Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:242
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 maggio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑115/10)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione 2010/45/CE – Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea – Atto non impugnabile – Atto meramente confermativo – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini
– Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa – Decisione adottata in seguito a un riesame della decisione anteriore
e sulla base di elementi nuovi – Esclusione (Art. 230 CE) (v. punti 25, 27, 29-30, 33-34, 38, 41)
2.
Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso
– Ricorso irricevibile – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Irrilevanza ai fini della
decisione in ordine alla ricevibilità del ricorso (v. punti 46-48)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 22 dicembre 2009, 2010/45/CE, che adotta, ai sensi della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea (GU 2010, L 30, pag. 322), nella parte in cui designa il sito denominato «Estrecho oriental» (recante il riferimento
ES6120032) quale sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese.
3)
Non occorre statuire sulla domanda di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna.