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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:416
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 luglio 2007 – Commissione / Austria (Causa C‑340/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6) [OSCURATO:PERSONA] da parte di uno Stato – Mancata adozione entro il termine prescritto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) Dispositivo 1) Non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 luglio 2007 – Commissione / Austria (Causa C‑340/06) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2003/4/CE – Accesso del pubblico all’informazione ambientale – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6) [OSCURATO:PERSONA] da parte di uno Stato – Mancata adozione entro il termine prescritto delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) Dispositivo 1) Non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
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