CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 03987/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti 3iuridici dai giudici di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con congrua motivazione la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto evidenziando la abitualità della condotta stanti i due precedenti penali specifici; ritenuto che la Corte ha motivatamente escluso la circostanza attenute ex art. 62 n. 4 cod. pen. evidenziando la rilevanza (in termini sia economici sia di rischio per la salute) dello spaccio di 8 grammi di eroina; ritenuto che nella sentenza impugnata l'applicazione della recidiva non è derivata esclusivamente dalla considerazione dei precedenti penali (specifici) ma anche dalla precedente resistenza a pubblico ufficiale e dal tentativo di fuga in occasione del rato per il quale si procede non irragionevolmente valutandosi lo stesso come espressione di consolidata, e ingravescente inclinazione a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ente