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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 26944/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe del 18 marzo 2022, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

I.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo legale, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 273, 292, comma 2-ter, e 358 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, con riferimento ai gravi indizi a carico dell'indagato, si sarebbe limitata a riportarsi al provvedimento genetico, ritenendo attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zuppardo, senza rivalutarle alla luce delle deduzioni difensive.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe giustificato l'adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive, con il mero richiamo alla gravità dei fatti e ai precedenti penali dell'indagato, senza prendere in considerazione il tempo trascorso dal reato.

3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-i'egge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo non supera il vaglio preliminare di arnmissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, il provvedimento impugnato tanto da rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.

Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze allorché vengano considerati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Inoltre, nel caso in esame, al ricorrente è contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale, ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., vale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. che può essere superata con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca, Rv. 278569) o, connunque,sulla base di elementi che comprovino l'insussistenza o l'affievolimento delle esigenze cautelari.

A ciò va aggiunto che per detto reato la prognosi di pericolosità ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, PMT c/Amato, Rv. 281293; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273435).

2.1. Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi che l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Roma abbia violato alcuna delle indicate disposizioni di legge.

Infatti il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha chiarito, in relazione alla gravità indiziaria, quali fossero gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio, premettendo: a) che già il Gip aveva attenuato la custodia in carcere con gli arresti domiciliari tanto da rendere inammissibile, per carenza di interesse, l'appello; b) che la difesa si era limitata a negare i rapporti illeciti di [OSCURATO:PERSONA] con gli altri coindagati e non erano stati dedotti elementi di novità rispetto all'originaria misura cautelare applicata.

In particolare, la pronuncia impugnata ha argomentato la gravità indiziaria non solo in base alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Zuppardo (che aveva descritto [OSCURATO:PERSONA] come "uno dei cavallini di [OSCURATO:PERSONA]... preposto allo spaccio della cocaina nella zona dei pub di Latina aggiungendo che ancora adesso spaccia cocaina"), ma anche in base alle intercettazioni telefoniche, riguardanti il rifornimento di stupefacente, intercorse tra il ricorrente ed altri appartenenti al sodalizio, con richiamo specifico a ciascuna di esse, tali da dimostrare l'inserimento organico di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti, facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo contestato in termini molto generici con l'odierno ricorso, come il ricorrente dovesse essere considerato non solo pieno partecipe dell'associazione per delinquere in argomento, ma anche attivamente dedito alla commissione di reati riconducibili al medesimo alveo operativo.

2.3. La seconda censura, anch'essa espressa in termini generici, è inammissibile.

Invero, la previsione di reiterazione del reato è stata puntualmente argomentata nell'ordinanza sia con riferimento al pericolo di recidiva, sia con riferimento all'inidoneità e all'inadeguatezza di una misura diversa dagli arresti domiciliari.

Il Tribunale, dopo avere qualificato l'associazione cui appartiene il ricorrente ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto che non siano stati comprovati elementi idonei a vincere la presunzione "relativa" circa la sussistenza delle esigenze cautelari, tali non potendosi ritenere né l'attività di lavoro svolta da [OSCURATO:PERSONA], né la sua personalità.

Al contrario, ad avviso del giudice di merito, la condotta dell'indagato aveva dimostrato, in concreto, come egli fosse strutturalmente radicato nella compagine associativa della piazza di spaccio, offrendo congrua motivazione circa i presupposti legittimanti l'applicazione della misura restrittiva e specificando gli elementi sui quali era fondato il giudizio di pericolosità, con prognosi di recidiva, oltre che l'adeguatezza della misura detentiva applicata.

Con riferimento, infine, alla ritenuta mancata valutazione del tempo trascorso sia rispetto ai fatti che rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, si tratta di questione posta in termini generici e aspecifici.

Infatti, dall'ordinanza risulta che l'inserimento organico e fattivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività criminale è certamente collocabile sino a luglio-agosto 2019 (data dell'ultima conversazione con il capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA]) e comunque il mantenimento del rapporto con l'organizzazione è comprovato dall'ultima identificazione con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avvenuta aprile del 2020, elementi idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari.

3. In conclusione il ricorso, senza dimostrare alcun travisamento della prova, si è limitato ad esprimere generiche critiche alla corretta e plausibile valutazione del giudice di merito proprio alla luce della gravità dei fatti e dei reati contestati, che valgono ad attestare la mancata recisione del legame con il sodalizio criminoso, tanto da escludere un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti con riguardo alla reiterazione del reato.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe del 18 marzo 2022, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. I. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo legale, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 273, 292, comma 2-ter, e 358 cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, con riferimento ai gravi indizi a carico dell'indagato, si sarebbe limitata a riportarsi al provvedimento genetico, ritenendo attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zuppardo, senza rivalutarle alla luce delle deduzioni difensive. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe giustificato l'adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive, con il mero richiamo alla gravità dei fatti e ai precedenti penali dell'indagato, senza prendere in considerazione il tempo trascorso dal reato. 3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-i'egge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo non supera il vaglio preliminare di arnmissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento su punti rilevanti per il giudizio e se sia completo e logico, nei passaggi necessari, il provvedimento impugnato tanto da rendere comprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. Il controllo della Suprema Corte non concerne, dunque, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ma solo il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze allorché vengano considerati gli elementi indizianti nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (tra le altre, Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Inoltre, nel caso in esame, al ricorrente è contestato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale, ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., vale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. che può essere superata con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca, Rv. 278569) o, connunque,sulla base di elementi che comprovino l'insussistenza o l'affievolimento delle esigenze cautelari. A ciò va aggiunto che per detto reato la prognosi di pericolosità ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, PMT c/Amato, Rv. 281293; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273435). 2.1. Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi che l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Roma abbia violato alcuna delle indicate disposizioni di legge. Infatti il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha chiarito, in relazione alla gravità indiziaria, quali fossero gli elementi sui quali ha fondato il proprio giudizio, premettendo: a) che già il Gip aveva attenuato la custodia in carcere con gli arresti domiciliari tanto da rendere inammissibile, per carenza di interesse, l'appello; b) che la difesa si era limitata a negare i rapporti illeciti di [OSCURATO:PERSONA] con gli altri coindagati e non erano stati dedotti elementi di novità rispetto all'originaria misura cautelare applicata. In particolare, la pronuncia impugnata ha argomentato la gravità indiziaria non solo in base alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore Zuppardo (che aveva descritto [OSCURATO:PERSONA] come "uno dei cavallini di [OSCURATO:PERSONA]... preposto allo spaccio della cocaina nella zona dei pub di Latina aggiungendo che ancora adesso spaccia cocaina"), ma anche in base alle intercettazioni telefoniche, riguardanti il rifornimento di stupefacente, intercorse tra il ricorrente ed altri appartenenti al sodalizio, con richiamo specifico a ciascuna di esse, tali da dimostrare l'inserimento organico di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Da tanto il Collegio ha arguito, con un procedimento logico-deduttivo contestato in termini molto generici con l'odierno ricorso, come il ricorrente dovesse essere considerato non solo pieno partecipe dell'associazione per delinquere in argomento, ma anche attivamente dedito alla commissione di reati riconducibili al medesimo alveo operativo. 2.3. La seconda censura, anch'essa espressa in termini generici, è inammissibile. Invero, la previsione di reiterazione del reato è stata puntualmente argomentata nell'ordinanza sia con riferimento al pericolo di recidiva, sia con riferimento all'inidoneità e all'inadeguatezza di una misura diversa dagli arresti domiciliari. Il Tribunale, dopo avere qualificato l'associazione cui appartiene il ricorrente ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ha ritenuto che non siano stati comprovati elementi idonei a vincere la presunzione "relativa" circa la sussistenza delle esigenze cautelari, tali non potendosi ritenere né l'attività di lavoro svolta da [OSCURATO:PERSONA], né la sua personalità. Al contrario, ad avviso del giudice di merito, la condotta dell'indagato aveva dimostrato, in concreto, come egli fosse strutturalmente radicato nella compagine associativa della piazza di spaccio, offrendo congrua motivazione circa i presupposti legittimanti l'applicazione della misura restrittiva e specificando gli elementi sui quali era fondato il giudizio di pericolosità, con prognosi di recidiva, oltre che l'adeguatezza della misura detentiva applicata. Con riferimento, infine, alla ritenuta mancata valutazione del tempo trascorso sia rispetto ai fatti che rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, si tratta di questione posta in termini generici e aspecifici. Infatti, dall'ordinanza risulta che l'inserimento organico e fattivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'attività criminale è certamente collocabile sino a luglio-agosto 2019 (data dell'ultima conversazione con il capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA]) e comunque il mantenimento del rapporto con l'organizzazione è comprovato dall'ultima identificazione con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avvenuta aprile del 2020, elementi idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari. 3. In conclusione il ricorso, senza dimostrare alcun travisamento della prova, si è limitato ad esprimere generiche critiche alla corretta e plausibile valutazione del giudice di merito proprio alla luce della gravità dei fatti e dei reati contestati, che valgono ad attestare la mancata recisione del legame con il sodalizio criminoso, tanto da escludere un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti con riguardo alla reiterazione del reato. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, non emergendo che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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