CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 23849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibili le istanze di [OSCURATO:PERSONA] di affidamento in prova al servizio sociale, sia nella forma terapeutica ex art. 94 DPR n. 309 del 1990, che nella forma ordinaria ex art. 47 O.P. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 47 O.P. Invero, risulta erronea la determinazione del Tribunale di sorveglianza, laddove ha valorizzato a tal fine la condanna a due anni di reclusione per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, non ancora definitiva perché irrogata soltanto con sentenza di primo grado. In caso di riforma assolutoria in appello, il ricorrente sarebbe pregiudicato, essendo già stata dichiarata inammissibile l'istanza di misura alternativa. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato la disposizione di legge - art. 58 quater, commi 5 e 7, ord. pen. - laddove prescrive che le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concesse, o se già concesse sono revocate, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale (evasione), ovvero durante il lavoro all'esterno, o la fruizione di un permesso premio, o di una misura alternativa alla detenzione. E la durata di tale inibizione è stabilita in un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il