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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 31868/2026

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i il 20/11/19643. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/19584. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] a Cremano il 19/09/19955. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/19776. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa in data 26/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, su accordodelle parti, ha rideterminato la pena inflitta ai ricorrenti per il reato di rapinapluriaggravata in concorso.2.

Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per cassazione idifensori degli imputati, per i motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, si deduconoviolazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b), ed e) cod.proc. pen. per non avere la Corte di appello escluso la recidiva contestata e nonavere concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanticontestate.2.2. [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] si articolano due motivi.2.2.1.

Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., osservando che la motivazione dellasentenza impugnata è “alquanto generica”, “si riferisce alle modalità del fatto”,“si è verificata non solo la inosservanza o erronea applicazione della legge penalema anche una manifesta mancanza di motivazione” (così in ricorso, p. 3).2.2.2.

Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b), ed e) cod. proc. pen. in relazione agliartt. 192 cod. proc. pen., 62-bis, 133 cod. pen., lamentando la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e inregime di prevalenza, sulla base della reale gravità del fatto, senza considerareanche la personalità del soggetto ed in particolare il corretto comportamentoprocessuale degli imputati mediante richiesta di definizione del processo con ritoabbreviato.2.3. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, si deduce vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., lamentando il “difettodi motivazione” e chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.2.4. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, si deduce omessa,insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia:la difesa lamenta che la Corte di appello di Torino non ha tenuto conto chel'imputato ha risarcito il danno non patrimoniale alle persone offese e che ildanno patrimoniale è stato risarcito dalla compagnia assicurativa; né è statotenuto conto del ruolo del tutto marginale dell'imputato; si chiede l'annullamentocon rinvio per un nuovo esame nel merito.2.5. [OSCURATO:PERSONA], si articolano due motivi:- con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 628, quinto comma, cod. pen.; illegalità della pena.

La difesarileva, in particolare, quanto segue: la sentenza impugnata, nel ratificarel'accordo delle parti, ha applicato una pena illegale, in violazione del divieto diequivalenza e prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a taluneaggravanti per il delitto di rapina, sancito dall'art. 628, quinto comma, cod. pen.;in particolare, all'imputato è stato contestato il delitto di rapina aggravata, tral'altro ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen. per avere commessoil fatto in luogo di privata dimora; secondo l'art. 628, quinto comma, cod. pen.,le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, nn.3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, cod. pen., non possono essere ritenute equivalenti oprevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitàdella stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti; ciòimpone, in ordine al calcolo della pena, che il giudice deve prima applicare lapena base prevista per la rapina semplice, aumentata per l'aggravante“privilegiata” (nella specie quella di cui al n. 3-bis) e solo successivamenteoperare il giudizio di bilanciamento tra le altre circostanze eterogenee (nellaspecie, l'aggravante di cui al n. 1 del terzo comma e la recidiva, da un lato, e ledisatteso tale precetto: la pena base concordata e applicata, di anni 6 e mesi 8 direclusione, è stata determinata partendo dalla cornice edittale della rapinapluriaggravata (reclusione da sei a 20 anni) e operando un giudizio dibilanciamento complessivo che ha di fatto neutralizzato l'effetto dell'aggravantedi cui al n. 3-bis, in violazione del divieto di cui all’art. 628, quinto comma, cod.pen.; la pena base legale, nel rispetto dell’art. 628, quinto comma, cod. pen.,avrebbe dovuto essere calcolata partendo dal minimo edittale della rapinasemplice (anni 5 di reclusione) aumentato per l'aggravante ex art. 628, terzocomma, n. 3-bis cod. pen. e solo su tale risultato si sarebbe potuto effettuare ilbilanciamento tra le restanti circostanze; la pena concordata e applicata dallaCorte territoriale è pertanto contra legem in quanto inferiore al minimo legaleinderogabile risultante dalla corretta applicazione della disciplina del concorso dicircostanze prevista per il delitto di rapina; l’illegalità della pena è un viziorilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a prescinderedall'intervento accordo tra le parti, che non può mai derogare a normeimperative di diritto sostanziale; la motivazione della sentenza impugnata, sulpunto, è del tutto assente, essendosi la Corte di appello limitata a ratificare uncalcolo errato e a recepire una pena illegale;- con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett.e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., si lamenta che laCorte di appello ha motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni per unapronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con una formula distile, in modo meramente apparente e si chiede l'annullamento della sentenza.3.

I ricorsi sono tutti inammissibili poiché proposti con motivi nonconsentiti.3.1.

Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema diconcordato in appello, che il controllo che la Corte di appello deve effettuare inrelazione alla pena concordata è limitato alla legalità della pena, perché ilnegozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificatodal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (Sez.

U, n. 5466del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).3.2.

In particolare, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, ilgiudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, inquanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una voltache l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice èlimitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018,Bouachra, Rv. 274522-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853-01).3.3.

Inoltre, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica larinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza,anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezionedell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile,Rv. 278006-01, che ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevared'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica deifatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazionedella responsabilità penale; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.277196-01; di recente, Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella, non mass.;Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P., non mass.).4.

Ebbene, ciò premesso, i motivi di ricorso nell’ interesse diCinquegranelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere del tutto generici (comela censura di [OSCURATO:PERSONA] limitata all’omessa o manifesta illogicità della motivazionedella sentenza impugnata), sono reiterativi di motivi di appello giàespressamente fatti oggetto di rinuncia con la richiesta di concordato in appello esi risolvono, in parte, anche nel sollecitare una diversa lettura dei fatti, nonconsentita in sede di legittimità.5.

Anche il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché la pena èillegale quando non è conforme a quella stabilita in astratto dalla norma penale(ad es. superiore al massimo o inferiore al minimo edittale; pena relativa ad unreato depenalizzato, per abolititio criminis o per effetto della dichiarazione diincostituzionalità della norma penale, anche se relativa al solo trattamentosanzionatorio), mentre la pena applicata nel caso di specie non è in sé illegale e,quindi, ricorre un'ipotesi non già di irrogazione di pena illegale, bensì di errataapplicazione di legge processuale (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv.281804-01).5.1.

La denunciata violazione, del resto, si pone in contrasto con i princìpigiurisprudenziali che definiscono la nozione di pena illegale.

Va ricordato, alriguardo, un recente orientamento (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno,Rv. 283284-02) secondo cui, nel concordato in appello, le parti non sonovincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudicepuò sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senzache rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (nella specie, laCorte di appello aveva erroneamente rigettato l'istanza per essere stata propostal'applicazione di una riduzione per il rito abbreviato inferiore al terzo).5.2.

Successivamente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisatoche «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio dicomparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel casoin cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65,71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispeciedi reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando ilfatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione sianocomputati in violazione di legge» (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886-01).

Resta da aggiungere che, nella specie, si tratta dipena comunque inferiore a quella irrogata al ricorrente con la sentenza di primogrado, non appellata anche dal pubblico ministero e per la quale non c’èinteresse all’impugnazione.6.

Alla stregua di quanto esposto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili,con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcunad'esonero.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i il 20/11/19643. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/03/19584. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] a Cremano il 19/09/19955. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/19776. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa in data 26/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, su accordodelle parti, ha rideterminato la pena inflitta ai ricorrenti per il reato di rapinapluriaggravata in concorso.2. Avverso la predetta sentenza, propongono ricorso per cassazione idifensori degli imputati, per i motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, si deduconoviolazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b), ed e) cod.proc. pen. per non avere la Corte di appello escluso la recidiva contestata e nonavere concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanticontestate.2.2. [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] si articolano due motivi.2.2.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., osservando che la motivazione dellasentenza impugnata è “alquanto generica”, “si riferisce alle modalità del fatto”,“si è verificata non solo la inosservanza o erronea applicazione della legge penalema anche una manifesta mancanza di motivazione” (così in ricorso, p. 3).2.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b), ed e) cod. proc. pen. in relazione agliartt. 192 cod. proc. pen., 62-bis, 133 cod. pen., lamentando la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e inregime di prevalenza, sulla base della reale gravità del fatto, senza considerareanche la personalità del soggetto ed in particolare il corretto comportamentoprocessuale degli imputati mediante richiesta di definizione del processo con ritoabbreviato.2.3. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, si deduce vizio dimotivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., lamentando il “difettodi motivazione” e chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.2.4. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, si deduce omessa,insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia:la difesa lamenta che la Corte di appello di Torino non ha tenuto conto chel'imputato ha risarcito il danno non patrimoniale alle persone offese e che ildanno patrimoniale è stato risarcito dalla compagnia assicurativa; né è statotenuto conto del ruolo del tutto marginale dell'imputato; si chiede l'annullamentocon rinvio per un nuovo esame nel merito.2.5. [OSCURATO:PERSONA], si articolano due motivi:- con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’art. 628, quinto comma, cod. pen.; illegalità della pena. La difesarileva, in particolare, quanto segue: la sentenza impugnata, nel ratificarel'accordo delle parti, ha applicato una pena illegale, in violazione del divieto diequivalenza e prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a taluneaggravanti per il delitto di rapina, sancito dall'art. 628, quinto comma, cod. pen.;in particolare, all'imputato è stato contestato il delitto di rapina aggravata, tral'altro ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 3-bis cod. pen. per avere commessoil fatto in luogo di privata dimora; secondo l'art. 628, quinto comma, cod. pen.,le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, nn.3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, cod. pen., non possono essere ritenute equivalenti oprevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitàdella stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti; ciòimpone, in ordine al calcolo della pena, che il giudice deve prima applicare lapena base prevista per la rapina semplice, aumentata per l'aggravante“privilegiata” (nella specie quella di cui al n. 3-bis) e solo successivamenteoperare il giudizio di bilanciamento tra le altre circostanze eterogenee (nellaspecie, l'aggravante di cui al n. 1 del terzo comma e la recidiva, da un lato, e ledisatteso tale precetto: la pena base concordata e applicata, di anni 6 e mesi 8 direclusione, è stata determinata partendo dalla cornice edittale della rapinapluriaggravata (reclusione da sei a 20 anni) e operando un giudizio dibilanciamento complessivo che ha di fatto neutralizzato l'effetto dell'aggravantedi cui al n. 3-bis, in violazione del divieto di cui all’art. 628, quinto comma, cod.pen.; la pena base legale, nel rispetto dell’art. 628, quinto comma, cod. pen.,avrebbe dovuto essere calcolata partendo dal minimo edittale della rapinasemplice (anni 5 di reclusione) aumentato per l'aggravante ex art. 628, terzocomma, n. 3-bis cod. pen. e solo su tale risultato si sarebbe potuto effettuare ilbilanciamento tra le restanti circostanze; la pena concordata e applicata dallaCorte territoriale è pertanto contra legem in quanto inferiore al minimo legaleinderogabile risultante dalla corretta applicazione della disciplina del concorso dicircostanze prevista per il delitto di rapina; l’illegalità della pena è un viziorilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento a prescinderedall'intervento accordo tra le parti, che non può mai derogare a normeimperative di diritto sostanziale; la motivazione della sentenza impugnata, sulpunto, è del tutto assente, essendosi la Corte di appello limitata a ratificare uncalcolo errato e a recepire una pena illegale;- con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett.e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., si lamenta che laCorte di appello ha motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni per unapronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con una formula distile, in modo meramente apparente e si chiede l'annullamento della sentenza.3. I ricorsi sono tutti inammissibili poiché proposti con motivi nonconsentiti.3.1. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema diconcordato in appello, che il controllo che la Corte di appello deve effettuare inrelazione alla pena concordata è limitato alla legalità della pena, perché ilnegozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificatodal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (Sez. U, n. 5466del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01; cfr. in tal senso anche Sez. 5, n. 7333del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01; Sez. 3, n. 19983 del09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).3.2. In particolare, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, ilgiudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, inquanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una voltache l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice èlimitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018,Bouachra, Rv. 274522-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853-01).3.3. Inoltre, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica larinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza,anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezionedell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile,Rv. 278006-01, che ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevared'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica deifatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazionedella responsabilità penale; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.277196-01; di recente, Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026, Montella, non mass.;Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P., non mass.).4. Ebbene, ciò premesso, i motivi di ricorso nell’ interesse diCinquegranelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere del tutto generici (comela censura di [OSCURATO:PERSONA] limitata all’omessa o manifesta illogicità della motivazionedella sentenza impugnata), sono reiterativi di motivi di appello giàespressamente fatti oggetto di rinuncia con la richiesta di concordato in appello esi risolvono, in parte, anche nel sollecitare una diversa lettura dei fatti, nonconsentita in sede di legittimità.5. Anche il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché la pena èillegale quando non è conforme a quella stabilita in astratto dalla norma penale(ad es. superiore al massimo o inferiore al minimo edittale; pena relativa ad unreato depenalizzato, per abolititio criminis o per effetto della dichiarazione diincostituzionalità della norma penale, anche se relativa al solo trattamentosanzionatorio), mentre la pena applicata nel caso di specie non è in sé illegale e,quindi, ricorre un'ipotesi non già di irrogazione di pena illegale, bensì di errataapplicazione di legge processuale (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, Perrella, Rv.281804-01).5.1. La denunciata violazione, del resto, si pone in contrasto con i princìpigiurisprudenziali che definiscono la nozione di pena illegale. Va ricordato, alriguardo, un recente orientamento (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno,Rv. 283284-02) secondo cui, nel concordato in appello, le parti non sonovincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudicepuò sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senzache rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi (nella specie, laCorte di appello aveva erroneamente rigettato l'istanza per essere stata propostal'applicazione di una riduzione per il rito abbreviato inferiore al terzo).5.2. Successivamente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisatoche «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio dicomparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel casoin cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65,71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispeciedi reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando ilfatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione sianocomputati in violazione di legge» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023,Sacchettino, Rv. 283886-01). Resta da aggiungere che, nella specie, si tratta dipena comunque inferiore a quella irrogata al ricorrente con la sentenza di primogrado, non appellata anche dal pubblico ministero e per la quale non c’èinteresse all’impugnazione.6. Alla stregua di quanto esposto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili,con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro3.000, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcunad'esonero. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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