CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28060/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di .i2A2 r-r-io appello di Napolironuncia di condanna del Tribunale di Napoli per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (Orta di Atella, la notte tra il 14 e il 15 febbraio 2014). Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione sulla mancata assoluzione dell'imputato, sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., sull'esclusione delle contestate aggravanti) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore residente