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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23419/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20218/2017) proposto da: Comune di RIMINI ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; e FERRI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36D14 F136L), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale; ( I / - controricorrenti - i/i\ I/ avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1242/2017, pubblicata il 26 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] - quale ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del fabbricato ex albergo "Aquila d'Oro" - conveniva, davanti al Tribunale di Rimini, il Comune di Rimini - quale stazione appaltante -, chiedendo che il convenuto fosse condannato al pagamento degli importi richiesti attraverso riserva iscritta sui documenti contabili nonché di quelli asseritamente dovutigli per i lavori eseguiti e non formalmente approvati, per la revisione dei prezzi per lo svincolo delle ritenute di garanzia, per i maggiori oneri sostenuti conseguenti al ritardo nel collaudo dell'opera e per gli interessi maturati a seguito del ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento degli acconti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Rimini, rilevando l'inammissibilità e infondatezza delle pretese di parte attrice e chiedendo, in subordine, la compensazione tra le somme eventualmente riconosciute all'attore e il credito vantato dall'Amministrazione a seguito di domanda riconvenzionale proposta per i vizi dell'opera.

Su richiesta del Comune di Rimini, era chiamato in garanzia anche il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento dell'incarico, con la correlata condanna a corrispondere alla ditta appaltatrice le somme eventualmente riconosciute come dovute.Il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, contestando le domande svolte nei suoi confronti e chiedendone il rigetto.

Nel corso del giudizio erano assunte le prove testimoniali richieste ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale adito, con la sentenza n. 1770/2009, depositata il 1° dicembre 2009, rigettava le domande di parte attrice di pagamento di somme per la sospensione dei 'lavori, di pagamento di somme per il mantenimento delle polizze fideiussorie, di accertamento dell'estinzione delle garanzie fideiussorie e condannava il Comune convenuto al pagamento, per i lavori aggiuntivi eseguiti, della somma di euro 294.619,46, oltre iva ed interessi dal 1° aprile 2013; condannava, altresì, il Comune al pagamento della somma di euro 7.459,78, oltre interessi dal 22 ottobre 1992 per le ritenute di garanzia; condannava, poi, il Comune convenuto al pagamento degli interessi da ritardato pagamento degli acconti, a partire dal 18 febbraio 1992, dichiarando prescritti gli interessi anteriori.

Quindi, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannava parte attrice al pagamento, in favore del Comune convenuto, della somma di euro 765.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal 16 settembre 1994, a titolo di risarcimento dei danni per i vizi dell'opera, consistenti nelle minori altezze di alcuni locali; compensava i crediti descritti fino alla concorrenza dei rispettivi importi; rigettava la domanda di manleva proposta dal Comune convenuto e compensava le spese di lite. 2.- Sul gravame interposto, in via principale, dal [OSCURATO:PERSONA] nonché, in via incidentale, dal Comune di Rimini e, in via incidentale condizionata, da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava la domanda riconvenzionale di garanzia per i vizi, proposta dal Comune di Rimini nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]; rigettava, per il resto, l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l'appello incidentale spiegato dal Comune di Rimini.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che l'espletata consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato che le altezze utili degli uffici ai vari piani, dal primo al quarto, variavano da ml. 2,66 a ml. 2,69, mentre la normativa di settore prevedeva, in linea generale, che le altezze interne dei locali destinati alla permanenza di persone fosse pari a ml. 2,70, con la possibilità di deroghe, nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; b) che, per l'effetto, l'Azienda sanitaria aveva negato il nulla osta per l'abitabilità dei locali; c) che, secondo le risultanze della relazione peritale, il regolamento d'igiene edilizia vigente nel Comune di Rimini, all'epoca dei lavori, consentiva, ove si fosse operato nel contesto di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, una deroga al limite di ml. 2,70, limite previsto in generale per l'altezza minima degli ambienti abitativi dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975; d) che la qualificazione dell'intervento eseguito, quale recupero del patrimonio edilizio esistente, non era smentita dalla circostanza che si fosse operato mediante un'ampia demolizione delle strutture interne del fabbricato, posto che la ristrutturazione edilizia poteva estendersi, ai sensi di legge, fino alla completa demolizione e ricostruzione del fabbricato precedente, con il solo limite della conservazione invariata della volumetria e della sagoma dell'edificio; e) che il diniego del nulla osta all'abitabilità dell'edificio, opposto dall'ufficio di igiene, costituiva la risultante dell'applicazione di una norma del regolamento edilizio entrata in vigore in epoca di gran lunga successiva alla costruzione del fabbricato; f) che la norma regolamentare sopravvenuta, nel subordinare la deroga al limite di altezza, negli interventi di ristrutturazione, alla condizione che tali interventi mantenessero invariata la destinazione dei locali, non escludeva l'ipotesi relativa all'opera di specie; g) che, infatti, la trasformazione dell'edificio da residenza alberghiera in uffici direzionali non aveva implicato il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, sotto il profilo dei requisiti di abitabilità degli ambienti, nel contesto unitario della destinazione definita dalla presenza e permanenza duratura delle persone, stante l'identità, sul punto, di entrambe le categorie di destinazioni d'uso; h) che l'indagine peritale effettuata aveva verificato che il difetto di altezza di alcuni locali, variabile da 1 a 2 a 4 cm., era abbondantemente compensato, in termini di sufficienza dei requisiti di abitabilità, da un indice assai più ampio dell'usuale rapporto di areazione e illuminazione; i) che la stessa consulenza d'ufficio aveva constatato che l'immobile non aveva subito diminuzioni di rendimento, come risultava provato dal fatto che il medesimo era utilizzato, sin dal 1992, senza aver dato luogo ad inconvenienti, sicché l'attuale mancanza del certificato di abitabilità non avrebbe abbattuto il valore dell'immobile e nemmeno impedito la sua commerciabilità; /) che, secondo il direttore dei lavori, il certificato di abitabilità poteva essere conseguito se l'immobile fosse stato sottoposto ad almeno uno dei due condoni edilizi, succedutisi nel 1994 e nel 2003/2004; m) che, ad ogni modo, le cause dello scostamento nelle altezze erano dovute essenzialmente alle modalità con cui erano stati realizzati, a cura di altra ditta direttamente incaricata dal Comune di Rimini, gli impianti termici ed elettrici, le cui tubazioni erano state poste nel sottofondo del pavimento, il quale, all'esito, era stato realizzato con spessori più elevati rispetto a quanto previsto nel progetto architettonico; n) che l'esiguità di detto scostamento, pari a pochi centimetri, lasciava dubitare circa la ricorrenza della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], per avere realizzato il pavimento, dopo la posa delle tubazioni, senza avvedersi e segnalare alla committente il mancato rispetto dell'altezza di ml. 2,70. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Comune di Rimini.

Hanno resistito con separati controricorsi gli intimati [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- In primo luogo, non può essere riconosciuto lo jus postulandi in capo al nuovo difensore del ricorrente, costituitosi con memoria depositata il 28 aprile 2022, poiché la procura speciale è stata conferita con atto allegato alla memoria, anziché con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, secondo quanto prescritto dal disposto dell'art. 83 c.p.c., vigente ratione temporis (nella fattispecie il giudizio di prime cure è stato instaurato con citazione notificata il 5 aprile 2002).

Infatti, nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. (secondo la versione vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che si applicano ai soli giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009, ai sensi del suo art. 58), sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010). 2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1667 e 1668 c.c., per avere la Corte d'appello fatto erronea applicazione della disciplina in tema di garanzia per i vizi dell'opera, affermando l'infondatezza dell'azione formulata dal Comune di Rimini nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato la concreta possibilità di deroga delle prescrizioni igienico-sanitarie sulle altezze minime di alcuni locali del fabbricato, ai sensi dell'art. 49 dell'allora vigente regolamento d'igiene del Comune di Rimini, presupponendo la conservazione dell'immobile, non confacente con il caso di specie, in cui vi sarebbe stata l'integrale demolizione del preesistente edificio adibito ad albergo e la successiva ricostruzione con caratteristiche completamente diverse e con aumento di superficie utile per incremento di piani interni.

Sostiene, pertanto, il ricorrente che sarebbe spettata la garanzia dell'appaltatore, a fronte delle difformità dell'opera eseguita rispetto al contratto, non essendo stati i lavori realizzati secondo le pattuizioni stabilite, senza che avesse rilievo il fatto che l'opus non avesse violato l'interesse sostanziale del committente, attesa la natura vincolante del contratto.

Prosegue l'istante ritenendo che la Corte territoriale avrebbe errato laddove ha escluso l'imputabilità delle difformità relative alle altezze dell'immobile ristrutturato, in quanto conseguenti all'esecuzione di lavori impiantistici direttamente commissionati dalla stazione appaltante ad altra impresa. 2.1.- Il motivo è infondato.

E ciò perché, nonostante la formale intitolazione, il ricorrente intende in realtà censurare l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di merito e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare.

Segnatamente l'istante contesta che il Giudice del gravame abbia mal ponderato la fattispecie: a) ritenendo che essa ricadesse nelle ipotesi in cui è ammessa la deroga dalle norme igienico-sanitarie; b) reputando che l'intervento realizzato rientrasse nell'ambito delle ristrutturazioni, nonostante l'avvenuta demolizione e ricostruzione del fabbricato; c) escludendo che siano state violate le prescrizioni contrattuali; d) riconducendo le cause del mancato rispetto delle altezze minime (pari a ml. 2,70, a fronte di altezze in concreto variabili tra ml. 2,66 e ml. 2,69) alla realizzazione, a cura di altra impresa appaltatrice, delle tubazioni dell'impianto termico ed elettrico nel sottofondo del pavimento, avente spessore più elevato rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali, senza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse alcun obbligo di seguire i lavori effettuati da tale altra impresa.

Siffatti rilievi afferiscono alla valutazione delle prove raccolte (e nel caso in esame alla disposta consulenza tecnica d'ufficio), che costituisce un'attività riservata, in via esclusiva, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione sub specie di violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021).

Anche sotto il profilo dell'asserita violazione delle citate norme sostanziali, per avere la Corte d'appello escluso la spettanza della garanzia per i vizi, nonostante l'inosservanza delle prescrizioni contrattuali, la critica non coglie nel segno, poiché l'appaltatore è stato considerato non tenuto alla stregua della non imputabilità della difformità denunciata, per effetto dell'intervento di imprese terze.

La verifica di tale aspetto postula, dunque, una specifica critica del "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, primo e secondo comma, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, precluso in sede di legittimità, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021). 2.2.- La critica resta infondata quand'anche si possa, in ipotesi, ritenere - il che, secondo la ricostruzione logica e giuridica della sentenza impugnata, è stato escluso - che l'appaltatore sia incorso in responsabilità verso il committente per violazione dei doveri di informazione.Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] appaltatore era tenuto per contratto alla realizzazione dei vani nel rispetto delle altezze previste, sicché avrebbe dovuto controllare, con la diligenza professionale richiesta, se la predisposizione degli impianti (da parte di terzi) sotto i pavimenti interferisse con l'altezza minima da osservare e, di conseguenza, informare il Comune appaltante, sempre che tale obbligo fosse stato in concreto esigibile.

Ora, in tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento, poi completato dall'appaltatore), essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10927 del 18/05/2011).

Al riguardo, la sentenza impugnata ha precisato: 1) che, secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le cause dello scostamento delle altezze, rispetto a quelle previste, erano dovute essenzialmente alle modalità attraverso cui erano stati realizzati - a cura di altra ditta, cui i lavori erano stati affidati direttamente dalla committente - gli impianti e, in particolare, le tubature dell'impianto termico ed elettrico che correvano nel sottofondo del pavimento, realizzato conseguentemente con spessori più elevati rispetto a quanto previsto nel progetto; 2) che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun obbligo di seguire i lavori affidati a tale altra impresa; 3) che, peraltro, attesa l'entità dello scostamento, pari a pochi centimetri, poteva dubitarsi della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per avere realizzato il pavimento senza avvedersi e senza segnalare all'appaltante la mancata osservanza delle altezze di ml. 2,70.

Sicché la violazione degli obblighi informativi è stata esclusa in concreto.

Ma quand'anche, sotto il profilo anzidetto, potesse ipoteticamente configurarsi una responsabilità dell'appaltatore, ritenendosi così esigibile tale obbligo informativo, restano ferme le altre ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere la ricorrenza di difformità rilevanti di cui l'esecutore poteva rispondere.

E ciò perché, rifacendosi alle conclusioni dell'elaborato peritale, il Giudice dell'appello ha rilevato che il regolamento d'igiene edilizia, vigente nel Comune di Rimini, all'epoca dei lavori, consentiva, ove si fosse operato nel contesto di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, una deroga al limite di ml. 2,70, limite previsto in generale per l'altezza minima degli ambienti abitativi dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975.

Inoltre, sempre secondo la Corte territoriale, la qualificazione dell'intervento eseguito, quale recupero del patrimonio edilizio esistente, non era smentita dalla circostanza che si fosse operato mediante un'ampia demolizione delle strutture interne del fabbricato, posto che la ristrutturazione edilizia poteva estendersi, ai sensi di legge, fino alla completa demolizione e ricostruzione del fabbricato precedente, con il solo limite della conservazione invariata della volumetria e della sagoma dell'edificio.

Deve, per l'effetto, reputarsi che, alla luce dei riscontri peritali (vedi il richiamo alla pag. 17 della consulenza Brioli), l'ausiliario del Giudice abbia acclarato che il mutamento di sagoma non vi era stato.

Ed ancora, in forza della pronuncia impugnata, l'indagine peritale effettuata aveva verificato che il difetto di altezza di alcuni locali, variabile da 1 a 2 a 4 cm., era abbondantemente compensato, in termini di sufficienza dei requisiti di abitabilità, da un indice assai più ampio dell'usuale rapporto di areazione e illuminazione.Ancora, ad avviso della Corte d'appello, l'immobile non aveva subito diminuzioni di rendimento, come risultava provato dal fatto che il medesimo era utilizzato, sin dal 1992, senza aver dato luogo ad inconvenienti, sicché l'attuale mancanza del certificato di abitabilità non avrebbe abbattuto il valore dell'immobile e nemmeno impedito la sua commercia bilità.

La contestazione di tali valutazioni è già stata disattesa, poiché implica un'indagine di merito, preclusa in questa sede.

Ne consegue che, fondandosi la decisione di merito su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15723 del 17/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 37233 del 29/11/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012). 3.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omessa o insufficiente motivazione nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto non ritualmente e tempestivamente proposta dal Comune di Rimini la domanda di manleva avanzata nei confronti del direttore dei lavori, anche con riferimento ad una sua corresponsabilità per i vizi dell'opera.

Secondo l'istante, la Corte di merito avrebbe mal valutato gli atti processuali, allorché ha negato che la domanda di manleva tempestivamente svolta dalla stazione appaltante verso il direttore dei lavori fosse estesa anche ai vizi dell'opera relativi al mancato rispetto delle altezze dei locali, circoscrivendo la sua portata esclusivamente ai lavori aggiuntivi eseguiti e mai formalmente approvati. 3.1.- La critica è inammissibile, poiché il ricorrente non ha dato alcun elemento volto a ricostruire la portata delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, né in ordine all'estensione dell'appello incidentale proposto avverso la sentenza di prime cure.

Il che esclude che in questa sede possa essere effettuato un sindacato sull'effettiva ampiezza della domanda, come interpretata dal Giudice di merito. 4.- In definitiva, il ricorso deve essere disatteso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida - in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, e - in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20218/2017) proposto da: Comune di RIMINI ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; e FERRI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36D14 F136L), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale; ( I / - controricorrenti - i/i\ I/ avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1242/2017, pubblicata il 26 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] - quale ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del fabbricato ex albergo "Aquila d'Oro" - conveniva, davanti al Tribunale di Rimini, il Comune di Rimini - quale stazione appaltante -, chiedendo che il convenuto fosse condannato al pagamento degli importi richiesti attraverso riserva iscritta sui documenti contabili nonché di quelli asseritamente dovutigli per i lavori eseguiti e non formalmente approvati, per la revisione dei prezzi per lo svincolo delle ritenute di garanzia, per i maggiori oneri sostenuti conseguenti al ritardo nel collaudo dell'opera e per gli interessi maturati a seguito del ritardo nella contabilizzazione e nel pagamento degli acconti. Si costituiva in giudizio il Comune di Rimini, rilevando l'inammissibilità e infondatezza delle pretese di parte attrice e chiedendo, in subordine, la compensazione tra le somme eventualmente riconosciute all'attore e il credito vantato dall'Amministrazione a seguito di domanda riconvenzionale proposta per i vizi dell'opera. Su richiesta del Comune di Rimini, era chiamato in garanzia anche il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni cagionati nello svolgimento dell'incarico, con la correlata condanna a corrispondere alla ditta appaltatrice le somme eventualmente riconosciute come dovute.Il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, contestando le domande svolte nei suoi confronti e chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio erano assunte le prove testimoniali richieste ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 1770/2009, depositata il 1° dicembre 2009, rigettava le domande di parte attrice di pagamento di somme per la sospensione dei 'lavori, di pagamento di somme per il mantenimento delle polizze fideiussorie, di accertamento dell'estinzione delle garanzie fideiussorie e condannava il Comune convenuto al pagamento, per i lavori aggiuntivi eseguiti, della somma di euro 294.619,46, oltre iva ed interessi dal 1° aprile 2013; condannava, altresì, il Comune al pagamento della somma di euro 7.459,78, oltre interessi dal 22 ottobre 1992 per le ritenute di garanzia; condannava, poi, il Comune convenuto al pagamento degli interessi da ritardato pagamento degli acconti, a partire dal 18 febbraio 1992, dichiarando prescritti gli interessi anteriori. Quindi, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannava parte attrice al pagamento, in favore del Comune convenuto, della somma di euro 765.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal 16 settembre 1994, a titolo di risarcimento dei danni per i vizi dell'opera, consistenti nelle minori altezze di alcuni locali; compensava i crediti descritti fino alla concorrenza dei rispettivi importi; rigettava la domanda di manleva proposta dal Comune convenuto e compensava le spese di lite. 2.- Sul gravame interposto, in via principale, dal [OSCURATO:PERSONA] nonché, in via incidentale, dal Comune di Rimini e, in via incidentale condizionata, da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava la domanda riconvenzionale di garanzia per i vizi, proposta dal Comune di Rimini nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]; rigettava, per il resto, l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e rigettava l'appello incidentale spiegato dal Comune di Rimini. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che l'espletata consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato che le altezze utili degli uffici ai vari piani, dal primo al quarto, variavano da ml. 2,66 a ml. 2,69, mentre la normativa di settore prevedeva, in linea generale, che le altezze interne dei locali destinati alla permanenza di persone fosse pari a ml. 2,70, con la possibilità di deroghe, nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; b) che, per l'effetto, l'Azienda sanitaria aveva negato il nulla osta per l'abitabilità dei locali; c) che, secondo le risultanze della relazione peritale, il regolamento d'igiene edilizia vigente nel Comune di Rimini, all'epoca dei lavori, consentiva, ove si fosse operato nel contesto di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, una deroga al limite di ml. 2,70, limite previsto in generale per l'altezza minima degli ambienti abitativi dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975; d) che la qualificazione dell'intervento eseguito, quale recupero del patrimonio edilizio esistente, non era smentita dalla circostanza che si fosse operato mediante un'ampia demolizione delle strutture interne del fabbricato, posto che la ristrutturazione edilizia poteva estendersi, ai sensi di legge, fino alla completa demolizione e ricostruzione del fabbricato precedente, con il solo limite della conservazione invariata della volumetria e della sagoma dell'edificio; e) che il diniego del nulla osta all'abitabilità dell'edificio, opposto dall'ufficio di igiene, costituiva la risultante dell'applicazione di una norma del regolamento edilizio entrata in vigore in epoca di gran lunga successiva alla costruzione del fabbricato; f) che la norma regolamentare sopravvenuta, nel subordinare la deroga al limite di altezza, negli interventi di ristrutturazione, alla condizione che tali interventi mantenessero invariata la destinazione dei locali, non escludeva l'ipotesi relativa all'opera di specie; g) che, infatti, la trasformazione dell'edificio da residenza alberghiera in uffici direzionali non aveva implicato il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, sotto il profilo dei requisiti di abitabilità degli ambienti, nel contesto unitario della destinazione definita dalla presenza e permanenza duratura delle persone, stante l'identità, sul punto, di entrambe le categorie di destinazioni d'uso; h) che l'indagine peritale effettuata aveva verificato che il difetto di altezza di alcuni locali, variabile da 1 a 2 a 4 cm., era abbondantemente compensato, in termini di sufficienza dei requisiti di abitabilità, da un indice assai più ampio dell'usuale rapporto di areazione e illuminazione; i) che la stessa consulenza d'ufficio aveva constatato che l'immobile non aveva subito diminuzioni di rendimento, come risultava provato dal fatto che il medesimo era utilizzato, sin dal 1992, senza aver dato luogo ad inconvenienti, sicché l'attuale mancanza del certificato di abitabilità non avrebbe abbattuto il valore dell'immobile e nemmeno impedito la sua commerciabilità; /) che, secondo il direttore dei lavori, il certificato di abitabilità poteva essere conseguito se l'immobile fosse stato sottoposto ad almeno uno dei due condoni edilizi, succedutisi nel 1994 e nel 2003/2004; m) che, ad ogni modo, le cause dello scostamento nelle altezze erano dovute essenzialmente alle modalità con cui erano stati realizzati, a cura di altra ditta direttamente incaricata dal Comune di Rimini, gli impianti termici ed elettrici, le cui tubazioni erano state poste nel sottofondo del pavimento, il quale, all'esito, era stato realizzato con spessori più elevati rispetto a quanto previsto nel progetto architettonico; n) che l'esiguità di detto scostamento, pari a pochi centimetri, lasciava dubitare circa la ricorrenza della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], per avere realizzato il pavimento, dopo la posa delle tubazioni, senza avvedersi e segnalare alla committente il mancato rispetto dell'altezza di ml. 2,70. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Comune di Rimini. Hanno resistito con separati controricorsi gli intimati [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- In primo luogo, non può essere riconosciuto lo jus postulandi in capo al nuovo difensore del ricorrente, costituitosi con memoria depositata il 28 aprile 2022, poiché la procura speciale è stata conferita con atto allegato alla memoria, anziché con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, secondo quanto prescritto dal disposto dell'art. 83 c.p.c., vigente ratione temporis (nella fattispecie il giudizio di prime cure è stato instaurato con citazione notificata il 5 aprile 2002). Infatti, nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di legittimità, dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. (secondo la versione vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che si applicano ai soli giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009, ai sensi del suo art. 58), sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi del secondo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018; Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30/06/2015; Sez. 3, Sentenza n. 23816 del 24/11/2010). 2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.1667 e 1668 c.c., per avere la Corte d'appello fatto erronea applicazione della disciplina in tema di garanzia per i vizi dell'opera, affermando l'infondatezza dell'azione formulata dal Comune di Rimini nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato la concreta possibilità di deroga delle prescrizioni igienico-sanitarie sulle altezze minime di alcuni locali del fabbricato, ai sensi dell'art. 49 dell'allora vigente regolamento d'igiene del Comune di Rimini, presupponendo la conservazione dell'immobile, non confacente con il caso di specie, in cui vi sarebbe stata l'integrale demolizione del preesistente edificio adibito ad albergo e la successiva ricostruzione con caratteristiche completamente diverse e con aumento di superficie utile per incremento di piani interni. Sostiene, pertanto, il ricorrente che sarebbe spettata la garanzia dell'appaltatore, a fronte delle difformità dell'opera eseguita rispetto al contratto, non essendo stati i lavori realizzati secondo le pattuizioni stabilite, senza che avesse rilievo il fatto che l'opus non avesse violato l'interesse sostanziale del committente, attesa la natura vincolante del contratto. Prosegue l'istante ritenendo che la Corte territoriale avrebbe errato laddove ha escluso l'imputabilità delle difformità relative alle altezze dell'immobile ristrutturato, in quanto conseguenti all'esecuzione di lavori impiantistici direttamente commissionati dalla stazione appaltante ad altra impresa. 2.1.- Il motivo è infondato. E ciò perché, nonostante la formale intitolazione, il ricorrente intende in realtà censurare l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di merito e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare. Segnatamente l'istante contesta che il Giudice del gravame abbia mal ponderato la fattispecie: a) ritenendo che essa ricadesse nelle ipotesi in cui è ammessa la deroga dalle norme igienico-sanitarie; b) reputando che l'intervento realizzato rientrasse nell'ambito delle ristrutturazioni, nonostante l'avvenuta demolizione e ricostruzione del fabbricato; c) escludendo che siano state violate le prescrizioni contrattuali; d) riconducendo le cause del mancato rispetto delle altezze minime (pari a ml. 2,70, a fronte di altezze in concreto variabili tra ml. 2,66 e ml. 2,69) alla realizzazione, a cura di altra impresa appaltatrice, delle tubazioni dell'impianto termico ed elettrico nel sottofondo del pavimento, avente spessore più elevato rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali, senza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse alcun obbligo di seguire i lavori effettuati da tale altra impresa. Siffatti rilievi afferiscono alla valutazione delle prove raccolte (e nel caso in esame alla disposta consulenza tecnica d'ufficio), che costituisce un'attività riservata, in via esclusiva, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione sub specie di violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021). Anche sotto il profilo dell'asserita violazione delle citate norme sostanziali, per avere la Corte d'appello escluso la spettanza della garanzia per i vizi, nonostante l'inosservanza delle prescrizioni contrattuali, la critica non coglie nel segno, poiché l'appaltatore è stato considerato non tenuto alla stregua della non imputabilità della difformità denunciata, per effetto dell'intervento di imprese terze. La verifica di tale aspetto postula, dunque, una specifica critica del "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, primo e secondo comma, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, precluso in sede di legittimità, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021). 2.2.- La critica resta infondata quand'anche si possa, in ipotesi, ritenere - il che, secondo la ricostruzione logica e giuridica della sentenza impugnata, è stato escluso - che l'appaltatore sia incorso in responsabilità verso il committente per violazione dei doveri di informazione.Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] appaltatore era tenuto per contratto alla realizzazione dei vani nel rispetto delle altezze previste, sicché avrebbe dovuto controllare, con la diligenza professionale richiesta, se la predisposizione degli impianti (da parte di terzi) sotto i pavimenti interferisse con l'altezza minima da osservare e, di conseguenza, informare il Comune appaltante, sempre che tale obbligo fosse stato in concreto esigibile. Ora, in tema di contratto di appalto, la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo (nella specie la diversa impresa esecutrice dei lavori di sottofondo del pavimento, poi completato dall'appaltatore), essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi, a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all'altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10927 del 18/05/2011). Al riguardo, la sentenza impugnata ha precisato: 1) che, secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, le cause dello scostamento delle altezze, rispetto a quelle previste, erano dovute essenzialmente alle modalità attraverso cui erano stati realizzati - a cura di altra ditta, cui i lavori erano stati affidati direttamente dalla committente - gli impianti e, in particolare, le tubature dell'impianto termico ed elettrico che correvano nel sottofondo del pavimento, realizzato conseguentemente con spessori più elevati rispetto a quanto previsto nel progetto; 2) che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun obbligo di seguire i lavori affidati a tale altra impresa; 3) che, peraltro, attesa l'entità dello scostamento, pari a pochi centimetri, poteva dubitarsi della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per avere realizzato il pavimento senza avvedersi e senza segnalare all'appaltante la mancata osservanza delle altezze di ml. 2,70. Sicché la violazione degli obblighi informativi è stata esclusa in concreto. Ma quand'anche, sotto il profilo anzidetto, potesse ipoteticamente configurarsi una responsabilità dell'appaltatore, ritenendosi così esigibile tale obbligo informativo, restano ferme le altre ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere la ricorrenza di difformità rilevanti di cui l'esecutore poteva rispondere. E ciò perché, rifacendosi alle conclusioni dell'elaborato peritale, il Giudice dell'appello ha rilevato che il regolamento d'igiene edilizia, vigente nel Comune di Rimini, all'epoca dei lavori, consentiva, ove si fosse operato nel contesto di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, una deroga al limite di ml. 2,70, limite previsto in generale per l'altezza minima degli ambienti abitativi dal decreto ministeriale del 5 luglio 1975. Inoltre, sempre secondo la Corte territoriale, la qualificazione dell'intervento eseguito, quale recupero del patrimonio edilizio esistente, non era smentita dalla circostanza che si fosse operato mediante un'ampia demolizione delle strutture interne del fabbricato, posto che la ristrutturazione edilizia poteva estendersi, ai sensi di legge, fino alla completa demolizione e ricostruzione del fabbricato precedente, con il solo limite della conservazione invariata della volumetria e della sagoma dell'edificio. Deve, per l'effetto, reputarsi che, alla luce dei riscontri peritali (vedi il richiamo alla pag. 17 della consulenza Brioli), l'ausiliario del Giudice abbia acclarato che il mutamento di sagoma non vi era stato. Ed ancora, in forza della pronuncia impugnata, l'indagine peritale effettuata aveva verificato che il difetto di altezza di alcuni locali, variabile da 1 a 2 a 4 cm., era abbondantemente compensato, in termini di sufficienza dei requisiti di abitabilità, da un indice assai più ampio dell'usuale rapporto di areazione e illuminazione.Ancora, ad avviso della Corte d'appello, l'immobile non aveva subito diminuzioni di rendimento, come risultava provato dal fatto che il medesimo era utilizzato, sin dal 1992, senza aver dato luogo ad inconvenienti, sicché l'attuale mancanza del certificato di abitabilità non avrebbe abbattuto il valore dell'immobile e nemmeno impedito la sua commercia bilità. La contestazione di tali valutazioni è già stata disattesa, poiché implica un'indagine di merito, preclusa in questa sede. Ne consegue che, fondandosi la decisione di merito su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15723 del 17/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 37233 del 29/11/2021; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012). 3.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell'omessa o insufficiente motivazione nonché, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto non ritualmente e tempestivamente proposta dal Comune di Rimini la domanda di manleva avanzata nei confronti del direttore dei lavori, anche con riferimento ad una sua corresponsabilità per i vizi dell'opera. Secondo l'istante, la Corte di merito avrebbe mal valutato gli atti processuali, allorché ha negato che la domanda di manleva tempestivamente svolta dalla stazione appaltante verso il direttore dei lavori fosse estesa anche ai vizi dell'opera relativi al mancato rispetto delle altezze dei locali, circoscrivendo la sua portata esclusivamente ai lavori aggiuntivi eseguiti e mai formalmente approvati. 3.1.- La critica è inammissibile, poiché il ricorrente non ha dato alcun elemento volto a ricostruire la portata delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, né in ordine all'estensione dell'appello incidentale proposto avverso la sentenza di prime cure. Il che esclude che in questa sede possa essere effettuato un sindacato sull'effettiva ampiezza della domanda, come interpretata dal Giudice di merito. 4.- In definitiva, il ricorso deve essere disatteso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida - in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, e - in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pro
Sentenza Cassazione n. 23419/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris