CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi26b e 26c, poiché i reati sono estinti per prescrizione, e di rigettare nel resto ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 settembre 2025 dalla Cortedi appello di Milano, che – per quanto qui di interesse – ha confermato la sentenzadel Tribunale di Milano che aveva condannato D’[OSCURATO:PERSONA] per i reati dibancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta patrimoniale ebancarotta fraudolenta da operazioni dolose, in relazione alla società “[OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l.”, fallita l’8 luglio 2019, nonché per i reati previsti dagli artt. 8, 2 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, commessi nella qualità di Presidente del consiglio diamministrazione della “[OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l.” e di legale rappresentante dellasocietà “GLD. [OSCURATO:PERSONA] a r.l.”.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l’imputato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto delle duesocietà, avrebbe posto in essere un sistema basato sulla creazione dinumerosissime società e finalizzato alla dissimulazione di somministrazione illecitadi manodopera attraverso contratti simulati di appalto, con il fine di eluderesistematicamente le norme fiscali e previdenziali, conseguendo ingiusti profitti adanno dell’Erario e dei lavoratori. Le due società GLD e [OSCURATO:PERSONA] sarebberostate utilizzate come “cartiere” per interporsi tra alcuni consorzi facenti capo alBordo e una serie di clienti finali, al fine di far ottenere ai consorzi stessi e ai loroamministratori di fatto, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA], indebiti vantaggi, in elusione dellenorme fiscali e previdenziali.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 43 cod. pen.Il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenutocondivisibili le statuizioni del Tribunale in ordine alla responsabilità penale delD’[OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che l’imputato avesse consapevolmente concorso conBordo [OSCURATO:PERSONA] nell’agevolare la reiterazione di condotte fraudolente mediante ilconsolidato meccanismo delle società cooperative, desumendo taleconsapevolezza dalla complessiva valutazione della piattaforma probatoria.Il ricorrente contesta la decisione dei giudici di merito, che hanno ritenutol’imputato responsabile dei reati, nonostante il D’[OSCURATO:PERSONA] abbia costantementesostenuto di rivestire un ruolo meramente formale di prestanome, privo di effettivipoteri gestori, essendo ogni decisione rimessa a [OSCURATO:PERSONA], indicato qualeamministratore di fatto.Con riguardo ai reati fiscali relativi a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (capi18, 26A, 26B e 26C), il ricorrente sostiene che la ricostruzione dei giudici di meritonon sarebbe condivisibile, poiché il D’[OSCURATO:PERSONA], pur formalmente amministratore,non avrebbe mai avuto poteri gestori o decisionali, riservati esclusivamente aBordo [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno di tale assunto, la difesa richiama le dichiarazioni rese(alla Guardia di finanza e nel dibattimento) dall’imputato, che aveva riferito diessere stato assunto quale amministratore su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], di non avere maigestito la cooperativa presso il consorzio [OSCURATO:PERSONA], di non essersioccupato di aspetti amministrativi e contabili, di non conoscere il sistema difatturazione e di non avere operato sui conti correnti. Sostiene che i dipendenti diMedia [OSCURATO:PERSONA]. erano dipendenti del consorzio e che l’imputato si sarebbe limitato asottoscrivere i documenti. Tali affermazioni troverebbero riscontro nelledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito di avere utilizzatoD’[OSCURATO:PERSONA] come mero prestanome. Da tali considerazioni, il ricorrente fadiscendere l’insussistenza dell’elemento soggettivo dei reati fiscali concernentiMedia [OSCURATO:PERSONA]., assumendo che l’imputato fosse del tutto estraneo alla gestioneamministrativa della società.Con riguardo ai reati di bancarotta relativi alla [OSCURATO:PERSONA]. (capo 7), contestal’attribuzione di responsabilità sulla base del solo ruolo formale, sostenendo ancheche le scritture sarebbero state regolarmente tenute e che le operazioni bancariesarebbero state ricostruite dal perito. Il ricorrente ribadisce che il D’Ippolitoavrebbe rivestito il ruolo di mero prestanome del [OSCURATO:PERSONA], privo di ogni effettivacompetenza gestionale, e che nessuna prova sarebbe emersa circa la suaconsapevolezza delle attività illecite poste in essere dall’amministratore di fatto.Afferma, inoltre, che, sebbene alcune operazioni risultassero formalmenteautorizzate dall’imputato, ciò era dovuto esclusivamente alla circostanza chel’istituto di credito inviava i codici di conferma al numero di cellulare associato alconto, sicché egli si limitava a comunicarli. L’imputato non avrebbe conosciuto lanatura e le finalità dei bonifici, dai quali non avrebbe tratto alcun vantaggio. Nederiverebbe l’insussistenza del dolo della bancarotta.Quanto ai reati tributari di G.L.D. [OSCURATO:PERSONA], deduce analoga carenzadell’elemento soggettivo, essendo il [OSCURATO:PERSONA] il dominus della società. Sostiene chele eventuali autorizzazioni formali dell’imputato non implicherebbero la conoscenzadel disegno illecito, né la mancata richiesta di chiarimenti potrebbe valere comeprova di dolo.Infine, contesta la ricostruzione della fittizietà della somministrazione dimanodopera, assumendo la reale operatività delle cooperative e l’effettività deirapporti contrattuali. Sostiene che le cooperative non sarebbero state merischermi e che i contratti di appalto tra consorzio, cooperative e cliente finale nonsarebbero simulati. Al riguardo, invoca un’ordinanza del Tribunale di Roma,emessa in un ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., la quale «sebbene non abbiaconcesso la misura invocata, si è però espressa sulla questione dell'abuso diposizione dominante da parte di [OSCURATO:SOCIETA].».3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullaresenza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 26b e 26c, poiché i reatisarebbero estinti per prescrizione, e di rigettare nel resto il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.L’unico motivo di ricorso è inammissibile.Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state dalui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensidell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di leggené travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo dellasentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazionedelle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fattioperata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).Le censure mosse con il ricorso, inoltre, sono, in larga parte, generiche eassertive. Il ricorrente, invero, a fronte di una motivazione ampia e analitica, nellaquale sono ricostruiti in maniera precisa i vari reati e la responsabilitàdell’imputato, con indicazione e valutazione delle prove a suo carico e disaminadelle dichiarazioni rese dall’imputato, si limita a formulare delle mere asserzioni,senza confrontarsi minimamente con le argomentazioni spese dai giudici di merito.Del tutto generiche e poco chiare sono anche le argomentazioni basatesull’ordinanza del Tribunale di Roma, che si presentano pure prive della necessariaautosufficienza, atteso che il provvedimento non è stato allegato né la parte hachiesto, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, diallegarla al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte. Al riguardo, va ricordatoche è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur richiamando attispecificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione,così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze(cfr. Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del11/04/2017, Scioppo, Rv. 270071). Siffatta interpretazione, con le dovuteprecisazioni, va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis,comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018,n. 11), che prevede che, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti«specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606,comma 1 lett. e) del codice», è inserita a cura della cancelleria del giudice che haemesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso.La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, «sebbene la materiale allegazione conla formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice cheha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere diindicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la prontaindividuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non puòessere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura el'interpretazione del ricorso» (cfr. Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca,Rv. 276432). E, dunque, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bisdisp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza delricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente,degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione,materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419;Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).Quanto alle deduzioni fondate sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato edal [OSCURATO:PERSONA], va osservato che esse si risolvono nella mera riproposizione di censuregià formulate con l’atto di appello, alle quali la Corte territoriale aveva fornitorisposte congrue sul piano fattuale e corrette sotto il profilo giuridico, rispetto allele quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.In particolare, la Corte di appello ha rimarcato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva individuatonel D’[OSCURATO:PERSONA] il proprio prestanome “storico”, utilizzato da circa vent’anni eretribuito con un compenso mensile tra 1.000 e 1.500 euro, precisando altresì chel’imputato era pienamente consapevole dell’impiego delle società quali strumentidi evasione fiscale. La Corte di appello, inoltre, ha posto in rilievo le numeroseconversazioni telefoniche intercettate tra l’imputato e il [OSCURATO:PERSONA] subito dopol’esecuzione di un provvedimento di sequestro, nelle quali il primo manifestava lasua preoccupazione per un possibile sequestro della sua abitazione, stato d’animoritenuto sintomatico della consapevolezza della illiceità dei fatti che lui avevacontribuito a realizzare. Lo stesso imputato, d’altronde, aveva ammesso di averepersonalmente autorizzato le operazioni bancarie, limitandosi in maniera del tuttoassertiva e poco verosimile a sostenere di occuparsi solo della gestione delpersonale e di essere completamente all’oscuro delle attività delle società,nonostante da tempo lavorasse e operasse in seno a esse e nonostante avessecontinuato a operarvi, perpetrando le medesime condotte, anche dopo l’inizio delleverifiche fiscali disposte dall’autorità competente.Si tratta di elementi con i quali il ricorrente non si misura, evidenziando nelricorso solo una parte delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].Quanto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, relativo alla “MediaSoc. coop. a r.l.”, risulta del tutto generica e scarsamente rilevante l’affermazionedell’imputato di non aver mai beneficiato dei bonifici operati sui conti della società.L’imputato, d’altronde, otteneva il suo tornaconto ricevendo il “fisso” mensile chegli elargiva il [OSCURATO:PERSONA]. Generica e meramente assertiva è l’affermazione delricorrente relativa alla corretta tenuta delle scritture contabili. I giudici di merito,in ogni caso, hanno evidenziato come il consulente tecnico avesse accertatol’inattendibilità delle scritture contabili, che non consentivano di ricostruire ilpatrimonio e il movimento degli affari, attesa la presenza di anomale registrazionie l’assenza di adeguata documentazione societaria e contabile.2. Il Procuratore generale ha dedotto la prescrizione dei reati di cui ai capi26b e 26c.Al riguardo, va rilevato che i termini massimi di prescrizione di anni sette emesi sei (sospesi per 33 giorni) previsti per i reati di cui al capo 26c (art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000) non risultano ancora decorsi, atteso che riguardanogli anni di imposta 2018 e 2019 e che il delitto di indebita compensazione di cuiall'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 si perfeziona con la presentazionedell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato (cfr. Sez. 3 n. 4958 del11/10/2018, Cappello, Rv. 274854; Sez. 3, n. 23962 del 10/02/2023, Monghese,Rv. 284687).Il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei (sospeso per 33giorni), previsto per il reato di cui al capo 26b (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000),invece, risulta decorso il 19 ottobre 2025, dopo la pronuncia della sentenza diappello del 24 settembre 2025.Il reato di cui al capo 26b, dunque, al momento della pronuncia della sentenzadi appello, non era estinto e l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dellaprescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte,infatti, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, nonconsente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale edetermina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che ilgiudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione edecisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di nonpunibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015,Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli,Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende,che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]