CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 23040/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2026 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 3 marzo 2026, dep. il 18 marzo 2026, da questa Corte di cassazione, con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 7 luglio 2025 dalla Corte di appello di Milano, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo di imputazione 1) lett. la ) e per difetto di querela in relazione al reato di appropriazione indebita di cui al capo 2) e, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.) in relazione alle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui rispettivamente alle lettere lb), 1c) e 1d) del capo 1), lo condannava alla pena di giustizia, disponendo la confisca dell'intero capitale sociale delle società a responsabilità limitata [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Handing [OSCURATO:SOCIETA]. e del 76% della [OSCURATO:PERSONA] s. r.l. 2. Con l'atto di ricorso si deducono i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, errore di fatto costituito dalla ritenuta mancata deduzione della c.d. prova di resistenza con riferimento alla eccepita inutilizzabilità della intercettazione n. 1982 del 12/12/2012 e dalla erronea indicazione della data di detta intercettazione in quella del 12/12/2021, errori che rivestono decisività rispetto alla declaratoria di inammissibilità della dedotta inutilizzabilità e della affermazione della connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra il procedimento penale in cui la intercettazione fu disposta e il presente procedimento, nonché sull'affermazione della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., rispetto alla c.d. "scalata al capitale sociale" della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla costituzione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la sentenza non ha considerato che, nel dedurre la inutilizzabilità della intercettazione nel primo motivo dell'atto di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e nel secondo motivo dell'atto di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il tema è stato posto al centro della censura relativa alla inutilizzabilità, sia in negativo, conseguendo ad essa la caduta dell'intero ragionamento impugnato, che in positivo, dimostrandosi la provenienza lecita delle risorse utilizzate per la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal nipote del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, all'errata indicazione della data del 12 dicembre 2021 a pg. 15 della sentenza impugnata, consegue la errata collocazione contestuale della 2conversazione ai fini del rapporto di connessione tra il procedimento in questione e quello in cui la intercettazione fu disposta, essendo considerata vicina ai fatti per cui si è proceduto e non all'epoca di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2014, attribuendole un significato più ampio di quello attribuito dai giudici di merito, segnatamente quale indice della asserita provenienza dal [OSCURATO:PERSONA] delle ricorse impiegate, della loro illiceità e del ruolo di dominus dello stesso [OSCURATO:PERSONA], nelle successive operazioni societarie che, invece, non avrebbe potuto supportare. Cosicché l'errore dedotto assume carattere decisivo in ordine alla declaratoria di inammissibilità degli atti di ricorso in ordine all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, errore di fatto sulla portata rappresentativa della sentenza di appello in relazione alla disposta confisca del 76% del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del 100% di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per invenzione del presupposto costituito dalla provenienza illecita di tutte le risorse impiegate per la realizzazione delle società, in quanto da entrambe le sentenze di merito risulta esplicitamente affermata la pacifica origine lecita di dette risorse economiche, frutto di lecita attività imprenditoriale. L'introduzione di tale errore è decisivg ai fini della valutazione dei motivi di ricorso sulla configurabilità stessa dell'intestazione fittizia e della confiscabilità delle quote societarie. 2.3. Con il terzo motivo, errore di fatto in relazione alla percezione del contenuto del terzo motivo dell'atto di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla insussistenza dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., costituito dalla rappresentazione della fittizietà dell'operazione in capo alle parti coinvolte nella cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui al capo 1b) dell'imputazione. Alla prospettazione difensiva della mancanza dello stesso accordo simulatorio, la sentenza si limita a rispondere in ordine al solo profilo psicologico. La erronea percezione del motivo di ricorso è decisiva rispetto alla affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] e alla confiscabilità del 76% delle relative quote, tutt'ora intestate ai cedenti estranei al reato. 2.4. E' stata formulata, istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. proc. pen. in ragione dell'evidente fumus qualificato del ricorso rispetto agli errori denunciati e al periculum in mora derivante dalla esecuzione delle statuizioni definitive di condanna a pena detentiva e alla confisca dei beni, comportante pregiudizi gravi e irreversibili. 33. E' pervenuta, in data 26 maggio 2026, nota di deposito dei motivi aggiunti proposti in relazione all'originario ricorso, di cui si assume che la sentenza impugnata non si sia occupata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile sotto un triplice profilo. Innanzitutto, perché i due motivi di ricorso in relazione ai quali è stato dedotto errore di fatto non sono stati dichiarati inammissibili per la mancata allegazione a riguardo della c.d. prova di resistenza, ma per la manifesta infondatezza della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni (v. par. 2 della sentenza impugnata). In ogni caso, manifestamente infondata è la allegata prospettazione della c.d. prova di resistenza in sede di ricorso, in relazione a entrambi gli atti proposti. Invero, nel motivo proposto, generica è la indicazione a riguardo dell'atto proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], palesandosi, piuttosto, che nella proposizione del relativo primo motivo sulla inutilizzabilità della conversazione ambientale n. 1982 del 12/12/2012, nessuna valutazione esprimeva a riguardo della incidenza di tale conversazione sul complessivo compendio probatorio (v. pg. 4 e sg. dell'atto di ricorso); mentre, palesemente infondata è la formulazione della c.d. prova di resistenza nell'indicato secondo motivo nell'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sul medesimo tema: questo, incentrato sulla connessione ex art. 12 cod. proc. pen., si limitava a dedurre la diversità del procedimento nel quale la conversazione risultava essere stata captata rispetto a quello oggetto di giudizio (v. pg. 7 e ss. dell'atto di ricorso), solamente invocando l'annullamento della sentenza "al fine di acquisire il supporto mancante e/o per procedere al c.d. giudizio di resistenza", solo apoditticamente — e contraddittoriamente - asserendo che "alla declaratoria di inutilizzabilità della intercettazione prog. 1982 del 12.12.2012 consegue la caduta dell'intero ragionamento impugnato" (v. pg. 10 dell'atto di ricorso). Sotto un terzo aspetto, il motivo oggi proposto è del tutto generico, sia rispetto al giudizio della manifesta infondatezza della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, sia rispetto al giudizio di mancato superamento della c.d. prova di resistenza per la non determinante incidenza della prova captativa nel giudizio di colpevolezza, affermato concordemente dai giudici di merito sulla base di altri elementi probatori (indicati nel successivo par. 3.1. della sentenza impugnata). Manifestamente infondata è, poi, la censura in ordine alla indicazione in sentenza, alla pag. 15 della sentenza impugnata, della data ("12/12/2021") della 4conversazione considerata, trattandosi - all'evidenza - di un mero errore materiale derivante dalla inversione dei due ultimi numeri dell'anno. Indicazione, del resto, che non solo esula dal giudizio di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. - esaminato in relazione ai precedenti motivi (par. 2 della sentenza) - ma è palesemente irrilevante nella risposta data dalla sentenza impugnata ai motivi di ricorso sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, incentrati appunto sull'inutilizzabilità della conversazione n. 1982 del 12.12.2012, la cui esatta considerazione si evidenzia dall'indicazione del suo richiamo, nella stessa pag. 15 della sentenza impugnata, nella pag. 30 della sentenza di appello. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, la pretesa erroneità della affermata natura illecita dei proventi impiegati per la realizzazione delle società esula dal fondamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. - che non richiede per la sua sussistenza la natura illecita delle somme di cui si attribuisce fittiziamente la titolarità, secondo l'orientamento consolidato per il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione , che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216 - 01). Quanto alle ragioni della confisca delle quote societarie, la censura è del tutto generica rispetto alle ragioni che l'hanno determinata, designate dalle connotazioni illecite ivi indicate (v. par. 3.4. della sentenza impugnata), a partire dalla natura delle quote societarie, oggetto diretto dei reati di intestazione fittizia contestati, rappresentandone, altresì, il prodotto. 4. Il terzo motivo, riguardante il reato di interposizione fittizia con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è manifestamente'infondato. 4.1. Il terzo motivo di ricorso, che si deduce erroneamente percepito, era incentrato sulla mancanza di volontà delle parti di realizzare una fittizia intestazione, assumendosi alla sua base l'inesistenza di un accordo a tal fine realizzato, ulteriormente riscontrato - secondo lo stesso dire del ricorso - dal mancato perfezionamento della cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tal riguardo, la sentenza impugnata espone il convincimento della sentenza di appello in ordine all'elemento oggettivo del reato - con riferimento a tutte le vicende - , richiamando le fonti di prova oltre il contenuto delle intercettazioni (v. par. 3.1.)f5sservando infine, quanto alla stessa [OSCURATO:PERSONA], che «la Corte di Eht") 5appello ha evidenziato che "[OSCURATO:PERSONA] non ha alcun rapporto contrattuale formalizzato, ma tratta prezzi e tempi per la realizzazione dei lavori, gestisce la logistica; tratta con i clienti e con i soci con cui intende acquisire le quote"(pg. 40)». Infine, (v. par. 3.2.) dopo aver richiamato la evidenziazione - da parte della sentenza di appello - dell'elemento oggettivo del reato (v. pg. 41 e ss. della sentenza di appello), in relazione alla dedotta mancata incriminazione dei titolari delle quote sociali, richiama l'orientamento espresso da Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, RV 286355, secondo il quale l'intestatario fittizio risponde del reato a titolo di concorso solo qualora sia consapevole della finalità elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice. Quanto alla confisca, la sentenza (v. par. 3.4.) rileva che la Corte di appello, riprendendo le valutazioni del primo Giudice, ha risposto alle censure difensive (sostanzialmente riproposte in sede di legittimità) nelle pagine 52 e 53, evidenziando le ragioni della disposta confisca, in relazione alla natura di oggetto diretto dei reati di intestazione fittizia delle quote societarie, della progressione criminosa che rendeva evidente la relazione strumentale tra la fittizia intestazione delle quote della società "madre" (la [OSCURATO:PERSONA], società di intrinseca pericolosità) e le condotte fraudolente successive (relative alle altre società). 4.2. Ritiene questo Collegio che, quanto alla responsabilità, la attuale censura è manifestamente infondata. Essa - peraltro - è mera reiterazione di quella proposta nel precedente ricorso, alla quale la sentenza impugnata ha risposto facendo rinvio alla sentenza di appello che, sul punto, aveva - in risposta, a sua volta, alla analoga censura - affermato la consumazione dell'accordo fraudolento - a prescindere dalla verificazione della condizione apposta al preliminare per la quale il perfezionamento dell'acquisto sarebbe avvenuto con il pagamento integrale del prezzo - considerando il ruolo meramente formale rivestito da Pravettoni (v. pg. 43 della sentenza di appello), essendo il [OSCURATO:PERSONA] gestore occulto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (v. pg. 40 della sentenza di appello), in conformità all'orientamento di legittimità - richiamato nella stessa sentenza - secondo il quale il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963). 6Tale ruolo di gestore occulto del [OSCURATO:PERSONA] si collocava nel contesto dell'acquisizione della maggioranza delle quote di [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale «la "scalata" alla società, intrapresa con [OSCURATO:PERSONA], è stata portata a termine da [OSCURATO:PERSONA], attraverso risorse in parte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] stessa (le rate del preliminare pagate e mai rese, ed il denaro versato per rilevare le quote di alcuni soci di minoranza, anch'esse mai restituite) ed in parte a [OSCURATO:PERSONA], attraverso il pagamento di fatture per lavori eseguiti, in sostanza, dalla stessa committente» (v. pag. 42 della sentenza di appello, come richiamata dalla sentenza impugnata). 4.3. Quanto, quindi, detto dalla sentenza impugnata sulla affermazione di responsabilità del ricorrente - unitamente all'indiscusso profilo soggettivo (v. par. 3.2., prima parte, della sentenza impugnata), designa la genericità della considerazione, ai fini della confisca, della titolarità formale a terzi estranei delle quote societarie confiscate, la cui esclusione dall'indagine è specificamente giustificata dalla stessa sentenza (v. par. 3.2., seconda parte). 5. Non può essere considerata la censura di omesso esame dei motivi aggiunti dell'originario ricorso, introdotta attraverso la nota di deposito del 26/05/2026, non solo in ragione della inammissibilità dei motivi principali esaminati, ma anche della tardività di detta censura, proposta oltre il termine di cui all'art. 611, primo comma, cod. proc. pen. 6. La inammissibilità del ricorso assorbe l'istanza di sospensione formulata dalla difesa. 7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M