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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09259/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena in esecuzione di anni otto e mesi sette di reclusone, di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania.

Considerato che il motivo unico dedotto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47, 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.) è inammissibile in quanto in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, volte a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti istruttorie, estranea al sindacato di legittimità, comunque avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate in sede di merito.

Rilevato, peraltro, che la decisione, diversamente da quanto dedotto, non fonda, esclusivamente, su dati relativi alla vita precedente del condannato (cfr. penultima pagina dell'ordinanza) ma, soprattutto, sull'esame dei carichi pendenti, inerenti anche a fatti più recenti (oltre al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per il quale la difesa segnala l'intervenuta estinzione per risarcimento del danno, come documentato) nonché sul contenuto delle informazioni della Questura di Siracusa, in particolare nella parte in cui queste valorizzano la sottoposizione del condannato alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, indicata come ripetutamente violata, nonché circa l'assenza di lavoro, parte della motivazione con la quale, in sostanza, il ricorso non si confronta compiutamente risultando aspecifico.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale, proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena in esecuzione di anni otto e mesi sette di reclusone, di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania. Considerato che il motivo unico dedotto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47, 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.) è inammissibile in quanto in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, volte a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti istruttorie, estranea al sindacato di legittimità, comunque avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate in sede di merito. Rilevato, peraltro, che la decisione, diversamente da quanto dedotto, non fonda, esclusivamente, su dati relativi alla vita precedente del condannato (cfr. penultima pagina dell'ordinanza) ma, soprattutto, sull'esame dei carichi pendenti, inerenti anche a fatti più recenti (oltre al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per il quale la difesa segnala l'intervenuta estinzione per risarcimento del danno, come documentato) nonché sul contenuto delle informazioni della Questura di Siracusa, in particolare nella parte in cui queste valorizzano la sottoposizione del condannato alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, indicata come ripetutamente violata, nonché circa l'assenza di lavoro, parte della motivazione con la quale, in sostanza, il ricorso non si confronta compiutamente risultando aspecifico. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 09259/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris