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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 31555/2026

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igliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Paolo A. M. Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 05/04/2023, con cui - all'esito del rito abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione ex art. 73, comma 5, d.P.R. del 09/10/1990 n. 309 e di resistenza a pubblico ufficiale e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

1.1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso deducendo: - violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in punto di an della responsabilità per non avere la Corte territoriale valutato le prove acquisite;- violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione in punto pena per non avere la Corte di appello valutato le doglianze difensive.

1.2. Alla odierna udienza, il sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo inerente all'affermazione della responsabilità è inammissibile, perché non consentito ex art. 609 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], infatti, con l'atto di appello censurava la sentenza di primo grado solo in punto pena, dolendosi nello specifico della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del complessivo trattamento sanzionatorio.

La doglianza in punto di an della responsabilità, dunque, non era stata devoluta in sede di appello, di guisa che le questioni non possono essere prospettate per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Consolidato è, in tal senso, l'orientamento di questa Corte: « ...non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf.

Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940).

2.2. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico.

La doglianza in punto pena si traduce in una censura generica.

E ciò vieppiù in considerazione del fatto che i Giudici del merito hanno, con motivazione esaustiva, congrua e per nulla illogica, argomentato sia in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato (cfr. § 1 e 2 della sentenza di appello).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.- la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Paolo A. M. Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il 05/04/2023, con cui - all'esito del rito abbreviato - [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuto responsabile dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione ex art. 73, comma 5, d.P.R. del 09/10/1990 n. 309 e di resistenza a pubblico ufficiale e condannato alla pena ritenuta di giustizia. 1.1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso deducendo: - violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in punto di an della responsabilità per non avere la Corte territoriale valutato le prove acquisite;- violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione in punto pena per non avere la Corte di appello valutato le doglianze difensive. 1.2. Alla odierna udienza, il sostituto Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo inerente all'affermazione della responsabilità è inammissibile, perché non consentito ex art. 609 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], infatti, con l'atto di appello censurava la sentenza di primo grado solo in punto pena, dolendosi nello specifico della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del complessivo trattamento sanzionatorio. La doglianza in punto di an della responsabilità, dunque, non era stata devoluta in sede di appello, di guisa che le questioni non possono essere prospettate per la prima volta nel giudizio di legittimità. Consolidato è, in tal senso, l'orientamento di questa Corte: « ...non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico. La doglianza in punto pena si traduce in una censura generica. E ciò vieppiù in considerazione del fatto che i Giudici del merito hanno, con motivazione esaustiva, congrua e per nulla illogica, argomentato sia in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato (cfr. § 1 e 2 della sentenza di appello). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.- la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). 2 P.Q.M
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