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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 19627/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.20779/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo Studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono giusta procura in atti e [OSCURATO:SOCIETA], mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] spa, quest’ultima a sua volta mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA] elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo Studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; -controricorrente- avverso la sentenza nr. 3171/2018 della Corte d’Appello di Bologna depositata in data 21/12/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto che gli aveva ingiunto di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] spa, la quale ha ceduto i crediti, ad eccezione di quello derivante da contratto di finanziamento, a [OSCURATO:SOCIETA] ) il pagamento della somma di € 63.234,58 per un credito derivante da saldo negativo dei contratti di conto corrente nr. 10141 e 10415 e da residuo di contratto di finanziamento chirografario di originari € 10.000 chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti a causa della segnalazione a sofferenza del suo nominativo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato illegittimo con provvedimento ex art 700 cpc.

2. Il Tribunale di Parma rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni; sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Bologna, pur ritenendo ammissibile la domanda riconvenzionale dei danni ne ha rilevato l’infondatezza, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2.1 Per quanto di interesse in questa sede la Corte ha rilevato: a) che non era stata fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria dal momento che l’appellante si era limitato a richiamare un provvedimento ex art 700 cpc di inibitoria della segnalazione alla Centrale rischi privo di effetti di giu dicato sostanziale e non presente in atti per omessa richiesta di ricostituzione del fascicolo di parte andato smarrito ; b) che era emerso dagli stessi documenti prodotti in allegato alla memoria istruttoria che in epoca successiva al ricorso cautelare l’Errigo era stato segnalato in quanto cointestatario con la sorella Simona di un diverso rapporto a sofferenza rispetto al quale il ricorso ex art 700 proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la relativa cancellazione era stato respinto e il relativo provvedimento di rigetto era stato confermato in sede di reclamo; c) che, non essendo ravvisabile un danno in re ipsa in caso di illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], l’Errigo non aveva fornito in concreto la prova del pregiudizio subito in quanto non era in attila «relazione tecnica » redatta dal dr. [OSCURATO:PERSONA] essendo stato smarrito il fascicolo e non avendo l’appellante chiesto la sua ricostruzione e le prove orali erano state espressamente disattese dal giudice di primo grado senza che i motivi di appello contenessero specifiche censure alle ragioni per le quali le istanze di ammissione dei mezzi istruttorie furono rigettate.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] spa, quest’ultima a sua volta mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA], hanno svolto identiche difese con controricorsi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art 342 cpc, 177 e 244 cpc in relazione all’art 360 nr 4 cpc, si sostiene che la ragione della mancata ammissione da parte del giudice di primo grado delle prove orali dedotte dall’opponente risiedeva nella ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria e che in ogni caso l’appellante aveva censurato la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art 183 sesto comma. 2.

Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione degli artt. 2697 cc, 115 e 116 cpc, 1223, 1226 cc 388 e 185 cp in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 e 4; si argomenta che il dispositivo dell’ordinanza ex art 700 che ordinava al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] la sospensione della segnalazione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia della posizione a sofferenza sia pur proprio di una decisione non passata in giudicato era elemento che, valutato unitamente alla spontanea esecuzione, sia pur parziale, del decisum da parte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto e potuto consentire alla Corte territoriale di ritenere provato l’an debeatur.

Con riferimento al quantum si afferma che il danno derivante da illegittima segnalazione a sofferenza è in re ipsa per un giovane professionista quale era il ricorrente e ben poteva essere liquidato in via equitativa. 2.1 Va pregiudizialmente esaminato il profilo del secondo motivo che investe il capo della decisione sull’andella domanda risarcitoria per illegittima segnalazione. 2.2 Al riguardo la Corte di Appello di Bologna riporta in motivazione che l’appellante «nulla ha dedotto sull’an della propria pretesa limitandosi a richiamare l’ordine di cancellazione contenuto in un provvedimento ex art 700 cpv privo di effetti di giudicato sostanziale per le ragioni esposte da parte appellata, le cui motivazioni non sono neppure valutabili non essendo agli atti.

Il suddetto provvedimento risulta essere stato prodotto in copia dall’Errigo in allegato al proprio atto di citazione in opposizione a d.i.

Sennonché nel fascicolo di parte relativo al giudizio di appello (promosso con citazione notificata il 30/11/2015) è allegata una dichiarazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 27/11/2015 attestante che il fascicolo di parte dell’Errigo relativo al giudizio di primo grado era andato smarrito e il predetto non ne ha mai chiesto la ricostruzione ai fini dell’acquisizione del provvedimento ex art 700 cpc in questione (è in atti solo il fascicolo contenente i “documenti allegati alla II memoria ex art 183 VI co. cpc per controparte “)». 2.3 La censura del ricorrente è inammissibile in quanto si limita ad affermare l’esistenza dell’ordinanza cautelare senza tuttavia scalfire la ratio decidendi della sentenza che ha dato atto dell’allegazione del fatto costitutivo ma lo ha ritenuto carente di prova.

3. Le altre censure contenute nel primo e secondo motivo che involgono le questioni del danno risarcibile sono parimenti inammissibili. 3.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate.

Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. 12372/2006 ,2108/2012, S.U. 7931/2031 e 11493/2018). 3.2 Nel caso di specie, una volta disattese le censure che riguardano il thema decidendum della mancata prova della illegittima segnalazione a sofferenza costituente una delle ragioni fondanti la decisione impugnata, viene meno ogni interesse del ricorrente con riferimento alle doglianze del primo e secondo motivo che involgono le questioni del danno risarcibile.

4. In conclusione il ricorsoè inammissibile

5. [OSCURATO:PERSONA] va condannato alla refusione delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo anticipate da [OSCURATO:SOCIETA] che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], istituto che, in quanto autore delle asserite condotte di illegittima segnalazione era l’originario destinatario della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. 5.1 Va invece disposta l’integrale compensazione delle spese con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA], mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] spa,a sua volta mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA], che ha svolto difese completamente sovrapponibili a quelle di [OSCURATO:SOCIETA] ed è intervenuta nel giudizio di legittimità solo in quanto cessionaria “delle linee di credito di cui ai conti correnti n. 10141 e n. 10415” ma è estranea al processo di merito e all’oggetto del contendere, onde il suo controricorso è inammissibile.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio anticipate da [OSCURATO:SOCIETA] che si liquidano in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dispone compensarsi le spese del presente giudizio nel rapporto processuale tra il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA].

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.20779/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo Studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono giusta procura in atti e [OSCURATO:SOCIETA], mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] spa, quest’ultima a sua volta mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA] elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14 presso lo Studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono giusta procura in atti; -controricorrente- avverso la sentenza nr. 3171/2018 della Corte d’Appello di Bologna depositata in data 21/12/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto che gli aveva ingiunto di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (successivamente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] spa, la quale ha ceduto i crediti, ad eccezione di quello derivante da contratto di finanziamento, a [OSCURATO:SOCIETA] ) il pagamento della somma di € 63.234,58 per un credito derivante da saldo negativo dei contratti di conto corrente nr. 10141 e 10415 e da residuo di contratto di finanziamento chirografario di originari € 10.000 chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti a causa della segnalazione a sofferenza del suo nominativo effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato illegittimo con provvedimento ex art 700 cpc. 2. Il Tribunale di Parma rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni; sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] la Corte di Appello di Bologna, pur ritenendo ammissibile la domanda riconvenzionale dei danni ne ha rilevato l’infondatezza, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2.1 Per quanto di interesse in questa sede la Corte ha rilevato: a) che non era stata fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria dal momento che l’appellante si era limitato a richiamare un provvedimento ex art 700 cpc di inibitoria della segnalazione alla Centrale rischi privo di effetti di giu dicato sostanziale e non presente in atti per omessa richiesta di ricostituzione del fascicolo di parte andato smarrito ; b) che era emerso dagli stessi documenti prodotti in allegato alla memoria istruttoria che in epoca successiva al ricorso cautelare l’Errigo era stato segnalato in quanto cointestatario con la sorella Simona di un diverso rapporto a sofferenza rispetto al quale il ricorso ex art 700 proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la relativa cancellazione era stato respinto e il relativo provvedimento di rigetto era stato confermato in sede di reclamo; c) che, non essendo ravvisabile un danno in re ipsa in caso di illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], l’Errigo non aveva fornito in concreto la prova del pregiudizio subito in quanto non era in attila «relazione tecnica » redatta dal dr. [OSCURATO:PERSONA] essendo stato smarrito il fascicolo e non avendo l’appellante chiesto la sua ricostruzione e le prove orali erano state espressamente disattese dal giudice di primo grado senza che i motivi di appello contenessero specifiche censure alle ragioni per le quali le istanze di ammissione dei mezzi istruttorie furono rigettate. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] spa, quest’ultima a sua volta mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA], hanno svolto identiche difese con controricorsi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art 342 cpc, 177 e 244 cpc in relazione all’art 360 nr 4 cpc, si sostiene che la ragione della mancata ammissione da parte del giudice di primo grado delle prove orali dedotte dall’opponente risiedeva nella ritenuta inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria e che in ogni caso l’appellante aveva censurato la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art 183 sesto comma. 2. Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione degli artt. 2697 cc, 115 e 116 cpc, 1223, 1226 cc 388 e 185 cp in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 e 4; si argomenta che il dispositivo dell’ordinanza ex art 700 che ordinava al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] la sospensione della segnalazione del nominativo di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia della posizione a sofferenza sia pur proprio di una decisione non passata in giudicato era elemento che, valutato unitamente alla spontanea esecuzione, sia pur parziale, del decisum da parte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto e potuto consentire alla Corte territoriale di ritenere provato l’an debeatur. Con riferimento al quantum si afferma che il danno derivante da illegittima segnalazione a sofferenza è in re ipsa per un giovane professionista quale era il ricorrente e ben poteva essere liquidato in via equitativa. 2.1 Va pregiudizialmente esaminato il profilo del secondo motivo che investe il capo della decisione sull’andella domanda risarcitoria per illegittima segnalazione. 2.2 Al riguardo la Corte di Appello di Bologna riporta in motivazione che l’appellante «nulla ha dedotto sull’an della propria pretesa limitandosi a richiamare l’ordine di cancellazione contenuto in un provvedimento ex art 700 cpv privo di effetti di giudicato sostanziale per le ragioni esposte da parte appellata, le cui motivazioni non sono neppure valutabili non essendo agli atti. Il suddetto provvedimento risulta essere stato prodotto in copia dall’Errigo in allegato al proprio atto di citazione in opposizione a d.i. Sennonché nel fascicolo di parte relativo al giudizio di appello (promosso con citazione notificata il 30/11/2015) è allegata una dichiarazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 27/11/2015 attestante che il fascicolo di parte dell’Errigo relativo al giudizio di primo grado era andato smarrito e il predetto non ne ha mai chiesto la ricostruzione ai fini dell’acquisizione del provvedimento ex art 700 cpc in questione (è in atti solo il fascicolo contenente i “documenti allegati alla II memoria ex art 183 VI co. cpc per controparte “)». 2.3 La censura del ricorrente è inammissibile in quanto si limita ad affermare l’esistenza dell’ordinanza cautelare senza tuttavia scalfire la ratio decidendi della sentenza che ha dato atto dell’allegazione del fatto costitutivo ma lo ha ritenuto carente di prova. 3. Le altre censure contenute nel primo e secondo motivo che involgono le questioni del danno risarcibile sono parimenti inammissibili. 3.1 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. 12372/2006 ,2108/2012, S.U. 7931/2031 e 11493/2018). 3.2 Nel caso di specie, una volta disattese le censure che riguardano il thema decidendum della mancata prova della illegittima segnalazione a sofferenza costituente una delle ragioni fondanti la decisione impugnata, viene meno ogni interesse del ricorrente con riferimento alle doglianze del primo e secondo motivo che involgono le questioni del danno risarcibile. 4. In conclusione il ricorsoè inammissibile 5. [OSCURATO:PERSONA] va condannato alla refusione delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo anticipate da [OSCURATO:SOCIETA] che ha incorporato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], istituto che, in quanto autore delle asserite condotte di illegittima segnalazione era l’originario destinatario della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. 5.1 Va invece disposta l’integrale compensazione delle spese con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA], mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] spa,a sua volta mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA], che ha svolto difese completamente sovrapponibili a quelle di [OSCURATO:SOCIETA] ed è intervenuta nel giudizio di legittimità solo in quanto cessionaria “delle linee di credito di cui ai conti correnti n. 10141 e n. 10415” ma è estranea al processo di merito e all’oggetto del contendere, onde il suo controricorso è inammissibile. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio anticipate da [OSCURATO:SOCIETA] che si liquidano in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dispone compensarsi le spese del presente giudizio nel rapporto processuale tra il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
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