CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di Reggio emiliaudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi conrinvio il provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inaccoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto il vincolodella continuazione tra reati giudicati con le sentenze emesse dal Tribunale diTreviso in data 6 ottobre 2020 ed in data 14 gennaio 2022 e dal Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] in data 23 settembre 2024 e, per l'effetto, ha rideterminato lapena unica complessiva in anni 3 di reclusione, considerata quale pena dellaviolazione più grave quella inflitta sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pariad anni 2 di reclusione2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] tre motivi.2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con riguardo alladeterminazione della pena base del reato continuato.Lamenta che il giudice dell'esecuzione, discostandosi dai principi affermatidalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha individuato la pena base inquella di 3 anni, inflitta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in data 23settembre 2024, senza procedere al preventivo scorporo, pur trattandosi dipena, a sua volta, determinata a seguito del riconoscimento della continuazionetra due distinte ipotesi di truffa.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.177 e 125 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione.Si duole dell’assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine agli aumenti incontinuazione per i reati satelliti nonostante la loro misura, tutt’alto cheminimale, ma, anzi, prossima a quella stabilita in sede di cognizione.2.2. Con il terzo motivo denuncia violazione di degli artt. 81, cod. pen., 671e 442 cod. proc. pen. con riguardo agli aumenti di pena inflitti per i reatisatellite.Ad avviso del ricorrente, il giudice dell'esecuzione, nell'applicare gli aumentidi pena, non ha considerato che i reati unificati in continuazione sono stati tuttigiudicati con il rito abbreviato e che, pertanto, anche agli aumenti ad essicorrelati doveva essere applicata la riduzione premiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. E’ ormai approdo pacifico della giurisprudenza di questa Corte dilegittimità che il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per lacontinuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna dellequali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., devedapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione e individuare quello piùgrave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dalgiudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresiquelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (daultimo Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01, in precedenzaSez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, dep. 2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n.8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. 38244 del13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 245987- 01)e ciò al fine di consentire il vaglio di congruità della pena che lostesso è tenuto ad effettuare, facendo peraltro attenzione a quantificare gliaumenti di pena per i reati-satellite in misura non superiore a quelli fissati dalgiudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n.6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del21/12/2015, dep. 25/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265909-01; Sez. 1, n. 44240del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847-01)..2. E’ altrettanto consolidato l’orientamento in forza del quale «in tema diriconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo alreato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflittoin applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cuiall'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di avertenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamentepredeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez.1, n. 22065 del 12/06/2025, Nuccio, non mass.; Sez. 1, n. 20613 del 5/02/2025,Careddu, non mass.; Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617-01:fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessadal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nellaquantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fossetenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato; nello stesso senso,v. anche Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888-01).3. Quanto alla quantificazione della pena a seguito di applicazione delladisciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare diun potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione dellapena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satelliteex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controlloeffettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplodella pena-base, tuttavia il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine aisingoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche inrelazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale dipene (fra le molte e le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021,Bruzzaniti, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv.279316; principi recepiti ora, da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269).2. L’ordinanza impugnata, sia pure con una motivazione sintetica perrelationem, non si è discostata dai ricordati principi.Non ha effettuato lo “scorporo” con riferimento alla sentenza del Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] in data 23 settembre 2024 posto che essa non ha riconosciuto lacontinuazione interna tra più reati di truffa, ma, come si evince dalla suamotivazione, nonostante l’indicazione contenuta nel capo di imputazione eriportata nel Casellario giudiziale, ha accertato un unico reato di tuffa sia purecommesso con una pluralità di condotte artificiose.Nella determinazione della misura della pena per la violazione più grave e diquella, invero assai contenuta e fortemente diminuita a quella originaria, degliaumenti per i reati satellite si è interamente riportata alla dosimetria dei giudicidella cognizione, che, come si legge nelle sentenze emesse nei separatiprocedimenti, avevano considerato la diminuzione per il rito abbreviato edavevano giustificato le scelte sanzionatorie in conformità ai criteri di cui all’art.133 cod. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente