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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14249/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4' OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; considerato che il primo motivo prospetta la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, per essersi costui limitato a una mera resistenza passiva, caratterizzata da un moderato uso della forza, non punibile; sul punto, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che dà precisamente conto dell'agito violento del ricorrente il quale, dopo essere fuggito, «si dimenava e, proprio a causa di ciò, l'agente scelto Bassini rovinava a terra», risultando necessario da parte degli operanti immobilizzarlo (cfr. p. 4 della sentenza); ritenuto — quanto al secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — che sul punto la sentenza impugnata è immune da censure, avendo correttamente valorizzato, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, l'assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e i gravi precedenti del ricorrente (cfr. p. 4 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4' OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; considerato che il primo motivo prospetta la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, per essersi costui limitato a una mera resistenza passiva, caratterizzata da un moderato uso della forza, non punibile; sul punto, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che dà precisamente conto dell'agito violento del ricorrente il quale, dopo essere fuggito, «si dimenava e, proprio a causa di ciò, l'agente scelto Bassini rovinava a terra», risultando necessario da parte degli operanti immobilizzarlo (cfr. p. 4 della sentenza); ritenuto — quanto al secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche — che sul punto la sentenza impugnata è immune da censure, avendo correttamente valorizzato, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, l'assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e i gravi precedenti del ricorrente (cfr. p. 4 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 14249/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris