CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 28 maggio 2021, il tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale datata 27 gennaio 2021, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere perché ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza del delitto di concorso in estorsione aggravata dal metodo e dalla agevolazione mafiosa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova in ordine alla gravità indiziaria; al proposito si rappresentava che altri dovevano essere identificati quali autori delle richieste estorsive e che non si era tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa Cimato; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo al riconoscimento dell'ipotesi di estorsione consumata in luogo della semplice fattispecie tentata; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen.; - difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alla applicazione della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Quanto al primo motivo deve essere ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame il giudice del riesame ha spiegato, attraverso l'approfondita ricostruzione della vicenda relativa alla estorsione in danno del Cimato, per quali ragioni ritenere il coinvolgimento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nei fatti sulla base della interpretazione di conversazioni tra altri soggetti gravitanti nel contesto criminale locale. Né può avere rilievo la mancata indicazione del ricorrente quale concorrente nei fatti da parte della persona offesa posto che l'ordinanza impugnata spiega come il Cimato, dopo avere subito il furto del mezzo successivamente ritrovato ed allo stesso restituito con modalità mai chiarite, non avesse fornito alcuna collaborazione con l'autorità di polizia circa le modalità con le quali si erano svolti i fatti. Quanto alla doglianza relativa alla interpretazione alternativa delle captazioni e del loro significato fornita dalla difesa, va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della estraneità del ricorrente, stante che l'identificazione dello stesso avveniva sulla base dell'utilizzazione del suo nome di battesimo e del coinvolgimento in altri procedimenti per reati di criminalità; elementi questi che, quantomeno a titolo di gravità indiziaria, appaiono essere stati interpretati correttamente dai giudici del riesame.2.2 Quanto agli altri motivi: . - correttamente il fatto veniva inquadrato nell'ipotesi di estorsione consumata sulla base della interpretazione di conversazioni nelle quali si dava atto dell'avvenuto pagamento di somme di denaro; - con le adeguate osservazioni svolte a pagina 6 dell'ordinanza il tribunale del riesame ha spiegato le ragioni per ritenere sussistente la contestata aggravante di mafia in ragione dell'avvenuta consumazione dei fatti da parte di cosche locali; - non sussiste alcun difetto di motivazione in punto esigenze cautelari posto che il tribunale del riesame ha fatto riferimento sia alla presunzione di adeguatezza per i reati aggravati ex art. 416 bisl cod.pen. sia alla necessità di applicare la misura di massimo rigore anche in considerazione della pendenza di altri procedimenti per associazione mafiosa nel corso dei quali l'indagato si è reso latitante. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 14 gennaio 2022 iii CONSIGLIERE