CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvioRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Rimini non ha disposto la convalida dell'arresto, ha ordinato l'immediata liberazione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e ha respinto l'istanza cautelare del divieto di dimora avanzata dal PM, escludendo la sussistenza della gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (capo B). Si precisa che si contesta all'imputato di aver detenuto, a fini di spaccio, tre involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 1,05, quattro involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 1,60, un involucro contenente sostanza del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 2,4, unitamente a un'ingente somma di denaro in contanti (capo A); si contesta al [OSCURATO:PERSONA], inoltre, di aver dichiarato falsamente ad un pubblico ufficiale di non alloggiare presso alcuna struttura alberghiera e di non avere alcun domicilio in Italia, sebbene sia emerso che lo stesso, giunto in Italia pochi giorni prima, fosse registrato in Rimini presso l'[OSCURATO:PERSONA], stanza numero 4(capo B). 2.Avverso l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, deducendo violazione di legge processuale, mancanza di motivazione o motivazione apparente e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen. 2.1. Il ricorrente lamenta, con riferimento al capo di imputazione A), la mancata considerazione da parte del giudice a quo di talune circostanze fattuali, chiaramente desumibili dal verbale di arresto, note alla RG. che aveva operato l'arresto in flagranza e riscontrate in atti, che rendono evidente che la valutazione ex ante cui il giudicante era chiamato in ordine alla ragionevolezza dall'arresto in flagranza dell'indagato non è stata effettuata in modo corretto, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, il giudice a quo ha affermato che gli elementi rilevati dal personale investigativo depongono nel senso della riqualificazione dei fatti nei termini di cui all'art. 75 D.P.R. 309/1990, facendo richiamo al quantitativo di stupefacente detenuto e al mancato accertamento di condotte di cessione a terzi della sostanza stupefacente e non essendo stato effettuato alcun accertamento sull'utenza telefonica in uso all'indagato al fine di verificare contatti con eventuali fornitori o acquirenti. Tuttavia, evidenzia il Procuratore ricorrente, dal verbale di arresto emerge in modo evidente che l'imputato deteneva complessivamente ben 8 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivise in diversi involucri, occultati tra gli indumenti intimi, unitamente a una cospicua somma di danaro in contante suddivisa in banconote di piccolo taglio. E', inoltre, emerso che il [OSCURATO:PERSONA], non appena giunto in Italia, condivideva l'alloggio e il mezzo di trasporto con soggetti 1già deferiti per reati in materia di stupefacenti e che all'atto del controllo non dichiarava il luogo ove era domiciliato. Il giudice a quo, erroneamente, nel non convalidare l'arresto in flagranza, ha richiamato le ulteriori attività investigative, non considerando tuttavia che il provvedimento restrittivo dell'arresto costituisce uno strumento di primo intervento, la cui ratio risiede nella necessità e nell'urgenza di interrompere la prosecuzione di reati e che si fonda necessariamente su valutazioni sommarie, incompatibili con ulteriori accertamenti investigativi. Il giudice avrebbe dovuto limitarsi a verificare ex ante la ragionevolezza delle valutazioni effettuate dagli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'atto di arresto in ordine al possibile inquadramento del fatto nel reato di cui all'art.73, comma 5, DPR. 309/1990 contestato in stato di flagranza, senza prendere in considerazione gli esiti di ulteriori accertamenti. 2.2. Con riferimento al reato contestato di cui al capo B), il ricorrente ne sostiene - contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo - l'astratta configurabilità in quanto anche le false dichiarazioni o attestazioni rese dell'indiziato concernenti la residenza o il domicilio concorrono ad individuare il soggetto e a consentire la sua identificazione e quindi costituiscono qualità personali ai sensi dell'art. 495 cod. pen. Si è infatti affermato in giurisprudenza che integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che fornisce false indicazioni sulla propria residenza, considerato che per qualità personali devono intendersi, non solo lo stato e l'identità del soggetto, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuarla ed identificarla, tra le quali rientrano residenza o domicilio (Sez. 5, n. 1789 del 08/11/2011 Ud. (dep. 17/01/2012) Rv. 251713 - 01). 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Costituisce, infatti, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, che, ai fini della convalida, il giudice sia tenuto a valutare esclusivamente la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica ex ante, tenendo conto della situazione di cui la polizia giudiziaria ha preso cognizione al momento dell'arresto (Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007, dep. 2008, Rv. 238533; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Rv. 248479). Quest'ultimo si sostanzia nel verificare se la determinazione di procedere all'arresto si collochi o meno entro i limiti della discrezionalità riconosciuta alla polizia giudiziaria e, pertanto, se essa trovi concreti addentellati nelle connotazioni di gravità della condotta criminosa e nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire la propria differente valutazione a quella, 2ragionevolmente fondata, della polizia giudiziaria (Sez. 1, n.15296 del 04/04/2006, Rv. 234211; Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Rv. 233969; Sez. 4 n. 14474 del 22/02/2007, Rv.236204). E', invece, da escludersi che il controllo del giudice in merito alla legittimità dell'arresto possa estendersi, ben al di là di un mero controllo di ragionevolezza, fino ad una autonoma rivalutazione dell' operato della polizia giudiziaria, fondata su elementi diversi da quelli enucleabili dal verbale di arresto (Sez. 6, n. 8029 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 223962), non potendosi collocare in una prospettiva che concerne la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, o la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez.6, n.15427 del 31/01/2023, Rv. 284596). Nel caso in esame, l'indagato è stato trovato, dagli operanti che hanno effettuato l'arresto, in possesso di un quantitativo di cocaina da cui sono estraibili complessivamente 8 dosi, suddiviso in distinti involucri aventi diverse grammature, occultato sulla propria persona, unitamente ad una somma di denaro in contanti. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA], al momento del controllo, non ha indicato ove stesse dimorando, mostrandosi reticente, sebbene sia emerso che egli, giunto in Italia da pochi giorni, era registrato presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Rimini, stanza n.4, ove dimorava unitamente ad altri connazionali notoriamente dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, con i quali condivideva anche l'uso di un mezzo di trasporto. Il giudice a quo, con riferimento al reato di cui al capo A), lungi dal valutare esclusivamente la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica ex ante, non limitando l'oggetto della valutazione ai soli elementi di cui la polizia giudiziaria ha preso cognizione al momento dell'arresto, ha affermato che è possibile trarre dalle risultanze processuali elementi nel senso della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, non avendo la polizia giudiziaria osservato alcuna attività di cessione di sostanza stupefacente in favore di terzi soggetti e non essendo stati effettuati ulteriori accertamenti, quali, ad esempio, l'analisi dell'utenza telefonica in uso all'arrestato, da cui poter trarre, seppure a livello indiziario, eventuali contatti con clienti o con fornitori. Pertanto, il giudice a quo non ha effettuato una valutazione in ordine alla ragionevolezza dell'arresto in flagranza avvalendosi delle sole risultanze processuali emergenti dal verbale di arresto e collocandosi nella prospettiva "ex ante" di chi ha operato l'arresto in flagranza e sulla base degli elementi al momento conosciuti, ma ha effettuato un sindacato di merito, collocandosi in una prospettiva più prossima alla gravità indiziaria del fatto e alle relative esigenze cautelari, non pertinente rispetto al giudizio di mera convalida. 2. Quanto alla seconda doglianza, concernente il capo B), si osserva che rispetto a tale reato l'Ufficio della Procura non aveva chiesto la convalida, come lo stesso giudice a quo, pur irritualmente entrando nel merito della questione afferente alla ravvisabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen., ha dato atto, onde è evidente che il provvedimento si riferisce alla sola convalida dell'arresto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990. Pertanto, ogni questione in merito al reato di cui all'art. 495 cod. proc. pen. è inconferente. 3 P.Q.M