CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 29663/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 12153/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SpA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da mandato a margine del ricorso, in virtù dei poteri conferiti dal Condirettore Generale e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura per atto notaio [OSCURATO:PERSONA], in data 19 aprile 2019, rep. 53558, racc. 15006, registrato il 29 aprile 2019 ed elettivamente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 175; - ricorrent e - contro Rg12153/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Brescia, corso Magenta n. 29; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2727 /20 21 , pubblicata in data 27/10/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La questione oggetto del presente ricorso concerne l'acquisto da parte del le signoreLucaferro Patrizia e [OSCURATO:PERSONA] di buoni postali fruttiferi per i quali è stato utilizzato un modello formulario appartenente alla precedente serie “P”, cui è stato apposto su entrambi i lati del buono un timbro recante la dicitura “P/Q”. All'atto della liquidazione dei buoni postali [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi,liquidato gli interessi applicabili alla serie “Q”, sebbene l’odierna parte controricorrenteavesse richiesto l’applicazione, anche per il terzo decennio (per il quale la serie Q non recava previsione) della disciplina più favorevole della serie precedente “P”, posto che non era espressamente indicato sul titolo che la normativa sopravvenuta si applicasse oltre il primo ventennio previsto dalla legge. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso cheaveva ritenuto per i B.P.F. appartenenti alla serie P/Q emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986che gli interessi dovessero calcolarsi secondo le diciture riportate sui buoni stessi, non essendo avvenuta alcuna modifica in corso di rapporto. La corte distrettuale,per quel che interessa nella presente sede, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con riferimento ai tassi di interesse applicabili ai B.P.F.appartenenti alla serie P/Q ritenendo applicabile il saggio di interessi stabilito a tergo del titolo con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno ai 3 BFP appartenenti alla serie Q/P emessi successivamente all’entrata Rg12153/2022 in vigore del D.M. 13/6/1986 corredati di timbri sia a fronte che a retro indicanti il tasso di interesse stabilito per la serie Q piuttosto che per la P, considerato che con i predetti timbri è stata dettata una disciplina precisa circa la determinazione dell’interesse spettante al sottoscrittore per il primo periodo ventennale, mentre è stato omesso ogni riferimento al periodo successivo dal 20° al 30° anno. Tale situazione ha determinato, ad avviso della corte territoriale, un legittimo affidamento in ordine alla spettanza degli interessi per il primo ventennio come indicato nel timbro e come indicato nel titolo per l’ultima decade. 2. La sentenza, pubblicata il 27/10/2021, è stata impugnata daPoste [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motiv i , cui le signore Lucaferro e Ceresini hannoresistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La Procura generale presso la Cassazione ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 112 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. La Corte d’Appello di Venezia , ad avviso d i [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , nell’esaminare i motivi di appello, avrebbe erroneamente indicato estremi normativi errati e comunque non è dato comprendere le ragioni per cui il DPR n. 156/1973 non possa essere invocato ai fini della applicazione dei rendimenti stabiliti per i BPF di nuova emissione appartenenti alla seria Q e Q/P., quali quelli oggetto di causa. Con il secondo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 173 DPR 156/1973, come modificato dal D.L. 460/1974 convertito con modificazioni dalla L. 588/1974 e degli artt. 4, 5 e 6 del DM 13/06/1986, nonché dell’art. 1339, 1342, 1362 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della censura rileva che la sentenza impugnata muove da un assunto inesatto ed illegittimo in quanto prescinde dal principio di eterointegrazione extratestuale del rapporto previsto dall’art. 173 DPR Rg12153/2022 156/1973, si fonda su un errata lettura dell’art. 5 del DM 137/06/1986 in quanto il timbro da apporsi sul titolo doveva indicare sul retro non i rendimenti trentennali ma solo la misura dei nuovi tassi di interesse, sconta l’errore interpretativo di credere che in base alla norma testé richiamata dovesse essere aggiunto l’intero quadro di dettaglio dei rendimenti, reputa che il consumatore non potesse avere contezza del saggio di interesse applicatoe si astiene dal prendere atto che l’operato dell’emittente era stato attestato conforme alle prescrizioni del DM 13/06/1986 dal MEF di intesa con CDP. Con il terzo motivo la ricorrente si lamenta della violazione e falsa applicazione dell’art. 173 DPR 156/1973, degli artt. 4 e 5 del DM 13/06/1986 nonché degli artt. 1362, 1342, 1339 e 2002 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Ad avviso della ricorrente l’applicazione ai BPF di cui è causa di un regime differenziato fra i primi 20 anni e gli ultimi dieci non può ragionevolmente ipotizzarsi soprattutto alla luce del citato orientamento della Suprema Corte secondo cui per i BPF appartenenti alla serie Q/P i rendimenti maturati non possono essere che quelli prescritti sulla base della determinazione ministeriale che quella serie ha istituito, atteso che erano soltanto le tabelle allegate al DM 13/6/1986 a fornire il quadro completo ed esaustivo dei rendimenti previsti per la nuova serie Q/P ed erano solo le previsioni del DM suddetto a costituire il coerente parametro normativo dei rendimenti dei BPF di cui è causa. Anche il quarto motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 173 DPR 156/1973, del DM 13/6/1986 nonché dell’art. 1339 c.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. lamenta l’erronea impostazione di analisi contenuta nella sentenza di secondo grado nella misura in cui ha ritenuto non applicabile all’ultimo decennio (dal ventunesimo al trentesimo anno) i rendimenti stabiliti per la serie Q/P emessa per effetto del combinato disposto di cui all’art. 173, comma 1, del DPR 156/1973 e dell’art. 5 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] sebbenefossero stati apposti entrambi i timbri sui BPF come prescritto dal dettato normativo. Ad avviso della ricorrente, anche sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, non dovrebbe esservi alcun dubbio sul fatto Rg12153/2022 che le determinazioni ministeriali debbano regolare il rapporto e prevalere sul tenore letterale del modulo eventualmente redatto in modo difforme. Con il quinto motivo si censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 173 DPR 156/1973 e degli artt. 4 e 5 del DM 13/6/1986 e dei principi dettati dalla Cassazione in materia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. In particolare, la ricorrente censurala sentenza di secondo grado nella misura in cui ha operato un richiamo alla sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007 atteso che nel caso sottoposto all’esame delle Sezioni Unite, a differenza della fattispecie di cui è causa, sui BPF non era stato apposto alcun timbro da parte del funzionario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. recante l’indicazione relativa alla nuova serie, né l’ulteriore dato prescritto in base alla relativa determinazione ministeriale. I motivi di censura vanno trattati congiuntamente in quanto aventi tutti ad oggetto la questione dei tassi di interesse applicabili ai B.P.F. appartenenti alla serie P/Q con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/6/1986 corredati di timbri sia a fronte che a retro indicanti il tasso di interesse stabilito per la serie Q, piuttosto che per la P. Ilricorso è fondato per i seguenti motivi . Di recente la Suprema Corte con sentenza n. 22619/2023, depositata in data 26.7.2023, all’esito di una controversia analoga a quelladi cui è causa in tema di buoni postali emessi in esecuzione dell’art. 5, comma 2, cit., su supporti cartacei della serie «P», di durata trentennalerecanti la timbratura «Q/P» sia nella parte anteriore che in quella retrostante e mancan ti della specifica indicazione del saggio da applicare per l’ultimo decennio ha affermato il principio,a cui va data continuità , secondo cui i n tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella Rg12153/2022 sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo(Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla titolare di 4 BPF appartenenti alla serie Q/P, analoghi a quello oggetto del presente giudizio, volto ad ottenere, per l’ultimo decennio, i tassi di interesse previsti per l’antecedente serie P). A questo orientamento risulta essersi conformata la successiva giurisprudenza di legittimità ( ordinanze nn. 25583/2023, 25587/2023, 25620/2023, 25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023) che ha esclu so l’applicazione a tale tipologia di buoni, per l’ultimo decennio, del tasso di interesse della serie P. La censura è quindi fondata in quanto formulata in conformità agli orientamenti ormai consolidatisi di questa Corte, sicché il motivo va accolto e la sentenza qui impugnata va conseguentemente cassata. P.Q.M. Accoglie il ricorso . Cassa l’impugnata sentenza e rinvi a la causa avanti alla Corte di Appello di Venezia in di