CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 22549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] del Geom. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato del 20 gennaio 2026, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto del Tribunale in sede in data 17 luglio 2025, conil quale è stata rigettata la richiesta di proroga del controllo giudiziario, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] del Geom. [OSCURATO:PERSONA], e disposta l'amministrazione giudiziale per la durata di un anno. 2. Avverso il decreto indicato della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso Construction del Geom. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 34 e 34-bis, comma 6, d. Igs. 159/2011 per avere il Tribunale della prevenzione - investito della richiesta di proroga del controllo giudiziario disposto nei confronti della ditta indicata - disposto ex officio la misura dell'amministrazione giudiziale, in assenza della proposta dei soggetti legittimati ex art. 34 del medesimo decreto e senza alcuna interlocuzione con le parti, con conseguente violazione delle disposizioni che garantiscono il doppio grado di giudizio e del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge, sub specie di motivazione mancante, in riferimento all'attualizzazione della valutazione compiuta dal Tribunale, che ha conferito rilevanza agli esiti dell'operazione Millenium, relativa a fatti accertati sino al giugno 2022, senza considerare che il controllo giudiziario è stato disposto, per la prima volta, nell'anno 2023, con conseguente mancata corrispondenza alle acquisizioni documentali della valutazione di idoneità di siffatta misura. 2.3. Il terzo motivo contesta la valutazione di gravità indiziaria in ordine alla ritenuta collusione dell'imprenditore, rimasto, invece, egli stesso vittima di attività estorsiva. 2.4. Il quarto motivo deduce analoga censura quanto alla omessa valutazione delle relazioni dell'amministratore giudiziario. 3. Con la requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per rinuncia. 1. Con dichiarazione trasmessa a questa Corte il 21 aprile 2026, il difensore e l'interessato hanno rinunciato al ricorso, rappresentando la prossima celebrazione dell'udienza di verifica e l'intervenuta precisazione dell'ambito di cogestione dell'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziale in favore dell'interessato. 2. Alla luce di quanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato l'atto abdicativo con dichiarazione sottoscritta dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244), in seguito alla ammissione dell'interessato alla cogestione dell'impresa. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro 500. PQM P.Q.M