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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 05605/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7920-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ▪ controricurrentu - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4352/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 16 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tarsu per il Comune di Ferentino, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro l'avviso di accertamento relativo a Tarsu per l'anno 2013.

Riteneva, in sintesi, la CTR che la società contribuente aveva documentato la produzione di rifiuti speciali e lo smaltimento degli stessi tramite azienda autorizzata, di modo che tali rifiuti non erano soggetti a tassazione.

Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Il Comune di Ferentino è rimasto intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 62, commi 1, 2 e 3, 63 e 70 del d.lgs. n. 507/1993.

Assume la ricorrente che il Ric. 2020 n. 07920 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -2- giudice di appello aveva erroneamente ritenuto la non soggezione a Tarsu delle superfici accertate, senza considerare che la contribuente non aveva mai richiesto - né in sede di denuncia originaria né di variazione - l'esenzione/riduzione della tassa, documentando all'ente impositore che sulle superfici in questione, opportunamente delimitate, si formavano rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, smaltiti autonomamente.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 62, commi 1, 2 e 3, 63 e 70 del d.lgs. n. 507/1993 nonché dell'art. 2697 cod. civ.

Sostiene la ricorrente che la CTR, ritenendo erroneamente ed implicitamente assolto da parte della contribuente l'obbligo di informare l'ente impositore di aver provveduto a delimitare le superfici sulle quali si formavano rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e che venivano smaltiti autonomamente, non aveva comunque provveduto a rideterminare la pretesa impositiva sottraendo dalla superficie tassabile la parte della stessa ove si formavano esclusivamente rifiuti speciali.

I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte ha affermato che «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, Ric. 2020 n. 07920 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -3- pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale» (Cass. n. 21250 del 2017; in senso conforme, cfr. Cass. n. 22231 e n. 23059 del 2019; Cass. n. 21011 del 2021).

Si è inoltre ribadito che «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale» (Cass. n. 10634 del 2019).

Tanto premesso, dall'esame della motivazione della sentenza impugnata non emerge che la CTR abbia in concreto accertato che la società contribuente avesse adempiuto Ric. 2020 n. 07920 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -4- all'onere di fornire all'ente impositore i dati relativi alla delimitazione delle aree in cui venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e smaltiti autonomamente, essendosi il giudice di appello limitato a dare atto che la contribuente aveva depositato documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali e lo smaltimento degli stessi tramite azienda autorizzata, senza tuttavia evidenziare che da tale documentazione risultasse anche la delimitazione della superficie interessata dalla produzione dei rifiuti speciali.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 25 gennaio 2022.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7920-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ▪ controricurrentu - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4352/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 16 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tarsu per il Comune di Ferentino, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro l'avviso di accertamento relativo a Tarsu per l'anno 2013. Riteneva, in sintesi, la CTR che la società contribuente aveva documentato la produzione di rifiuti speciali e lo smaltimento degli stessi tramite azienda autorizzata, di modo che tali rifiuti non erano soggetti a tassazione. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. Il Comune di Ferentino è rimasto intimato. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 62, commi 1, 2 e 3, 63 e 70 del d.lgs. n. 507/1993. Assume la ricorrente che il Ric. 2020 n. 07920 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- giudice di appello aveva erroneamente ritenuto la non soggezione a Tarsu delle superfici accertate, senza considerare che la contribuente non aveva mai richiesto - né in sede di denuncia originaria né di variazione - l'esenzione/riduzione della tassa, documentando all'ente impositore che sulle superfici in questione, opportunamente delimitate, si formavano rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, smaltiti autonomamente. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 62, commi 1, 2 e 3, 63 e 70 del d.lgs. n. 507/1993 nonché dell'art. 2697 cod. civ. Sostiene la ricorrente che la CTR, ritenendo erroneamente ed implicitamente assolto da parte della contribuente l'obbligo di informare l'ente impositore di aver provveduto a delimitare le superfici sulle quali si formavano rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e che venivano smaltiti autonomamente, non aveva comunque provveduto a rideterminare la pretesa impositiva sottraendo dalla superficie tassabile la parte della stessa ove si formavano esclusivamente rifiuti speciali. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati. Questa Corte ha affermato che «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, Ric. 2020 n. 07920 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale» (Cass. n. 21250 del 2017; in senso conforme, cfr. Cass. n. 22231 e n. 23059 del 2019; Cass. n. 21011 del 2021). Si è inoltre ribadito che «In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dall'art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute, od occupate, che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti o producono rifiuti speciali (smaltiti dallo stesso produttore a proprie spese), in quanto il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano, o detengono, immobili nel territorio comunale» (Cass. n. 10634 del 2019). Tanto premesso, dall'esame della motivazione della sentenza impugnata non emerge che la CTR abbia in concreto accertato che la società contribuente avesse adempiuto Ric. 2020 n. 07920 sez. MT - ud. 25-01-2022 -4- all'onere di fornire all'ente impositore i dati relativi alla delimitazione delle aree in cui venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani e smaltiti autonomamente, essendosi il giudice di appello limitato a dare atto che la contribuente aveva depositato documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali e lo smaltimento degli stessi tramite azienda autorizzata, senza tuttavia evidenziare che da tale documentazione risultasse anche la delimitazione della superficie interessata dalla produzione dei rifiuti speciali. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2022. I