CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32228-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 36-B, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura notarile in atti, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] giusta procur a in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 32228 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 1105/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, propose opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 7 del codice della strada n.4249564/T/2015, eccependo la nullità della notifica del verbale perché effettuata a mezzo lettera raccomandata presso la sua residenza, in Germania. Con sentenza n.305/2017 pubblicata in data 28/1/2017, il Giudice di pace di Firenze accolse l’opposizione e annullò il verbale, ritenendo inesistente la notifica. Con sentenza n. 1105/2018, pubblicata in data 6/4/2022, in accoglimento dell’appello del Comune, il Tribunale di Firenze riconobbe invece valida la notifica del verbale effettuata per posta,ritenendo applicabile la normativa del Regolamento CE n. 1393/2007 invece della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977 invocata dal ricorrente ; respinse perciò in merito l’opposizione, ritenendo tempestiva la notifica del verbale, provata la commissione dell’infrazione e corretta la determinazione dell’importo della sanzione. Avverso questa sentenza ha spiegato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per quattro motivi a cui ha resistito con controricorso il Comune di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la falsa applicazione del Regolamento CE n. 1393/2007 e la mancata applicazione della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.. Ric. 2018 n. 32228 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -3- Con il secondo motivo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento CE n. 1393/2007, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.. Con il terzo motivo ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 del codice della strada e dell'art. 10, comma primo, della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. per non avere la Corte ritenuto che il verbale avrebbe dovuto essere notificato in applicazione dell’art. 2della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1997 e non a mezzo posta, in applicazione della norma interna. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato l'omesso esame dell'attività di notificazione della società di recapiti postali privata utilizzata dal Comune di Firenze, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.. 2.Tutti i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente per continuità argomentativa – non sono fondati , sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta ex art.384 IV comma cod.proc.civ.. E’vero, infatti, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale , che alla fattispecie non era applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, giacché l’art. 1 espressamente ne esclude l’operatività per la materia amministrativae neppure, nei confronti di un cittadino tedesco, poteva procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la l. 21 marzo 1983, n. 149) -che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa -, perché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, come previsto dal comma secondo dello stesso art.11. Ric. 2018 n. 32228 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -4- La notificazione dell’atto amministrativo avrebbe dovuto perciò essere eseguitamediante assistenza dell’autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, sicché è da intendersi nulla quella nella specie effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze il 3 luglio 2008 nei confronti del ricorrente, cittadino tedesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], deve ancora puntualizzarsi chela notificazione in esame è da intendersinulla e non inesistente, in quanto viziata soltanto perché eseguita in difformità dalleforme di legge , ma comunque non priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a connotarla come tale, perchésvolta comunque da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività e consegnata al giusto destinatario (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016). Come tale, la notifica nulla è sanabile in ipotesi di raggiungimento dello scopo: secondo l’art. 156, comma III cod.proc.civ., infatti, il giudice non deve pronunciare la nullità dell’atto processuale per difformità dal modello legale soltanto in considerazione della funzione astratta ed obiettiva cui quell’atto adempie nella sequenza procedimentale, ma deve verificare l’effettivo e concreto «raggiungimento dello scopo» cui l’atto stesso tende. Nel casoin esame, dunque, scopo della notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione del codice della strada era consentire all’attuale ricorrente dipredisporre in tempo utile le sue difese per il processo. Ebbene, questo scopo è stato evidentemente raggiunto, perché [OSCURATO:PERSONA], nonostante il vizio di notifica, è riuscito a proporre una opposizione tempestiva: dalla sentenza e dagli atti difensivi risulta infatti che la notifica a mezzo Ric. 2018 n. 32228 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -5- raccomandata è avvenuta in data 7/4/2016 e il ricorso in opposizione è stato depositato il 30/5/2016, cioè nei successivi 60 giorni prescritti dall’art. 6 , comma 6 del d ecreto legislativo 01/09/2011 n. 150, applicabile ratione temporis alle controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Riuscendo a proporre un’opposizione tempestiva , pertanto, il ricorrente ha sanato la nullità della notificazione , con conseguente venir meno dell'interesse a denunciare questo specifico vizio(Sez. U, Sentenza n. 11550 del 08/04/2022). 3. Pertanto, poiché [OSCURATO:PERSONA] ha unicamente censurato la sentenza impugnata in riferimento alla ritenuta regolarità della notifica, senza formulare alcun rilievo sulla motivazione relativa alla fondatezza in merito dell’applicazione della sanzione, il ricorso dev’essere respinto. Le spese, liquidate in dispositivo in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione fino ad Euro 1.100,00, sono poste a carico del ricorrente in favore del Comune, in applicazione del principio di soccombenza. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune, liquidandole in Euro 600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, IVA e contributi come per legge. Dal rigetto del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018 n. 32228 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -6- unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'