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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06340/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava la prescrizione di non rincasare la sera dopo le ore 22.00 e non uscire dalla propria abitazione la mattina prima delle 6.00; letto il motivo di ricorso con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione sotto il profilo della sua mancanza in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; la censura è manifestamente infondata, posto che l'assenza delle condizioni che giustificano la ricorrenza della causa di non punibilità è stata motivata con riferimento specifico alla reiterazione della condotta e alle condizioni soggettive dell'imputato (gravato da precedenti specifici per identiche violazioni); vi è, pertanto, documentale dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di non punibilità; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava la prescrizione di non rincasare la sera dopo le ore 22.00 e non uscire dalla propria abitazione la mattina prima delle 6.00; letto il motivo di ricorso con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione sotto il profilo della sua mancanza in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; la censura è manifestamente infondata, posto che l'assenza delle condizioni che giustificano la ricorrenza della causa di non punibilità è stata motivata con riferimento specifico alla reiterazione della condotta e alle condizioni soggettive dell'imputato (gravato da precedenti specifici per identiche violazioni); vi è, pertanto, documentale dimostrazione dell'insussistenza delle condizioni per riconoscere l'invocata causa di non punibilità; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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