CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34785/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 ottobre 2023 che ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza pronunciata - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari e lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 320,00 di multa per continuate violazioni dell'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 commesse in Bari il 17 luglio 2017, il 3 e il 5 maggio 2017 e il 24 marzo 2017. 2. Il ricorso si articola in due motivi con i quali il ricorrente deduce difetto di motivazione e violazione di legge quanto all'affermazione della penale responsabilità e alla dosimetria della pena ed è sottoscritto dal solo imputato, che ha delegato il proprio difensore - avv. [OSCURATO:PERSONA] - «al solo fine del deposito [...] nelle forme e nei termini come per Legge previsti». Si tratta, dunque, di un ricorso proposto personalmente dall'imputato, inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 3. L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali A carico del ricorrente deve essere posto, inoltre, l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il