CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 04369/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27129– 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Bari, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, v ia delle [OSCURATO:PERSONA] 15 , presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso , con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente – Ric. 2020 n. 27129 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 2 - e contro PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, -intimati – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CHIRURGHI E ODONTOIATRI, -intimati – avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 109/2019, depositata il 15/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con delibera del 9 novembre 2016, notificata il 17/1/2017, la Commissione per gli iscritti all’albo dei Medici di Bari inflisse al dott. [OSCURATO:PERSONA], odontoiatra iscritto anche all’Albo dei Medici di Bari, la sanzione della interdizione dalla professione per un anno, per avere permesso o comunque agevolatol'esercizio abusivo della professione, in violazione dell’art. 8 l.n.175/92: in data 3 novembre 2005,infatti, la Guardia di finanza aveva trovato, nello studio odontoiatrico a lui intestato e in sua assenza, l’odontotecnico [OSCURATO:PERSONA] intento a svolgere operazioni odontoiatriche; agli ispettori l’odontotecnico aveva riferito che collaborava con il dott. [OSCURATO:PERSONA], eseguendo piccoli interventi. Ric. 2020 n. 27129 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 3 - 1.1. Con separata delibera nella stessa data, per gli stessi fatti, la Commissione per gli iscritti all’albo degli Odontoiatri di Bari aveva inflitto la stessa sanzione, risultando [OSCURATO:PERSONA] iscritto sia all’Albo dei Medici che degli Odontoiatri. L’odontoiatra era stato altresì sottoposto a giudizio penale per il reato di cui all’art. 358 cod. pen., conclusosi con sentenza del 17 gennaio 2014 della Corte d’appello di Bari di estinzione del reato per prescrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA] centrale, adita da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento della delibera del 9 novembre 2016, respinse il ricorso con decisione del 27 novembre 2019, depositata il successivo 15 luglio 2020, ritenendo, per quel che qui ancora rileva, sussistente il dolo specifico dell’agevolazione dell’esercizio della professione in assenza di titolo dal quadro probatorio emerso nel corso dei giudizio in sede penale. 3. Avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, a cui l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Bari ha resistito con controricorso. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il Ministero della salute, la Commissione c entrale p er g li e sercenti l e professioni sanitariee la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatrinon hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che,per mero errore materiale, in ricorso, a pag. 17, [OSCURATO:PERSONA] afferma che oggetto di impugnazione sia la delibera n. 96 d e lla Commissione centrale di conferma della delibera proveniente dalla Commissione dell’[OSCURATO:PERSONA]; stesso errore ricorre nel controricorso, nell’intestazione e nel paragrafo dedicato allo svolgimento del processo Ric. 2020 n. 27129 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 4 - È invece evidente, dal provvedimento prodotto e dall’esame degli atti, che nel presente giudizio impugnata è la delibera n. 106 di conferma della decisione assunta dalla Commissione dell’Albo dei Medici. 1. Ciò precisato, con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 l.n.175/1992 per avere la Commissione ritenuto sussistente il requisito del dolo specifico, recependo le risultanze dei giudizi penali senza alcuna autonoma valutazione dei fatti e, in particolare, senza considerare che l’odontotecnico Iacovelli era proprietario dell’immobile e quindi ne aveva libero accesso e che egli non era in studio al moment o dell’accesso della Guardia di Finanza; la Commissione, invece, avrebbe dato rilevanza ad indizi in sé non significativ i , la targhetta affissa all’esterno dello studio recante il suo nominativo e le dichiarazioni dello stesso Iacovelli in sede di perquisizione, secondo cui egli si limitava a lavorare a piccole operazioni. 1.1. Il motivo è infondato. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, sin dal 1998, con la sentenza n. 4667, chiarito che nel giudizio disciplinare, instaurato nei confronti di professionisti, trovano applicazione le regole del processo civile, anziché quelle del processo penale (Sez. un. 12.11.1988 n. 6129, 9.3.1990 n. 1926, 12.6.1990 n. 5718): in particolare, il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie avverso la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio provinciale introduce, secondo gliartt.53 e seguenti del D.P.R. n.221 del 1950 , un vero e proprio giudizio civile che continua attraverso il presente giudizio di cassazione consentito dall'art. 111 della Costituzione(Cass. Sez. 3, n. 10393 del 30/07/2001);da ciò segue che, al pari del giudice civile, anche quello disciplinare può utilizzare, come fonte del proprio Ric. 2020 n. 27129 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 5 - convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) e porre a base del convincimento stesso gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, esaminando direttamente il contenuto di dette prove, ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da individuare esattamente i fatti accertati per poi sottoporli al proprio vaglio critico, svincolato dalla interpretazione e dalla valutazione, che ne abbia dato il giudice penale. Detti poteri sono stati legittimamente esercitati nella specie, perché la Commissione centrale ha affermato la responsabilità dell’incolpato partendo dall’esame del verbale della Guardia di finanza della ispezione effettuata in data 3 novembre 2005 ed evidenziando che dal documento risulta che nello studio - ancora nella disponibilità formale dell’incolpato fino alla scadenza di trenta giorni a far data dalla presentazione della denuncia all’Agenzia delle entrate avvenuta il 15 ottobre -l’odontotecnico Iacovelli è stato rinvenuto intento a curare le affezioni dentarie di un cliente sdraiato sul cosidde tto «riunito odontoiatrico», cioè ad utilizzare le attrezzature dell’incolpato; a ciò ha aggiuntoche l’odontotecnico aveva libera disponibilità dello studio in quanto vi operava in assenza di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, quindi, in senso proprio contrario ai rilievi contenuti nel ricorso in esame, è stato rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] aveva ancora la disponibilità formale dello studio che, per giunta, anche all’esterno risultava ancora a lui intestato e non si è preoccupato di impedire che l’odontotecnico lo utilizzasse in autonomia, pur consapevole che quest’ultimo era proprietario dell’immobile e ne aveva libero accesso. Questa Corte ha già stigmatizzato la rilevanza, al fine di ravvisare il dolo specifico del medico dentista nell’agevolazione dell’esercizio abusivo della professioneda parte dell’odontotecnico, delle « modalità Ric. 2020 n. 27129 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 6 - di gestione dello studio» connessa alla « scarsa attenzione da lui prestata nella custodia dell'attrezzatura odontoiatrica» nonché dalla «facilità con cui l'odontotecnico[…] poteva accedere allo studio » (così, in motivazione, Sez. 10393/2001 cit.). A questi elementi la Commissione ha aggiunto l’inequivocità delle dichiarazioni rese dallo stesso odontotecnico e la riferita «collaborazione» con il dott. [OSCURATO:PERSONA]: collaborare, infatti, significa «lavorare insieme», in una relazione biunivoca e ciò necessariamente presuppone nell’odontoiatra - che si riceve la «collaborazione» - la consapevolezza dell’esercizio abusivo e la sua agevolazione. La motivazione della Commissione, pertanto, seppure sintetica, non risulta adeguatamente censurata. Sul punto, infine, deve considerarsi che la critica, in cassazione, di un ragionamento presuntivo non può consistere, come nel presente ricorso, nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito, senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi che regolano l’utilizzo degli elementi indiziari (cfr. Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21/03/2022). 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 dell’art.360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la nullità della delibera per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Commissione esaminato e deciso l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 51 del DPR n. 221/1950, secondo cui il procedimento disciplinare deve concludersi entro 5 anni. 2.1. Il motivo è infondato, in disparte ogni considerazione sulla eccepita novità della questionee l’effettiva sussistenza di un’omissione di pronuncia, perché , i n materia di illecito disciplinare, l'omessa pronuncia da parte della Commissione sull'eccezione di prescrizione sollevata dall'incolpato in ogni caso non determinerebbe comunque, di Ric. 2020 n. 27129 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 7 - per sé, l'invalidazione della sentenza impugnata, trattandosi di eccezione rilevabile anche in sede di legittimità, e di omissione alla quale può e deve rimediarsi in quest'ultima sede processuale (cfr., in disciplinare a carico di avvocati, Sez. U, n. 12447 del 19/04/2022, con richiami). Deve allora considerarsi , in fatto , che la condotta è stata accertata come posta in essere nel 2005, il procedimento penale è stato avviato nello stesso anno e si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Bari divenuta irrevocabile il 26/6/2014, che l'azione disciplinare è stata promossa il 12/10/2016 e si è conclusa nella fase amministrativa con la delibera del 22/12/2016 e che avverso tale delibera è stato proposto ricorso alla Commissione centrale in data 17/2/2017, con decisione resa il 15 luglio2020. Ciò posto, per principio ormai consolidato, il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinarecome previsto dall'art. 51 del d.P.R. n. 221 del 1950 , decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato, riprendendo a decorrere soltantodal passaggio in giudicato della sentenza penale. (Cass. Sez. 2, n. 23131 del 17/09/2019; Sez. 3, n. 4658del 2/3/2006,; Sez. 3, n. 10517del 7/5/2009); il termine è poi interrott o con effetto istantaneo ai sensi dell'art. 2945, primo comma, cod. civ., dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa, mentre per la fase giurisdizionale davanti alla Commissione centrale è applicabile il secondo comma del menzionato art. 2945 che prevede l'effetto permanente dell'interruzione (Cass., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10396; Cass., Sez. III, 15 giugno 2006, n. 13771) (così, con i numerosi richiami, Cass. Sez. 2, n. 23131 del 17/09/2019). Èevidente, allora, dalla sequenza temporale di giudizio penale, fase amministrativa e giudizio disciplinare dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 27129 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 8 - come sopra riportata che, alla data della decisione qui impugnata , il termine prescrizionale quinquennale non era ancora interamente decorso. 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 dell’art.360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., per avergli la Commissione dell’unico Ordine dei Medici ed Odontoiatri inflitto, con un secondo procedimento per un medesimo fatto, una seconda sanzione di identico contenuto e con identica motivazione. In subordine, il ricorrente ha sostenuto che, in considerazione della insussistenza didolo specifico e del l'intervenuta prescrizione del reato di concorso nell'esercizio abusivo della professione, avrebbe dovuto essergli applicata la più lieve sanzione dell'avvertimento o della censura, invece dell'interdizione per un anno dall'esercizio della professione di odontoiatra. 3.1. Il motivo è infondato. Quanto all’applicabilità dell’art. 649 cod. pen., o ccorre considerareche, come questa Corte ha già rilevato e chiarito, «la Corte EDU (cfr. GC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA], ric. nn. 68273/14 e 68271/14, 22 dicembre 2020), ha ribadito che gli illeciti e i procedimenti disciplinari non rientrano nell’ambito sostanzialmente ‘penale’ né ai sensi dell’articolo 6, né ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione, il che condurrebbe ad escludere in radice l’applicabilità delle evocate tutele penalistiche […]» e non può « il giudice nazionale discostarsi da tale interpretazione. Nonostante l’incidenza di alcune sanzioni disciplinari, aventi anche contenuto inibitorio, come la sospensione o la cancellazione dall’albo e la radiazione, la giurisprudenza della Corte EDU evidenzia le divergenze rispetto alle figure di reato, divergenze rinvenibili nella limitata estensione soggettiva ed oggettiva dell’ambito applicativo, giacché tali sanzioni Ric. 2020 n. 27129 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 9 - sono rivolte ai soli membri di una categoria professionale […] e consistono nella violazione di regole di condotta finalizzate a preservare il decoro e la dignità della professione forense (Corte EDU, Erdoğan c. Turchia, ric. n. 32985/12, 5 dicembre 2017; Biagioli c. [OSCURATO:PERSONA], ric. n. 64735/14, 13 settembre 2016; Müller-Hartburg c. Austria, ric. n. 47195/06, 19 febbraio 2013; Goriany c. Austria, ric. n. 31356/04, 10 maggio 2010). A tale conclusione si perviene pur nella consapevolezza della complessità delle forme di esercizio del potere sanzionatorio disciplinare, nonché delle considerazioni svolte nella sentenza n. 197 del 2018 della Corte costituzionale, circa l’inerenza delle sanzioni disciplinari “in senso lato al diritto sanzionatorio-punitivo”, sebbene conservando “una propria specificità, anche dal punto di vista del loro statuto costituzionale”, la quale comporta l’inapplicabilità, o una più flessibile applicabilità, delle garanzie che circondano la pena in senso stretto» (così Sez. U, n. 30312 del31/10/2023). Nella specie le sanzioni sono state sì irrogate da organi di disciplina dello stesso Ordine,ma per violazioni di obblighi deontologici dettati a tutela dell’onore e del prestigio di due distinte professioni, quella di medico e quella di odontoiatra, «in rapporto ai quali, nella verifica dei cosiddetti “criteri Engel”, l’interpretazione qualificata della Corte EDU (da ultimo riaffermata nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]) solitamente evidenzia, appunto, sotto il profilo sostanziale, la loro ristretta riferibilità soggettiva e la finalizzazione a preservare gli interessi particolari della categoria (oltre che in via indiretta interessi generali e di rilevanza pubblica), e, sotto il profilo dell’afflittività delle misure inibitorie, la connessione del loro oggetto con il diritto soggettivo di matrice civilistica ad esercitare la professione» così S.U. 30312/2023 cit.). 3.2. Per queste considerazioni, risulta allora evidente che la duplice sanzione, malgrado l'unicità della Commissione quale [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 27129 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 10 - di disciplina dell'Ordine professionale ( peraltro a composizione differenteper ciascun Albo), è conseguenza della doppia iscrizione ai due distinti albi professionali per gli odontoiatri e per i medici chirurghi: l’unica condotta è, infatti, caratterizzata da una astratta capacità plurioffensiva, nel senso che risulta idonea a ledere due diversi interessi sostanziali e, cioè, sia la tutela della dignità e del prestigio degli iscritti all'albo professionale degli Odontoiatri che la tutela della dignità e del prestigio degli iscritti al distinto albo professionale dei medici chirurghi, sicché ne consegue come necessitata l'interdizione dall'esercizio di entrambe le due professioni perché le due fattispecie non risultano perfettamente coincidenti (sulla necessità di valutare se vi sia concorso apparente di norme o concorso reale di norme per gli illeciti disciplinari sulla base dei diversi interessi di categoria protetti, Cass.Sez. 2, n. 36443 del 29 / 12 / 2023) . 3.3. Quanto all’applicabilità di una sanzione più lieve, l'art. 8 della L. n. 175/1992 prevede come misura minima la sanzione dell'interdizione per un anno dall'esercizio della professione, così come inflitta in entrambe le delibere delle due Commissioni degli Odontoiatri e dei Medici: l’afflittività non è duplicata, nella fattispecie, proprio perché interdetto è l’esercizio di due attività differenti, quella di medico e quella di odontoiatra. 4. Infine, il ricorrente ha denunciato l’illegittimità costituzionale delle norme di cui al d. P.R.n.221/1950 nella parte in cui consentono e non vietano l’effettuazione di due distinti procedimenti disciplinari per il medesimo fatto. In disparte ogni considerazione sulla formulazione della questione, atteso che non vi sono individuatele norme asseritamente viziate da illegittimità costituzionale, le considerazioni svolte ai punt i 3.1. e 3.2. consentono di escludere i profili di incostituzionalità Ric. 2020 n. 27129 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 11 - prospettati in riferimento ai medesimi argomenti del terzo motivo, già ritenuti infondati. 5. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] rimborso delle spese processuali in favore dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e Odontoiatri della Provincia di Bari, liquidate in dispositivo in relazione ai parametri delle cause di valore indeterminabile. In mancanza di attività difensiva, non vi è luogo a statuizione delle spese nei confronti degli altri intimati. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e Odontoiatri della Provincia di Bari, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r