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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 30436/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 3158/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha escluso la recidiva per tutti i reati, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati ascrittigli ai capi B, C, D ed E della rubrica per intervenuta prescrizione ed ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena inflitta per il reato residuo di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente lamenta che il reato di cui al capo A dell'imputazione si è prescritto prima della sentenza di appello, stante la mancata contestazione della recidiva - è manifestamente infondato perché il reato in discorso è aggravato ai sensi degli artt. 624-bis, comma 3 e 625 n. 2 cod. pen. e il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi è maturato il 6/8/2022, dopo la sentenza di appello del 24/6/2022; Rilevato che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez.

U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.

U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 3158/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha escluso la recidiva per tutti i reati, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati ascrittigli ai capi B, C, D ed E della rubrica per intervenuta prescrizione ed ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena inflitta per il reato residuo di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose; Rilevato che il motivo unico di ricorso — con cui il ricorrente lamenta che il reato di cui al capo A dell'imputazione si è prescritto prima della sentenza di appello, stante la mancata contestazione della recidiva - è manifestamente infondato perché il reato in discorso è aggravato ai sensi degli artt. 624-bis, comma 3 e 625 n. 2 cod. pen. e il termine massimo di prescrizione di dodici anni e sei mesi è maturato il 6/8/2022, dopo la sentenza di appello del 24/6/2022; Rilevato che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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