CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica ai sensi degli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2) e 7) cod. pen., perpetrato tramite la manomissione del contatore Enel mediante allaccio diretto alla rete; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (che aveva già spiegato le ragioni della conferma di responsabilità a pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ; Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è formulato genericamente nonché manifestamente infondato, perché secondo l'indirizzo consolidato della ( I giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un (-r• congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos