CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/-seatAte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e-zs/1-11 -"Yr/ (-2—c udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 22 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Firenze rigettava l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del tribunale di Pistoia di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora in Pistoia. Avverso detta ordinanza ricorre [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio della motivazione. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso il ricorso è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla gravità delle trasgressioni e all'aggravamento delle esigenze cautelar'. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisone, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Premesso quindi che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione degli elementi di fatto, va al contrario evidenziato che l'ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine ai motivi dell'aggravamento della cautela personale, con argomentazioni prive di illogicità e di contraddittorietà. Giova rammentare che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'albenzio, Rv. 275040); la previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260). Ciò posto, l'ordinanza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha fondato l'aggravamento della misura sul fatto che il ricorrente il 25 agosto era stata trovato in piazza della Resistenza a Pistoia e sul presupposto che la violazione non poteva considerarsi occasionale ed estemporanea, perché intervenuta pochi giorni dopo l'applicazione della misura poi aggravata e quindi in un momento in cui ci si sarebbe aspettati la massima diligenza da parte dell'indagato. E' stato altresì sottolineato che l'Halmane non solo era rientrato in Pistoia, ma al momento del controllo si trovava in una piazza, nota come luogo abitualmente frequentato da spacciatori ed acquirenti di sostanze stupefacenti e come non potesse essere adottata una misura meno afflittiva da quella disposta perché era evidente come quella inizialmente decise dal giudice di prima cautela fosse inadeguata per difetto e che non era neanche possibile valutare l'adeguatezza degli arresti domiciliari stante l'assenza di una abitazione. Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria degli adempimenti di cui all'artic