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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32182/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) RUGGIERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel contestare il disconoscimento del fatto di particolare tenuità e l'applicazione della recidiva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni .già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito; ritenuto, in particolare, che nella sentenza impugnata l'applicazione della recidiva è adeguatamente giustificata — evidenziando che rispetto ai due precedenti penali per rapina e violazione delle norme su controllo delle armi la resistenza a pubblico ufficiale per la quale si procede ex art. 337 cod. pen. si presenta come ulteriore espressione di violenza perché per due volte l'imputato t ha tentato di sfuggire ai militari, che lo affrontavano in occasione di un controllo di polizia, con violenza, tanto da richiedersi l'intervento di una seconda pattuglia, pur dopo avere espiato una pena detentiva non breve (6 anni e 10 mesi di reclusione) — e che anche la mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante è stata congruamente argomentata dalla Corte di appello osservando che le stesse sono state concesse nel primo grado di giudizio nonostante che mancassero concreti elementi di valutazione favorevoli all'imputato, al quale peraltro la pena è stata determinata nel minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) RUGGIERO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel contestare il disconoscimento del fatto di particolare tenuità e l'applicazione della recidiva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riproduce deduzioni .già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito; ritenuto, in particolare, che nella sentenza impugnata l'applicazione della recidiva è adeguatamente giustificata — evidenziando che rispetto ai due precedenti penali per rapina e violazione delle norme su controllo delle armi la resistenza a pubblico ufficiale per la quale si procede ex art. 337 cod. pen. si presenta come ulteriore espressione di violenza perché per due volte l'imputato t ha tentato di sfuggire ai militari, che lo affrontavano in occasione di un controllo di polizia, con violenza, tanto da richiedersi l'intervento di una seconda pattuglia, pur dopo avere espiato una pena detentiva non breve (6 anni e 10 mesi di reclusione) — e che anche la mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante è stata congruamente argomentata dalla Corte di appello osservando che le stesse sono state concesse nel primo grado di giudizio nonostante che mancassero concreti elementi di valutazione favorevoli all'imputato, al quale peraltro la pena è stata determinata nel minimo edittale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32182/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris