CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34265/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la suindicata ordinanza questa Corte, decidendo sul ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 129/3/2018 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 16 febbraio 2018, rigettava il ricorso del contribuente, considerando infondato l’unico motivo di impugnazione fondato sull’assunto di non aver ricevuto la raccomandata informativa del deposito della notifica della cartella di pagamento posta a base dell’impugnato pignoramento presso terzi, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. tramite deposito presso la casa comunale. 1.1. Nello specifico, la Corte ha premesso che la sentenza impugnata dava «atto che il ricorrente ha ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito in data 11.03.14» e che «L’agenzia delle entrate ha incluso nel proprio controricorso la copia fotostatica della cartolina attestante la ricevuta della predetta informativa, a suo tempo prodotta nel giudizio di merito, con la sottoscrizione del destinatario odierno ricorrente in data 11.03.14». Nella sentenza impugnata si è poi ritenuta la regolarità di tale notifica, richiamando l’orientamento di questa Corte in tema di notifica di cartelle esattoriali relative a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., secondo cui «la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale … non è soggetta alle disposizioni in materia di notifica a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale …» ed assumendo che «nel caso di specie … l’avviso risulta ricevuto dallo stesso contribuente il quale si limita a contestare l’avvenuta ricezione senza però aver presentato querela di falso e sulla base di un mero disconoscimento della firma», ribadendo, quindi, il principio della necessità di proporre querela di falso per negare la riferibilità della sottoscrizione al destinatario del plico. 2. [OSCURATO:PERSONA] , nella suindicata qualità, ha proposto ricorso per revocazione avverso detta ordinanza, con atto notificato tramite posta elettronica in data 13 aprile 2021. 3.L’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 24 maggio 2021 2021 controricorso, chiedendo che la domanda avente ad oggetto la revocazione della predetta ordinanza venisse dichiarata inammissibile o comunque rigettata. L E [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il motivo di revocazione, proposto ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. in relazione all’art. 395, co. 1 n. 4, c.p.c., la ricorrente ha premesso che con il ricorso per cassazione era stata lamentata «la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (cd. CAD)», richiamando «l’orientamento che ammette la contestazione della ricezione della raccomandata informativa con ogni mezzo, non risultando necessaria la proposizione della querela di falso» (v. pagina n. 9 del ricorso) e che non sussistevano contestazioni tra le parti sul fatto che non fosse stato prodotto «l’avviso di ricevimento della C.a.D.», essendo stata, invece, «depositata in giudizio una “distinta” di ritiro della raccomandata presso l’[OSCURATO:PERSONA]» (così apagina n. 11 del ricorso). 4.1.L’istante ha così dedotto l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte per aver «erroneamente qualificato come “cartolina” dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa ove, al contrario, non sussiste controversia tra le parti sulla qualificazione in termini di “distinta” di ritiro del plico allo sportello» (così a pagina n. 12 del ricorso), con la conseguenza che «la percezione, erronea, della presenza in atti della descritta cartolina dell’avviso di ricevimento della C.A.D. ha comportato l’affermazione di un principio di diritto (ndr. contestabilità della sottoscrizione nelle sole forme della querela di falso)non confacente alla questione controversa» (v. pagina n. 14 del ricorso). 5. Il ricorso è inammissibile. Occorre premette, sul piano dei principi, che, come costantemente affermato da questa Corte, «l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art.391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass. 22171/2010)» (così, anche da ultimo, Cass. n. 14522/2022 e, nello stesso senso, Cass. n. 7401/2022, Cass. n 24726/2021, Cass., SS.UU., n. 31032/2020, Cass. SS.UU., n. 5906/2020). Non solo. Il citato errore di fatto «deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 4456/2015)» (così Cass. n. 14522/2022, ma anche Cass., SS.UU., 31032/2022 e Cass. 87570/2019). 6. Tanto precisato, va innanzitutto osservato che risulta pacifica la circostanza di fatto sopra riepilogata e cioè che in atti era stata prodotta la «distinta di consegna» dell’11 marzo 2014, con la quale si dava atto del ritiro, da parte del destinatario, del plico indirizzato a [OSCURATO:PERSONA], identificato tramite gli estremi del documento di riconoscimento riportati nella citata distinta e come riprodotto nel ricorso in esame. Come chiarito dalla difesa erariale, detto documento era stato rilasciato in ragione dello smarrimento dell’avviso di ricevimento (mod. 231). 6.1.Lo stesso ricorrente ipotizza l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte, lamentando però che il predetto documento sarebbe stato «erroneamente qualificato come “cartolina” dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa» (così a pagina n. 12 del ricorso). Ebbene, già per tale ragione il ricorso risulta inammissibile, avendo l’istante dedotto, nei suddetti termini, un vizio valutativo dell’atto prodotto, non anche un errore di percezione materiale della circostanza di fatto. In tale prospettiva, sviluppando i suindicati principi, va dato conto che nelle pronunce più recenti delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SS.U.U., 24.11.2020 n. 26674; Cass., SS.UU., 10.11.2020 n. 25212; Cass., SS.UU., 27.11.2019 n. 31032; Cass., SS.UU. 27.12.2017, n. 30994, Cass.,. SS.UU., 16.11.2016 n. 23306) è stato chiarito che sono estranei al vizio revocatorio gli errori formatisi sulla base di un’assunta errata valutazione o interpretazione di fatti, di documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, giacchè siffatto tipo di errore, ove pure in tesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non anche di fatto. 6.2.Non solo. L’esame del contenuto della pronuncia impugnata rivela che, in realtà, la sua ratio decisoria riposa non tanto sulla qualificazione del predetto documento, ma sul rilievo che «Nel caso di specie, come detto, l’avviso risulta ricevuto» e che «come già affermato dalle sentenze appena citate, nel caso di specie, il disconoscimento della sottoscrizione deve necessariamente avvenire tramite querela di falso», in quanto «la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono … oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatorio di cui all’art. 2700 c.c. (Cass. 4275/18; v. anche Cass. Sez un 9962/10)» (così nell’ordinanza in esame). In tali termini, il dedotto errore non ha comunque assunto alcun valore decisivo ai fini della soluzione della controversia, fondata invece, una volta accertato il ritiro del plico, sulla ritenuta valenza generale del suindicato principio nei casi di notifica tramite posta, ove interviene l’attività dell’agente postale, munita del carattere fidesfacienza, come tale considerata superabile solo tramite la querela di falso. 7.Deve, allora ed in definitiva, riconoscersi che l’impugnazione in esame forzatamente ipotizza un errore percettivo per lamentare, in sostanza, l’erronea applicazione del menzionato principio, come risulta chiaro nella parte in cui l’istante ha dedotto che«il principio di diritto applicato attiene alla contestabilità (nelle sole forme della querela di falso) dell’avviso di ricevimento della raccomandata, principio non applicabile alla questione controversa» (v. pagina n. 15 del ricorso), con ciò, quindi, intercettando il limite di inammissibilità del ricorso, siccome volto a censurare l’ordinanza per un preteso errore di diritto e non anche di fatto. Alla stregua delle riflessioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014. 9.Va inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P . Q . M . a. dichiara inammissibile il ricorso; b. condanna A nna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia dele Entrate nella misura di 1.500,00 € € per competenze e 225,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre a 200,00 € per spese vive ed accessori; c. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] L