CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il delitto di furto aggravato loro in rubrica ascritto; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando due motivi; - che in data 20 giugno 2022 è stata trasmessa dal comune difensore dei ricorrenti memoria protesa a meglio lumeggiare i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti motivi, con i quali si eccepisce l'illogicità della motivazione rassegnata a sostegno della dichiarazione di loro responsabilità ed in particolare la contraddittorietà della stessa rispetto a dati oggettivi emersi in giudizio (il reale contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza, non integralmente valutato), dispiegano censure che, oltre a riproporre senza alcun elemento di novità le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame - risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 5-7 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849) -, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative (segnatamente delle dichiarazioni della predetta [OSCURATO:PERSONA]) e delle prove documentali (per omissione), lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estens