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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 23782/2026

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l [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 12 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Messina ha respinto la richiesta, avanzata dal detenuto RobertoMartorana, già ammesso alla detenzione domiciliare, di essere autorizzato asvolgere attività lavorativa, con allontanamento dal luogo di detenzione.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale autorizzazione sia concedibile solo in casieccezionali, in presenza di un accertato stato di indigenza o impossibilità diprovvedere altrimenti alle proprie esigenze di vita, di una sua non preordinazionealla violazione delle prescrizioni, della sua compatibilità con il rischio di recidiva,della possibilità di esercitare un controllo continuo sul detenuto.

Nel caso dispecie, invece, la richiesta risulta incompatibile con le caratteristiche, la natura ela funzione della misura.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], permezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo,con il quale lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazioneall'art. 69, comma 7, Ord. pen.La motivazione del provvedimento è apparente ovvero mancante, in quantoil giudice, dopo avere elencato le condizioni richieste per l'accoglimentodell'istanza, afferma apoditticamente che esse non vi sono, senza spiegarne leragioni, mentre l'art. 69, comma 7, Ord.pen. stabilisce che, in questa materia, ilmagistrato di sorveglianza deve provvedere con decreto motivato.L'istanza, poi, conteneva una precisa descrizione delle precarie condizionieconomiche della famiglia e della compatibilità dell'attività lavorativa propostacon le esigenze di controllo, soddisfacendo così l'onere di allegazione ricadentesul detenuto istante.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

Esso è ammissibile, in quantoil provvedimento impugnato è relativo ad una modifica permanente dellecondizioni della detenzione, e questa Corte ha stabilito che «Avverso iprovvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste dimodifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter,comma secondo, dell'ordinamento penitenziario), deve ritenersi esperibile,trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso percassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, penultimo capoverso,della Costituzione» (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Rv. 226135).

Peraltro si èanche affermato, in termini generali, che «Avverso i provvedimenti delmagistrato di sorveglianza è esperibile ricorso per cassazione, oltre che perviolazione di legge, anche per vizio di motivazione. (In motivazione la Corte hachiarito che, alla stregua dell'art. 678 cod. proc. pen., come riformulato daldecreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge21 febbraio 2014, n. 10, la possibilità per tutti i procedimenti di sorveglianza diricorrere per cassazione senza limitazioni circa i motivi proponibili delinearispetto ad essi una disciplina nuova, che non consente più di riconoscere forzaultrattiva agli artt. 71 ss. ord. pen.)» (Sez. 1, n. 31595 del 04/06/2018, Rv.273853).2.

L'autorizzazione richiesta dal detenuto in detenzione domiciliare perallontanarsi dal domicilio al fine di svolgere attività lavorativa è astrattamenteconcedibile, in virtù del rinvio all'art. 284 cod. proc. pen. operato dall'art. 47-terOrd. pen.: questa Corte ha affermato, infatti, che «Atteso il rinvio operatodall'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario all'art. 284 c.p.p., deve ritenersiche anche in caso di detenzione domiciliare, come in quello di arresti domiciliari,sia possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilioper il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, ovesussistano le condizioni previste dal citato art. 284 (impossibilità, per il detenuto,di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita o esistenza di unasituazione di assoluta indigenza)» (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Rv.226136; Sez. 1, n. 400 del 18/11/2025, dep. 2026, Rv. 289067).L'applicazione alla detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter Ord. pen.della disposizione di cui all'art. 284 cod. proc. pen. impone, pertanto, la verificadella sussistenza delle condizioni richieste dal terzo comma di quest'ultimanorma, per poter autorizzare il detenuto ad assentarsi dal luogo di detenzioneper le finalità consentite.

Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianzaconcede o nega l'autorizzazione prevista dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.deve perciò essere approfonditamente motivato, anche in virtù della previsionedell'art. 69, comma 7, Ord. pen.

Questa Corte, sul punto, ha precisato che «Ilprovvedimento con cui il detenuto ammesso al regime di detenzione domiciliareè autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato inriguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova fornitidall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, e deve limitaretemporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti inun'incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento» (Sez. 1, n.45581 del 23/11/2007, Rv. 238920).Il decreto impugnato non si conforma a quest'ultimo principio. [OSCURATO:PERSONA] sorveglianza, infatti, dopo avere ribadito l'eccezionalità dell'autorizzazioneall'allontanamento dal domicilio e le condizioni per la sua concessione, harespinto la domanda del detenuto limitandosi ad affermare che «nella specie,non ricorrono le condizioni predette, sicché non può trovare accoglimento larichiesta in quanto incompatibile con le caratteristiche, natura e funzione dellamisura».Tale motivazione è meramente apparente in quanto, oltre a non essere statoneppure riportato il contenuto della richiesta, quanto alle ragioni che, secondol'istante, ne giustificherebbero l'accoglimento, alla durata dell'allontanamento eall'attività lavorativa eventualmente da svolgere, viene dichiarata in modogenerico la non compatibilità dell'autorizzazione con la misura detentiva in corso,senza precisare i motivi di tale asserita incompatibilità, che potrebbe derivare, adesempio, dalla durata dell'allontanamento richiesto, oppure dalla naturadell'attività lavorativa prospettata, o addirittura dalla posizione del luogo dilavoro.

La precisazione delle ragioni ostative alla concessione dell'autorizzazionerichiesta è necessaria, perché la astratta compatibilità tra la misura in questionee l'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio è stata già valutata dallegislatore, che la consente in presenza delle specifiche condizioni indicate all'art.284, comma 3, cod. proc. pen., ed il giudice non può, pertanto, negarla se nonin presenza di situazioni particolari, che fanno ritenere che, nel caso concreto,l'autorizzazione non consenta il rispetto delle altre prescrizioni imposte, ovverorisulti in contrasto con l'esigenza di evitare il pericolo di recidiva o noncontribuisca alla rieducazione del reo.3.

La mera apparenza della motivazione costituisce una violazione di legge,con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e, in questo caso, all'art.69, comma 7, Ord. pen., al pari dell'assenza di motivazione (vedi Sez. 1, n.11721 del 14/03/2025, Rv. 287771).

Tale vizio sussiste quando la motivazione,formalmente esistente, «sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanzeprocessuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioniapodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè in tutti i casi incui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata siasoltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del14/07/2014, Rv. 263100).La motivazione del decreto impugnato presenta tale difetto, in quanto nonesplicita il ragionamento svolto dal giudice per affermare l'incompatibilitàdell'autorizzazione richiesta con la misura detentiva in atto, e la totale mancanzadi argomentazione rende impossibile comprendere le effettive ragioni deldiniego, e di valutarne la fondatezza e logicità.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio alMagistrato di sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio, da svolgersi conpiena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Messina.Così deciso il 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Messinaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 12 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Messina ha respinto la richiesta, avanzata dal detenuto RobertoMartorana, già ammesso alla detenzione domiciliare, di essere autorizzato asvolgere attività lavorativa, con allontanamento dal luogo di detenzione.[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale autorizzazione sia concedibile solo in casieccezionali, in presenza di un accertato stato di indigenza o impossibilità diprovvedere altrimenti alle proprie esigenze di vita, di una sua non preordinazionealla violazione delle prescrizioni, della sua compatibilità con il rischio di recidiva,della possibilità di esercitare un controllo continuo sul detenuto. Nel caso dispecie, invece, la richiesta risulta incompatibile con le caratteristiche, la natura ela funzione della misura.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], permezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo,con il quale lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazioneall'art. 69, comma 7, Ord. pen.La motivazione del provvedimento è apparente ovvero mancante, in quantoil giudice, dopo avere elencato le condizioni richieste per l'accoglimentodell'istanza, afferma apoditticamente che esse non vi sono, senza spiegarne leragioni, mentre l'art. 69, comma 7, Ord.pen. stabilisce che, in questa materia, ilmagistrato di sorveglianza deve provvedere con decreto motivato.L'istanza, poi, conteneva una precisa descrizione delle precarie condizionieconomiche della famiglia e della compatibilità dell'attività lavorativa propostacon le esigenze di controllo, soddisfacendo così l'onere di allegazione ricadentesul detenuto istante.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. Esso è ammissibile, in quantoil provvedimento impugnato è relativo ad una modifica permanente dellecondizioni della detenzione, e questa Corte ha stabilito che «Avverso iprovvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste dimodifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter,comma secondo, dell'ordinamento penitenziario), deve ritenersi esperibile,trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il ricorso percassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, penultimo capoverso,della Costituzione» (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Rv. 226135). Peraltro si èanche affermato, in termini generali, che «Avverso i provvedimenti delmagistrato di sorveglianza è esperibile ricorso per cassazione, oltre che perviolazione di legge, anche per vizio di motivazione. (In motivazione la Corte hachiarito che, alla stregua dell'art. 678 cod. proc. pen., come riformulato daldecreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge21 febbraio 2014, n. 10, la possibilità per tutti i procedimenti di sorveglianza diricorrere per cassazione senza limitazioni circa i motivi proponibili delinearispetto ad essi una disciplina nuova, che non consente più di riconoscere forzaultrattiva agli artt. 71 ss. ord. pen.)» (Sez. 1, n. 31595 del 04/06/2018, Rv.273853).2. L'autorizzazione richiesta dal detenuto in detenzione domiciliare perallontanarsi dal domicilio al fine di svolgere attività lavorativa è astrattamenteconcedibile, in virtù del rinvio all'art. 284 cod. proc. pen. operato dall'art. 47-terOrd. pen.: questa Corte ha affermato, infatti, che «Atteso il rinvio operatodall'art. 47 ter dell'ordinamento penitenziario all'art. 284 c.p.p., deve ritenersiche anche in caso di detenzione domiciliare, come in quello di arresti domiciliari,sia possibile concedere al detenuto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilioper il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa, ovesussistano le condizioni previste dal citato art. 284 (impossibilità, per il detenuto,di provvedere altrimenti alle sue indispensabili esigenze di vita o esistenza di unasituazione di assoluta indigenza)» (Sez. 1, n. 30132 del 20/05/2003, Rv.226136; Sez. 1, n. 400 del 18/11/2025, dep. 2026, Rv. 289067).L'applicazione alla detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter Ord. pen.della disposizione di cui all'art. 284 cod. proc. pen. impone, pertanto, la verificadella sussistenza delle condizioni richieste dal terzo comma di quest'ultimanorma, per poter autorizzare il detenuto ad assentarsi dal luogo di detenzioneper le finalità consentite. Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianzaconcede o nega l'autorizzazione prevista dall'art. 284, comma 3, cod. proc. pen.deve perciò essere approfonditamente motivato, anche in virtù della previsionedell'art. 69, comma 7, Ord. pen. Questa Corte, sul punto, ha precisato che «Ilprovvedimento con cui il detenuto ammesso al regime di detenzione domiciliareè autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa deve essere motivato inriguardo alle condizioni economiche del condannato, agli elementi di prova fornitidall'interessato e agli accertamenti eventualmente svolti d'ufficio, e deve limitaretemporalmente il permesso di allontanarsi dal domicilio, risolvendosi altrimenti inun'incontrollabile autorizzazione alla più ampia libertà di movimento» (Sez. 1, n.45581 del 23/11/2007, Rv. 238920).Il decreto impugnato non si conforma a quest'ultimo principio. [OSCURATO:PERSONA] sorveglianza, infatti, dopo avere ribadito l'eccezionalità dell'autorizzazioneall'allontanamento dal domicilio e le condizioni per la sua concessione, harespinto la domanda del detenuto limitandosi ad affermare che «nella specie,non ricorrono le condizioni predette, sicché non può trovare accoglimento larichiesta in quanto incompatibile con le caratteristiche, natura e funzione dellamisura».Tale motivazione è meramente apparente in quanto, oltre a non essere statoneppure riportato il contenuto della richiesta, quanto alle ragioni che, secondol'istante, ne giustificherebbero l'accoglimento, alla durata dell'allontanamento eall'attività lavorativa eventualmente da svolgere, viene dichiarata in modogenerico la non compatibilità dell'autorizzazione con la misura detentiva in corso,senza precisare i motivi di tale asserita incompatibilità, che potrebbe derivare, adesempio, dalla durata dell'allontanamento richiesto, oppure dalla naturadell'attività lavorativa prospettata, o addirittura dalla posizione del luogo dilavoro. La precisazione delle ragioni ostative alla concessione dell'autorizzazionerichiesta è necessaria, perché la astratta compatibilità tra la misura in questionee l'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio è stata già valutata dallegislatore, che la consente in presenza delle specifiche condizioni indicate all'art.284, comma 3, cod. proc. pen., ed il giudice non può, pertanto, negarla se nonin presenza di situazioni particolari, che fanno ritenere che, nel caso concreto,l'autorizzazione non consenta il rispetto delle altre prescrizioni imposte, ovverorisulti in contrasto con l'esigenza di evitare il pericolo di recidiva o noncontribuisca alla rieducazione del reo.3. La mera apparenza della motivazione costituisce una violazione di legge,con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., e, in questo caso, all'art.69, comma 7, Ord. pen., al pari dell'assenza di motivazione (vedi Sez. 1, n.11721 del 14/03/2025, Rv. 287771). Tale vizio sussiste quando la motivazione,formalmente esistente, «sia del tutto avulsa e dissociata dalle risultanzeprocessuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioniapodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè in tutti i casi incui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata siasoltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del14/07/2014, Rv. 263100).La motivazione del decreto impugnato presenta tale difetto, in quanto nonesplicita il ragionamento svolto dal giudice per affermare l'incompatibilitàdell'autorizzazione richiesta con la misura detentiva in atto, e la totale mancanzadi argomentazione rende impossibile comprendere le effettive ragioni deldiniego, e di valutarne la fondatezza e logicità.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, accolto, e il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio alMagistrato di sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio, da svolgersi conpiena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Messina.Così deciso il 21 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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