CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29229-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA coRErn, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 200/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il /01 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29229 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 29229/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 200 del 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Ferrara con la quale era stata dichiarata la sussistenza delle pretese contributive fatte valere dall'[OSCURATO:PERSONA] con due avvisi di addebito fondate sul verbale unico di accertamento n. 2016018222/DDL1. 2. La contestazione riguardava "pretese ore di lavoro non registrate" e la asserita mancanza, in relazione all'anno 2015, dei requisiti idonei a ottenere le agevolazioni previste dalla legge n. 190/2014 per quattro lavoratrici. 3. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha rilevato la fondatezza dei rilievi ispettivi sulle ore non retribuite attraverso la consultazione del libro unico del lavoro nonché dalle dichiarazioni rese dalla Luzi agli ispettori, poi disconosciute; ha, poi, ritenuto illegittime le agevolazioni contributive usufruite dalla datrice di lavoro a seguito delle infrazioni rilevate. 4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi, cui ha resistito l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cc, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito piena efficacia probatoria alle dichiarazioni rese dalle parti e riportate nel verbale ispettivo. 3. Con il secondo motivo si censura l'omessa valutazione delle prove documentali prodotte in giudizio da essa ricorrente e riguardanti la circostanza che le dipendenti erano state assunte a tempo parziale verticale a tempo indeterminato. 4. Con il terzo motivo la Luzzi lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 co. 1 Dlgs. N. 61/2000 perché, per i lavoratori a RG 29229/2020 tempo parziale, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte, i contributi previdenziali ed assistenziali andavano calcolati tenendo conto esclusivamente dell'orario pattuito tra le parti nel contratto, prescindendo dai limiti fissati dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. 5. Il primo motivo è infondato. 6. La Corte territoriale è giunta alla conclusione di ritenere la fondatezza della pretesa contributiva, vantata dall'[OSCURATO:PERSONA], non solo sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] agli ispettori verbalizzanti, ma anche attraverso una valutazione di altre risultanze istruttorie: in particolare, dalle numerose ore di "assenza non retribuita" registrate nel [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e in relazione alle quali non erano state fornite ragionevoli spiegazioni. 7. Vi è stato, quindi, un esame complessivo dell'intero quadro probatorio e non una esclusiva erronea attribuzione di piena prova, alle sole dichiarazioni rese in sede di accertamento dalla sanzionata, poste a fondamento della decisione. 8. Il secondo motivo è, invece, inammissibile consistendo esso in una inammissibile richiesta di rivisitazione della vicenda di fatto e di nuova valutazione delle prove, in una fattispecie procedurale di cd. "doppia conforme" ex art. 348 u.c. ter cpc. 9. Va, a tal proposito, ribadito un principio ormai consolidato che è quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).RG 29229/2020 10. Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché esso non si confronta con la ratio decidendi, della gravata pronuncia, in quanto le ore di lavoro sottoposte dagli ispettori a contribuzione sono state quelle che, all'interno dell'orario di lavoro fissato e del patto contrattuale stipulato al momento della instaurazione del rapporto di lavoro part-time, non sono state prestate per scelta del datore di lavoro e non quelle previste, come limiti, dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. 11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 12. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec