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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29252/2025

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15676/2023 R.G. proposto da Comune di Nola (84003330630), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (05611910638), in persona del suo legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –intimata – avverso la sentenza n. 746/2023, depositata il 23 gennaio 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

TARI Accertamento [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il Comune di Nola, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 746/2023, depositata il 23 gennaio 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di pagamento relativo alla Tari dovuta dalla contribuente per l’anno 2018.

Il giudice del gravame –dopo aver dato conto dei contenuti della sentenza impugnata nonché di una pronuncia di questa Corte (Cass., 23 febbraio 2022, n. 5939) che, per vero, pur aveva rilevato che « in assenza … di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta inmisura pari al 40% della tariffa intera applicabile » nonché che la sentenza allora impugnata aveva« …fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, in quanto, ricorrendo i predetti presupposti, ha ritenuto applicabile la suddetta riduzione del 40% …» –ha rilevato che «parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla distanza dal più vicino punto di raccolta per cui la riduzione deve essere determinata nella misura equa del 30% di quella richiesta dal comune di Nola.». [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - A i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione della l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 657, e dell’art. 2697 cod. civ., assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame, nel graduare la riduzione tariffaria prevista dall’art. 1, comma 657, cit., aveva esso stesso rilevato che «parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla distanza dal più vicino punto di raccolta», così che, secondo gli stessi dicta della giurisprudenza di legittimità, non si giustificava affatto l’applicazione ridotta della tariffa «nella misura equa del 30%» a fronte di quella legalmente prevista nella misura del 40%.

2. –Il ricorso è fondato e va accolto.

3. – Il ricorso in trattazione si inserisce in un nutrito contenzioso che la Corte ha già avuto modo di esaminare in ripetute pronunce, ed alla luce di principi di diritto cui senz’altro va data continuità. 3.1 –Si è, così, statuito che: - le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste, in tema di TARI, dall'art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano ope legis, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; - in particolare, la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40 per cento, dall'art. 1, comma 657, l. n. 147 del 2013, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona municipale, purché abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; tale zona, - indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata (nella specie, area privata con libero accesso), che di regola non rileva a fini impositivi, - non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; è, altresì, irrilevante la sussistenza di ipotesidi inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all'Amministrazione comunale, operando la riduzione tariffaria non quale risarcimento del danno da mancata raccolta, nè quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio (così Cass., 19 agosto 2020, n. 17334 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 gennaio 2024, n. 2146; Cass., 29 marzo 2023, n. 8858; Cass., 6 ottobre 2022, n. 29011; Cass., 23 febbraio 2022, n. 5940; Cass., 3 febbraio 2022, n. 3355; Cass., 15 novembre 2021, n. 34272; Cass., 22 settembre 2020, n. 19767). 3.2 –La Corte ha, in particolare, rimarcato che: - l’accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e, quindi, sulla spettanza, o meno, della riduzione tariffaria, e sulla sua misura, non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che sia le condizioni di erogazione del servizio sia le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanzemutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta; - alla TARI debbono ritenersi estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA; -la TARI è , quindi, dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti; -ciò non di meno l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (sebbene istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua riduzione entro i limiti di legge; - posto, difatti, che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate; -in materia di TARI, - così come già statuito dalla Corte in tema di Tarsu, - pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale; -la specifica riduzione di cui al la l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, - comportante l’applicazione della TARI in misura non superiore al 40% della tariffa, - deve ritenersi spettare per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione; e, per zona, deve intendersi «un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio»; -la percentuale di riduzione , così prevista, deve essere graduata tenendo conto della distanza dal punto di raccolta più vicino, e presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici; -in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, - e incombendo comunque sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, - sarà poi compito del giudice di merito graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto diraccolta; in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile (v., sul tutto, Cass., 19 agosto 2020, n. 17334, cit.,nonché la giurisprudenza sopra citata).

4. – Nella fattispecie, il giudice del gravame ha espressamente rilevato che «parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla distanza dal più vicino punto di raccoltaper cui la riduzione deve essere determinata nella misura equa del 30% di quella richiesta dal comune di Nola», così pronunciando, per un verso, senz’alcuna esplicitazione del criterio legale predeterminato ai fini della riduzione di tariffa (ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e loro distanza dal più vicino punto di raccolta) e, per il restante, e ciò non di meno, graduando (al ribasso) la predeterminazione legale della percentuale di riduzione (40%).

E’, poi, ben vero che un siffatto accertamento, come la Corte ha ripetutamente rimarcato, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva -che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo – così che non è ipotizzabile la violazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione (Cass., 19 giugno 2020, n. 12021; Cass., 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., 24 febbraio 2010, n. 4442; Cass., 21 novembre 2005, n. 24520).

Epperò, nella fattispecie, senz’altro sussiste la denunciata violazione di legge in quanto il giudice del gravame, - in difetto, così come nella fattispecie espressamente rilevato, di ogni dato istruttorio utile alla prevista graduazione di tariffa - avrebbe dovuto determinare la riduzione nella misura prevista dalla norma, così chela TARI deve ritenersi dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile (v., Cass., 19 agosto 2020, n. 17334, cit.).

5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (in difetto, peraltro, di ogni impugnazione dell’accertamento di fatto condotto dal la gravata sentenzain punto di presupposti della riduzione tariffaria), la causa va decisa nel merito dovendosi dichiarare il diritto della contribuente alla riduzione tecnica della tariffa TARI che andrà versata in misura pari al suo 40 per cento.

Le spese dell’intero giudiziovanno compensate, tra le parti, tenuto di reciproca parziale soccombenza.

P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15676/2023 R.G. proposto da Comune di Nola (84003330630), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (05611910638), in persona del suo legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –intimata – avverso la sentenza n. 746/2023, depositata il 23 gennaio 2023, della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. TARI Accertamento [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il Comune di Nola, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 746/2023, depositata il 23 gennaio 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di pagamento relativo alla Tari dovuta dalla contribuente per l’anno 2018. Il giudice del gravame –dopo aver dato conto dei contenuti della sentenza impugnata nonché di una pronuncia di questa Corte (Cass., 23 febbraio 2022, n. 5939) che, per vero, pur aveva rilevato che « in assenza … di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta inmisura pari al 40% della tariffa intera applicabile » nonché che la sentenza allora impugnata aveva« …fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, in quanto, ricorrendo i predetti presupposti, ha ritenuto applicabile la suddetta riduzione del 40% …» –ha rilevato che «parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla distanza dal più vicino punto di raccolta per cui la riduzione deve essere determinata nella misura equa del 30% di quella richiesta dal comune di Nola.». [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - A i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione della l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 657, e dell’art. 2697 cod. civ., assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame, nel graduare la riduzione tariffaria prevista dall’art. 1, comma 657, cit., aveva esso stesso rilevato che «parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla distanza dal più vicino punto di raccolta», così che, secondo gli stessi dicta della giurisprudenza di legittimità, non si giustificava affatto l’applicazione ridotta della tariffa «nella misura equa del 30%» a fronte di quella legalmente prevista nella misura del 40%. 2. –Il ricorso è fondato e va accolto. 3. – Il ricorso in trattazione si inserisce in un nutrito contenzioso che la Corte ha già avuto modo di esaminare in ripetute pronunce, ed alla luce di principi di diritto cui senz’altro va data continuità. 3.1 –Si è, così, statuito che: - le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste, in tema di TARI, dall'art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013, essendo chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta di utenti, spettano ope legis, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi; - in particolare, la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40 per cento, dall'art. 1, comma 657, l. n. 147 del 2013, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona municipale, purché abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; tale zona, - indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata (nella specie, area privata con libero accesso), che di regola non rileva a fini impositivi, - non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; è, altresì, irrilevante la sussistenza di ipotesidi inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all'Amministrazione comunale, operando la riduzione tariffaria non quale risarcimento del danno da mancata raccolta, nè quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l'imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio (così Cass., 19 agosto 2020, n. 17334 cui adde, ex plurimis, Cass., 22 gennaio 2024, n. 2146; Cass., 29 marzo 2023, n. 8858; Cass., 6 ottobre 2022, n. 29011; Cass., 23 febbraio 2022, n. 5940; Cass., 3 febbraio 2022, n. 3355; Cass., 15 novembre 2021, n. 34272; Cass., 22 settembre 2020, n. 19767). 3.2 –La Corte ha, in particolare, rimarcato che: - l’accertamento sulle modalità di espletamento del servizio di raccolta rifiuti e, quindi, sulla spettanza, o meno, della riduzione tariffaria, e sulla sua misura, non investe un elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che sia le condizioni di erogazione del servizio sia le concrete modalità di attuazione dell'attività di raccolta, che potrebbero giustificare l'applicazione di una riduzione, costituiscono circostanzemutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per ciascun periodo di imposta; - alla TARI debbono ritenersi estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA; -la TARI è , quindi, dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti; -ciò non di meno l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta (sebbene istituito ed attivato) nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la sua riduzione entro i limiti di legge; - posto, difatti, che i criteri di ripartizione del servizio di smaltimento dei rifiuti non sono collegati al concreto utilizzo, bensì ad una fruizione potenziale desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, che tengono conto della quantità e qualità che, ordinariamente, in essi possono essere prodotti, il legislatore ha ritenuto di temperare la rigidità di tale criterio impositivo introducendo ipotesi di esclusione e di riduzione, riduzioni che a loro volta si distinguono in obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge, e facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento comunale e secondo le modalità ivi determinate; -in materia di TARI, - così come già statuito dalla Corte in tema di Tarsu, - pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale; -la specifica riduzione di cui al la l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, - comportante l’applicazione della TARI in misura non superiore al 40% della tariffa, - deve ritenersi spettare per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione; e, per zona, deve intendersi «un ambito territoriale ove sia ragionevole configurare un omesso servizio, un'area quindi di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare, ponendone come elemento costitutivo e qualificante che la stessa abbia dimensioni tali per cui l'assenza di raccolta renda impossibile la fruizione del servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; zona che, pertanto, non potrà coincidere con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio»; -la percentuale di riduzione , così prevista, deve essere graduata tenendo conto della distanza dal punto di raccolta più vicino, e presupponendo quindi che il servizio venga svolto, ma non nella zona ove è allocato il bene oggetto di imposizione, adeguando la riduzione al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici; -in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, - e incombendo comunque sul contribuente l'onere di allegare, dedurre e provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di una maggiore riduzione, - sarà poi compito del giudice di merito graduare ulteriormente la percentuale di riduzione applicabile, tenendo conto di circostanze di fatto quali l'ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e la loro distanza dal più vicino punto diraccolta; in assenza di una richiesta specifica in tal senso o di una prova specifica dei presupposti per applicare la ulteriore graduazione, resta fermo che la riduzione dovrà essere applicata nella misura prevista dalla norma, e che quindi la TARI sarà dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile (v., sul tutto, Cass., 19 agosto 2020, n. 17334, cit.,nonché la giurisprudenza sopra citata). 4. – Nella fattispecie, il giudice del gravame ha espressamente rilevato che «parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla distanza dal più vicino punto di raccoltaper cui la riduzione deve essere determinata nella misura equa del 30% di quella richiesta dal comune di Nola», così pronunciando, per un verso, senz’alcuna esplicitazione del criterio legale predeterminato ai fini della riduzione di tariffa (ubicazione dei locali o aree oggetto di tassazione all'interno della zona e loro distanza dal più vicino punto di raccolta) e, per il restante, e ciò non di meno, graduando (al ribasso) la predeterminazione legale della percentuale di riduzione (40%). E’, poi, ben vero che un siffatto accertamento, come la Corte ha ripetutamente rimarcato, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva -che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo – così che non è ipotizzabile la violazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione (Cass., 19 giugno 2020, n. 12021; Cass., 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., 24 febbraio 2010, n. 4442; Cass., 21 novembre 2005, n. 24520). Epperò, nella fattispecie, senz’altro sussiste la denunciata violazione di legge in quanto il giudice del gravame, - in difetto, così come nella fattispecie espressamente rilevato, di ogni dato istruttorio utile alla prevista graduazione di tariffa - avrebbe dovuto determinare la riduzione nella misura prevista dalla norma, così chela TARI deve ritenersi dovuta in misura pari al 40% della tariffa intera applicabile (v., Cass., 19 agosto 2020, n. 17334, cit.). 5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (in difetto, peraltro, di ogni impugnazione dell’accertamento di fatto condotto dal la gravata sentenzain punto di presupposti della riduzione tariffaria), la causa va decisa nel merito dovendosi dichiarare il diritto della contribuente alla riduzione tecnica della tariffa TARI che andrà versata in misura pari al suo 40 per cento. Le spese dell’intero giudiziovanno compensate, tra le parti, tenuto di reciproca parziale soccombenza. P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario
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