CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12153/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI CATANZAROavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Catanzaro nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha ritenuto la sussistenza del vincolo della continuazione, fra i reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] e giudicati: - con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 15/12/2020 (delitto ex artt. 81, 110 e 629 cod. pen., commesso dal novembre al dicembre 2016 in [OSCURATO:PERSONA], con condanna – previa applicazione della diminuente del rito – alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa); - con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 06/04/2023 (delitto ex artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen., commesso il 30/08/2021 in [OSCURATO:PERSONA]) e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta in anni cinque, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.880,00 di multa (l’aumento disposto a titolo di continuazione è stato pari ad anni uno di reclusione ed euro mille di multa, rispetto alla pena inflitta - per la sentenza del 06/04/2023 – di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 888,00 di multa). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo due motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 81 cod. pen. Non si è considerato il rilevante lasso temporale che separa la commissione dei due fatti estorsivi, né si è attribuito il giusto rilievo ai periodi di detenzione nel frattempo sofferti dal soggetto. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in sostanza, si è affidato esclusivamente al dato costituito dalla omogeneità dei fatti commessi. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Manca completamente la motivazione, in ordine all’entità dell’aumento operato per continuazione, quanto al reato satellite; non si è spiegata, infine, la ragione di una così drastica riduzione della pena inflitta in sede di cognizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. Il primo motivo è fondato, atteso che - tra le epoche di commissione del primo e del secondo reato - il condannato è stato sottoposto a un congruo periodo di detenzione; ciò avrebbe imposto una valutazione particolarmente rigorosa, in punto di affermazione della identità del disegno criminoso. Il provvedimento impugnato, invece, prende in considerazione unicamente l’omogeneità delle condotte delittuose, senza premurarsi di indicare gli elementi in base ai quali sia possibile presumere che - al momento della commissione del primo reato - anche il successivo (commesso a quasi cinque anni di distanza) fosse stato programmato, almeno nelle sue linee essenziali. La fondatezza del primo motivo esime dall’analisi del secondo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come sintetizzato in parte espositiva, sono stati unificati in executivis due fatti estorsivi, tra loro separati da un lasso di tempo di cinque anni. 2.1. L’impugnazione proposta dal Procuratore generale, con il primo motivo, lamenta non essersi tenuto conto del fatto che le due condotte siano state inframezzate da periodi di detenzione, peraltro anche prolungati. Il principio di diritto al quale attenersi – in punto di unificazione di condotte in sede esecutiva - è nel senso che i periodi di detenzione in carcere (ovvero l’intervento di altra misura comunque limitativa della libertà personale), che siano stati subiti dall’interessato, nel periodo intercorrente tra la commissione dei plurimi reati separatamente giudicati, non possa essere ipso facto ritenuta in grado di escludere la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria. L’esistenza di tali intervalli detentivi, quindi, non esonera il giudice dal compimento della concreta verifica, circa la eventuale sussistenza di elementi atti a rivelare una preordinazione di fondo, che leghi tra loro le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276842; così anche Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365, a mente della quale: ‹‹In tema di continuazione, l'arresto del soggetto, intervenuto dopo la commissione di un reato, non è, di per sé, idoneo ad escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso con i reati successivamente commessi, né, di conseguenza, è ostativo all'applicabilità del regime di cui all'art. 81 cod. pen.: è al giudice di merito che compete di verificare se, in concreto, l'arresto abbia costituito momento di frattura nella unicità del disegno criminoso e, quindi, ragione valida per escludere l'applicazione dell'istituto della continuazione››; cfr. anche Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119 e Sez. 5, n. 2851 del 12/02/1999, Ciancio, Rv. 212605). 2.1.1. Poste tali regole ermeneutiche, la prima doglianza del Procuratore generale è fondata. Secondo logica, infatti, deve tenersi comunque conto della possibile incidenza interruttiva, ricollegabile a determinati periodi di detenzione; ciò sia laddove si reputi sussistente l’unica preordinazione (come verificatosi nel caso di specie), sia nel caso in cui si ritenga che – anche per effetto del protrarsi dello stato detentivo – l’originaria risoluzione delinquenziale sia restata monca. Trattasi, in sostanza, di un elemento che deve essere almeno preso in considerazione, potendosene poi trarre riverberi tanto favorevoli, quanto sfavorevoli al condannato. 2.1.2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, al contrario, manca totalmente di confrontarsi con tale dato, pure presente nell’incarto processuale, così realizzando la lamentata carenza motivazionale. 2.2. Fondato è anche il secondo motivo, a mezzo del quale ci si duole della mancata motivazione, quanto all’aumento operato relativamente al reato satellite. È sufficiente ricordare, sul punto, il dictum di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, a mente della quale: ‹‹In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)››. 2.3. Giova precisare come il secondo motivo non resti assorbito, in ragione della fondatezza del primo. Nel giudizio di rinvio, infatti, si dovrà in primo luogo colmare il sopra evidenziato vuoto argomentativo – ovviamente con libertà di esiti - e, in caso di ritenuta sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, motivare in ordine all’incremento sanzionatorio inerente al reato satellite. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza i