CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 44069/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. Pen.), ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto infondata l'eccezione di violazione del diritto di difesa del detenuto per essere stata omessa la contestazione dell' illecito disciplinare prima della convocazione dinanzi al Consiglio di Disciplina dell'istituto di pena; ritenuto il motivo manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato, invero, sul punto che se è pacifico che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa » (ex multis Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786), è altrettanto innegabile che «In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1 n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733); ritenuto sulla scorta dell'esame del verbale, che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente respinto l'eccezione ribadendo che la violazione doveva essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva e, dunque, al momento dell'apertura dell'udienza dinanzi al consiglio di disciplina, posto che proprio in quella fase il detenuto avrebbe dovuto lamentare di essere stato convocato in quella sede senza la preventiva conoscenza dell'accusa rivoltagli; ciò che non si è verificato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. t// P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere e