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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:T:1999:115
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61999B0071 - IT Avis juridique important | 61999B0071 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del

1. giugno 1999. - Karl L. Meyer contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Ricorso di annullamento e di risarcimento del danno - Ricorso manifestamente irricevibile e infondato in diritto. - [OSCURATO:PERSONA]71/99. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-01727 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Ricorso diretto contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che nega un'assistenza d'urgenza non prevista dalla normativa comunitaria - Ricorso manifestamente infondato [Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); quarta convenzione ACP-CEE di [OSCURATO:PERSONA] del 15 dicembre 1989, art. 366; decisione del Consiglio 91/482/CEE]

[OSCURATO:PERSONA]

$$Deve respingersi in quanto manifestamente infondato in diritto il ricorso proposto da un agricoltore della Polinesia francese contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che gli nega l'assistenza d'urgenza richiesta per far fronte ai danni provocati alla sua piantagione dai cicloni.

Infatti, nessuna disposizione della decisione del Consiglio 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla [OSCURATO:PERSONA] economica europea, prevede che la [OSCURATO:PERSONA] conceda direttamente ai singoli che gliene fanno domanda un'assistenza urgente in caso di calamità naturali.

Parimenti, l'art. 366 della quarta convenzione ACP-CEE di [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun elemento relativo al versamento di un aiuto specifico d'urgenza a un singolo stabilito nel territorio di uno degli Stati ACP. [OSCURATO:PERSONA] causa T-71/99, Karl L. Meyer, agricoltore, residente a Uturoa (isola di Raiatea, Polinesia francese), rappresentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Dominique des Arcis, del foro di Papeete, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], ambasciatore della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, convenuta, avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione 17 febbraio 1999 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di concedere l'assistenza d'urgenza richiesta dal ricorrente per far fronte ai danni cagionati alla sua piantagione di frutti tropicali da cicloni e, dall'altro, la domanda di risarcimento del danno così subìto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione), composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti e procedimento 1 Il ricorrente gestisce una piantagione di frutti tropicali sull'isola di Raiatea nella Polinesia francese. 2 Con lettera 3 novembre 1998, indirizzata al signor Y. Roland-Gosselin, consigliere incaricato dei rapporti con i paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM»), assegnato alla direzione generale Sviluppo (relazioni esterne e di cooperazione per lo sviluppo con l'Africa, i Caraibi e il Pacifico; convenzione di [OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), il ricorrente ha chiesto un'assistenza d'urgenza dell'Unione europea per un importo di EUR 100 000, al fine di far fronte ai danni cagionati alla sua piantagione da più cicloni.

A sostegno della sua domanda invocava più disposizioni della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione 91/482»). 3 Lo stesso ripeteva la sua domanda di assistenza con lettera 22 gennaio 1999 indirizzata alla signora S. Suomalainen, capo dell'unità «Pacifico (Figi, isole Salomone, Kiribati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Polinesia francese, Samoa occidentale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis-et-Futuna» in seno alla direzione C, «Caraibi, Pacifico, Oceano indiano» della [OSCURATO:PERSONA]. 4 Il 17 febbraio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] rigettava tale domanda affermando, in sostanza, che la regolamentazione e le decisioni del Consiglio non prevedevano di concedere direttamente ai singoli una siffatta assistenza. 5 Con lettera 19 febbraio 1999 il ricorrente chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare il suo rifiuto, ritenendo quest'ultimo discriminatorio.

Non condividendo la motivazione del detto rifiuto, insisteva sulla fondatezza della sua domanda, denunciando, in particolare, la mancata applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla Polinesia francese dell'art. 366 della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 15 dicembre 1989 (GU 1991, L 229, pag. 3; in prosieguo: la «convenzione di [OSCURATO:PERSONA]») e approvata con decisione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] 25 febbraio 1991, 91/400/CECA, CEE (GU L 229, pag. 1). 6 Con lettera 21 febbraio 1999 il ricorrente poneva ancora a fondamento della sua domanda di assistenza gli artt. 92, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, CE), e 132, n. 4, del Trattato CE (divenuto art. 183, n. 4, CE). 7 Il 2 marzo 1999 la [OSCURATO:PERSONA] confermava la sua risposta del 17 febbraio 1999. 8 Alla luce delle circostanze di cui sopra, il ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 1999, ha proposto il presente ricorso.

Conclusioni del ricorrente 9 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare ricevibili e fondate tutte le sue domande; - dichiarare e statuire che il contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 17 febbraio 1999 non è conforme né ai testi applicabili né ai diritti fondamentali dell'Unione europea e ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare, senza valutazione discrezionale, il contenuto e lo spirito della decisione 91/482 e dell'art. 92, n. 2, del Trattato; - dichiarare e statuire che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in responsabilità per non aver rispettato le sopra menzionate disposizioni; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di FF 20 000 per le spese irripetibili che ha dovuto sostenere per la tutela dei suoi interessi.

In diritto 10 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, come modificato dal 1° giugno 1997 (GU 1997, L 103, pag. 6), quando un ricorso è manifestamente irricevibile o infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. 11 [OSCURATO:PERSONA] specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti versati agli atti e, in applicazione di tale articolo, decide di statuire senza proseguire il procedimento. 12 Dall'atto introduttivo emerge che il ricorrente chiede, allo stesso tempo, l'annullamento dell'atto con il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di accogliere la domanda di assistenza urgente che egli chiedeva, la pronuncia di un'ingiunzione alla [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei danni a riparazione del pregiudizio che egli asserisce di aver subìto. 13 Da un lato, si deve ricordare che il Tribunale non è competente per rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie, agli Stati membri o a persone fisiche o giuridiche (sentenza del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T-575/93, Koelman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1, punto 29).

Ne consegue che la domanda con la quale il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare, senza valutazione discrezionale, il contenuto e lo spirito della decisione 91/482 e dell'art. 92, n. 2, del Trattato, è irricevibile. 14 D'altro lato, è giocoforza constatare che gli argomenti presentati dal ricorrente sia a sostegno del suo ricorso di annullamento sia della sua domanda di risarcimento danni sono manifestamente privi di qualsiasi fondamento giuridico. 15 Nel testo del suo ricorso egli invoca in maniera disordinata la violazione di varie disposizioni della decisione 91/482, la violazione dell'art. 92, n. 2, del Trattato, la violazione dell'obbligo di motivazione e l'inattività della [OSCURATO:PERSONA] riguardo al contenuto dell'art. 366 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. 16 In primo luogo, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera 17 febbraio 1999, il ricorrente non può trovare alcuna base giuridica per la sua domanda nelle disposizioni della decisione 91/482 che egli invoca nella sua lettera 3 novembre 1998 e nel ricorso.

Tutte queste disposizioni disciplinano, in effetti, le relazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e i PTOM.

Nessuna di tali disposizioni prevede che la [OSCURATO:PERSONA] conceda direttamente ai singoli che gliene fanno domanda un'assistenza urgente in caso di calamità naturali analoghe a quelle segnalate dal ricorrente. 17 In secondo luogo, il ricorrente non può derivare alcun diritto particolare dall'art. 92, n. 2, del Trattato.

E' sufficiente a questo proposito rilevare che tale disposizione verte sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi dagli Stati membri.

Orbene, nella specie, l'assistenza chiesta non è manifestamente un aiuto di tale natura. 18 In terzo luogo, se è vero che menzionano una violazione dell'obbligo di motivazione, è giocoforza constatare che i termini utilizzati nel ricorso non permettono di determinare ciò che il ricorrente esattamente ascrive alla [OSCURATO:PERSONA] presentando tale argomento.

Il contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] 17 febbraio 1999 implica, ad ogni modo, la ragione che giustifica il suo rifiuto di rispondere favorevolmente alla domanda del ricorrente, e cioè che un tale intervento non è previsto dalle norme di regolamento che egli invoca. 19 In quarto luogo, il ricorrente non può derivare alcun diritto dall'art. 366 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il quale precisa: «1.

La presente convenzione è conclusa per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° marzo 1990.

2. Al più tardi dodici mesi prima della scadenza del primo periodo di cinque anni, la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni della presente convenzione di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica della convenzione stessa.

A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di qualsiasi disposizione della convenzione, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.

Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica.

Le disposizioni degli articoli 359 e 360 concernenti la conclusione, la ratifica e l'entrata in vigore della convenzione, si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate a quest'ultima.

Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore.

3. Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo della convenzione le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

Il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione». 20 Questa disposizione non implica alcun elemento relativo al versamento di un aiuto specifico d'urgenza a un privato stabilito nel territorio di uno degli Stati ACP.

Essa stabilisce la durata della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e la procedura da seguire per assicurarne la revisione dopo un periodo di cinque anni o al termine della sua durata. 21 Poiché i vari argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 febbraio 1999 sono manifestamente privi di qualsiasi fondamento giuridico, anche la sua domanda di risarcimento del danno, fondata in sostanza sui medesimi argomenti, dev'essere considerata infondata in diritto. 22 Da quanto precede risulta che il presente ricorso dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 In applicazione dell'art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, il ricorrente sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) Le conclusioni del ricorrente sono manifestamente irricevibili in quanto il loro oggetto è quello di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare, senza valutazione discrezionale, il contenuto e lo spirito della decisione del Consiglio 25 luglio 191, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla [OSCURATO:PERSONA] economica europea e dell'art. 92, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, CE). 2) Per il resto, le conclusioni di annullamento e di risarcimento sono respinte in quanto manifestamente infondate in diritto. 3) Le spese sostenute dal ricorrente restano a carico di questi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999B0071 - IT Avis juridique important | 61999B0071 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 1. giugno 1999. - Karl L. Meyer contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Ricorso di annullamento e di risarcimento del danno - Ricorso manifestamente irricevibile e infondato in diritto. - [OSCURATO:PERSONA]71/99. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-01727 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Ricorso diretto contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che nega un'assistenza d'urgenza non prevista dalla normativa comunitaria - Ricorso manifestamente infondato [Trattato CE, art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE); quarta convenzione ACP-CEE di [OSCURATO:PERSONA] del 15 dicembre 1989, art. 366; decisione del Consiglio 91/482/CEE] [OSCURATO:PERSONA] $$Deve respingersi in quanto manifestamente infondato in diritto il ricorso proposto da un agricoltore della Polinesia francese contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che gli nega l'assistenza d'urgenza richiesta per far fronte ai danni provocati alla sua piantagione dai cicloni. Infatti, nessuna disposizione della decisione del Consiglio 91/482, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla [OSCURATO:PERSONA] economica europea, prevede che la [OSCURATO:PERSONA] conceda direttamente ai singoli che gliene fanno domanda un'assistenza urgente in caso di calamità naturali. Parimenti, l'art. 366 della quarta convenzione ACP-CEE di [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun elemento relativo al versamento di un aiuto specifico d'urgenza a un singolo stabilito nel territorio di uno degli Stati ACP. [OSCURATO:PERSONA] causa T-71/99, Karl L. Meyer, agricoltore, residente a Uturoa (isola di Raiatea, Polinesia francese), rappresentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Dominique des Arcis, del foro di Papeete, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], ambasciatore della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, convenuta, avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento della decisione 17 febbraio 1999 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di concedere l'assistenza d'urgenza richiesta dal ricorrente per far fronte ai danni cagionati alla sua piantagione di frutti tropicali da cicloni e, dall'altro, la domanda di risarcimento del danno così subìto, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione), composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti e procedimento 1 Il ricorrente gestisce una piantagione di frutti tropicali sull'isola di Raiatea nella Polinesia francese. 2 Con lettera 3 novembre 1998, indirizzata al signor Y. Roland-Gosselin, consigliere incaricato dei rapporti con i paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM»), assegnato alla direzione generale Sviluppo (relazioni esterne e di cooperazione per lo sviluppo con l'Africa, i Caraibi e il Pacifico; convenzione di [OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), il ricorrente ha chiesto un'assistenza d'urgenza dell'Unione europea per un importo di EUR 100 000, al fine di far fronte ai danni cagionati alla sua piantagione da più cicloni. A sostegno della sua domanda invocava più disposizioni della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione 91/482»). 3 Lo stesso ripeteva la sua domanda di assistenza con lettera 22 gennaio 1999 indirizzata alla signora S. Suomalainen, capo dell'unità «Pacifico (Figi, isole Salomone, Kiribati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Polinesia francese, Samoa occidentale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis-et-Futuna» in seno alla direzione C, «Caraibi, Pacifico, Oceano indiano» della [OSCURATO:PERSONA]. 4 Il 17 febbraio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] rigettava tale domanda affermando, in sostanza, che la regolamentazione e le decisioni del Consiglio non prevedevano di concedere direttamente ai singoli una siffatta assistenza. 5 Con lettera 19 febbraio 1999 il ricorrente chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di riconsiderare il suo rifiuto, ritenendo quest'ultimo discriminatorio. Non condividendo la motivazione del detto rifiuto, insisteva sulla fondatezza della sua domanda, denunciando, in particolare, la mancata applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] alla Polinesia francese dell'art. 366 della quarta convenzione ACP-CEE, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 15 dicembre 1989 (GU 1991, L 229, pag. 3; in prosieguo: la «convenzione di [OSCURATO:PERSONA]») e approvata con decisione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] 25 febbraio 1991, 91/400/CECA, CEE (GU L 229, pag. 1). 6 Con lettera 21 febbraio 1999 il ricorrente poneva ancora a fondamento della sua domanda di assistenza gli artt. 92, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, CE), e 132, n. 4, del Trattato CE (divenuto art. 183, n. 4, CE). 7 Il 2 marzo 1999 la [OSCURATO:PERSONA] confermava la sua risposta del 17 febbraio 1999. 8 Alla luce delle circostanze di cui sopra, il ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 1999, ha proposto il presente ricorso. Conclusioni del ricorrente 9 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare ricevibili e fondate tutte le sue domande; - dichiarare e statuire che il contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 17 febbraio 1999 non è conforme né ai testi applicabili né ai diritti fondamentali dell'Unione europea e ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare, senza valutazione discrezionale, il contenuto e lo spirito della decisione 91/482 e dell'art. 92, n. 2, del Trattato; - dichiarare e statuire che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in responsabilità per non aver rispettato le sopra menzionate disposizioni; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versargli la somma di FF 20 000 per le spese irripetibili che ha dovuto sostenere per la tutela dei suoi interessi. In diritto 10 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, come modificato dal 1° giugno 1997 (GU 1997, L 103, pag. 6), quando un ricorso è manifestamente irricevibile o infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. 11 [OSCURATO:PERSONA] specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti versati agli atti e, in applicazione di tale articolo, decide di statuire senza proseguire il procedimento. 12 Dall'atto introduttivo emerge che il ricorrente chiede, allo stesso tempo, l'annullamento dell'atto con il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di accogliere la domanda di assistenza urgente che egli chiedeva, la pronuncia di un'ingiunzione alla [OSCURATO:PERSONA] e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei danni a riparazione del pregiudizio che egli asserisce di aver subìto. 13 Da un lato, si deve ricordare che il Tribunale non è competente per rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie, agli Stati membri o a persone fisiche o giuridiche (sentenza del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T-575/93, Koelman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1, punto 29). Ne consegue che la domanda con la quale il ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare, senza valutazione discrezionale, il contenuto e lo spirito della decisione 91/482 e dell'art. 92, n. 2, del Trattato, è irricevibile. 14 D'altro lato, è giocoforza constatare che gli argomenti presentati dal ricorrente sia a sostegno del suo ricorso di annullamento sia della sua domanda di risarcimento danni sono manifestamente privi di qualsiasi fondamento giuridico. 15 Nel testo del suo ricorso egli invoca in maniera disordinata la violazione di varie disposizioni della decisione 91/482, la violazione dell'art. 92, n. 2, del Trattato, la violazione dell'obbligo di motivazione e l'inattività della [OSCURATO:PERSONA] riguardo al contenuto dell'art. 366 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. 16 In primo luogo, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera 17 febbraio 1999, il ricorrente non può trovare alcuna base giuridica per la sua domanda nelle disposizioni della decisione 91/482 che egli invoca nella sua lettera 3 novembre 1998 e nel ricorso. Tutte queste disposizioni disciplinano, in effetti, le relazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e i PTOM. Nessuna di tali disposizioni prevede che la [OSCURATO:PERSONA] conceda direttamente ai singoli che gliene fanno domanda un'assistenza urgente in caso di calamità naturali analoghe a quelle segnalate dal ricorrente. 17 In secondo luogo, il ricorrente non può derivare alcun diritto particolare dall'art. 92, n. 2, del Trattato. E' sufficiente a questo proposito rilevare che tale disposizione verte sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti concessi dagli Stati membri. Orbene, nella specie, l'assistenza chiesta non è manifestamente un aiuto di tale natura. 18 In terzo luogo, se è vero che menzionano una violazione dell'obbligo di motivazione, è giocoforza constatare che i termini utilizzati nel ricorso non permettono di determinare ciò che il ricorrente esattamente ascrive alla [OSCURATO:PERSONA] presentando tale argomento. Il contenuto della lettera della [OSCURATO:PERSONA] 17 febbraio 1999 implica, ad ogni modo, la ragione che giustifica il suo rifiuto di rispondere favorevolmente alla domanda del ricorrente, e cioè che un tale intervento non è previsto dalle norme di regolamento che egli invoca. 19 In quarto luogo, il ricorrente non può derivare alcun diritto dall'art. 366 della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il quale precisa: «1. La presente convenzione è conclusa per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° marzo 1990. 2. Al più tardi dodici mesi prima della scadenza del primo periodo di cinque anni, la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni della presente convenzione di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica della convenzione stessa. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di qualsiasi disposizione della convenzione, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale. Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica. Le disposizioni degli articoli 359 e 360 concernenti la conclusione, la ratifica e l'entrata in vigore della convenzione, si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate a quest'ultima. Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore. 3. Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo della convenzione le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro. Il Consiglio dei ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione». 20 Questa disposizione non implica alcun elemento relativo al versamento di un aiuto specifico d'urgenza a un privato stabilito nel territorio di uno degli Stati ACP. Essa stabilisce la durata della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e la procedura da seguire per assicurarne la revisione dopo un periodo di cinque anni o al termine della sua durata. 21 Poiché i vari argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 febbraio 1999 sono manifestamente privi di qualsiasi fondamento giuridico, anche la sua domanda di risarcimento del danno, fondata in sostanza sui medesimi argomenti, dev'essere considerata infondata in diritto. 22 Da quanto precede risulta che il presente ricorso dev'essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 In applicazione dell'art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, il ricorrente sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) Le conclusioni del ricorrente sono manifestamente irricevibili in quanto il loro oggetto è quello di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare, senza valutazione discrezionale, il contenuto e lo spirito della decisione del Consiglio 25 luglio 191, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla [OSCURATO:PERSONA] economica europea e dell'art. 92, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, CE). 2) Per il resto, le conclusioni di annullamento e di risarcimento sono respinte in quanto manifestamente infondate in diritto. 3) Le spese sostenute dal ricorrente restano a carico di questi.