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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20489/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 25/09/2025 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova in data 21/02/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 590 bis cod. pen. e 189, comma 6, Codice della strada.

2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, . 5 (-td 11.zé, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l'omessa notific rdetta per l'udienza di appello e la conseguente nullità assoluta insanabile della sentenza, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. 1CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Ed invero, risulta dagli atti che la notifica della citazione per l'udienza di appello è stata effettuata ad un omonimo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro di un diverso Foro (Roma, anziché Padova).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in un caso del tutto analogo a quello oggetto di scrutinio, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione, così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso: nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato (Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 43336 del 15/09/2023, Perna, n. m.; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, Rubattu, Rv. 221107 - 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all'omesso avviso per l'interrogatorio da Sez. 1, n. 28977 del 26/06/2001, Guce, Rv. 219550 - 01).

2. La nullità assoluta ed insanabile, derivante dall'omessa notifica della citazione in appello al difensore di fiducia, impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. a P. Q. M. Annulla senza r P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 25/09/2025 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova in data 21/02/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 590 bis cod. pen. e 189, comma 6, Codice della strada. 2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, . 5 (-td 11.zé, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l'omessa notific rdetta per l'udienza di appello e la conseguente nullità assoluta insanabile della sentenza, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. 1CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, risulta dagli atti che la notifica della citazione per l'udienza di appello è stata effettuata ad un omonimo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro di un diverso Foro (Roma, anziché Padova). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in un caso del tutto analogo a quello oggetto di scrutinio, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione, così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso: nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato (Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 43336 del 15/09/2023, Perna, n. m.; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, Rubattu, Rv. 221107 - 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all'omesso avviso per l'interrogatorio da Sez. 1, n. 28977 del 26/06/2001, Guce, Rv. 219550 - 01). 2. La nullità assoluta ed insanabile, derivante dall'omessa notifica della citazione in appello al difensore di fiducia, impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. a P. Q. M. Annulla senza r P.Q.M
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