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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42707/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serThit-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 dicembre 2020 del Tribunale di Pesaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. peri., giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 24 novembre 2017, definitiva il 13 febbraio 2018; 2) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 10 luglio 2018, definitiva il 16 novembre 2018; 3) al reato di truffa ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 13 novembre 2018, definitiva il 5 marzo 2019; 4) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 28 febbraio 2019, definitiva il 18 marzo 2019; 5) al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai sensi dell'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 17 gennaio 2019, definitiva il 3 maggio 2019; 6) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 25 gennaio 2019, definitiva il 12 giugno 2019; 7) a sei reati di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicati dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 12 aprile 2019, definitiva il 27 luglio 2019; 8) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso nel mese di agosto 2013 giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 5 luglio 2019, definitiva il 16 ottobre 2019; 9) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicato dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 18 settembre 2019, definitiva il 4 novembre 2019; 10) al reato di calunnia, ai sensi dell'art. 368 cod. pen., commesso il mese di agosto 2013, giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza emessa in data 1 ottobre 2019, definitiva il 24 novembre 2019; 11) al reato commesso nel mese di aprile 2013 in Catania, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 30 giugno 2016, definitiva il 20 settembre 2016.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimenti del 10 luglio 2018 e dell'Il febbraio 2020 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato sub 11 (individuato quale reato più grave) e altri reati non oggetto della presente istanza; che non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso con riferimento ai reati sub 5 e 10; che, in particolate, la calunnia reale sub 10 (commessa per realizzare truffe con l'utilizzo della Postpay) non era collegata con alcun reato oggetto dell'istanza, posto che l'unico reato di truffa, commesso in agosto 2013 (sub 8), era stato dichiarato estinto per remissione di querela; che, invece, vi era prova della sussistenza dell'unicità delle condotte criminose di cui a tutti gli altri reati oggetto dell'istanza indicati sub 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e

11. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha rideterminato la pena finale per tali reati in anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, così quantificata: pena base di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato sub 11; aumentata di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascun reato sub 1, 2, 4, 6 e 9; aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato sub 3; aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati sub 7; aumentata di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il reato sub 8.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, evidenziando che il giudice non avrebbe applicato la continuazione nelle giuste determinazioni, applicando per i reati sub 1, 2, 4, 6 e 9 criteri diversi da quelli usati dai precedenti giudici dell'esecuzione nella riduzione della pena per ogni reato di truffa a due mesi di reclusione invece di un mese di reclusione.

Nel provvedimento impugnato, inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di includere nel calcolo i reati giudicati con la sentenza del 21 gennaio 2019, definitiva il 7 maggio 2019, emessa dal Tribunale di Vercelli (che lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa) e quelli con la sentenza dell'Il novembre 2019, definitiva 1'11 febbraio 2020, emessa dal Tribunale di Pesaro (che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa).

Infine, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso in maniera errata di riconoscere il vincolo della continuazione con il reato di calunnia sub 10, nonostante vi fosse prova del fatto che tale condotta - realizzata nel 2013, quando il condannato era già soggetto ludopatico - rientrasse nel medesimo disegno criminoso delle truffe, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva scaricato la responsabilità circa l'utilizzo di una carta posta pay ricaricabile su una persona di sua conoscenza, che lui sapeva essere innocente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il rilievo mosso al provvedimento impugnato è del tutto infondato, posto che secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, dal quale il Collegio non intende distaccarsi, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870; Sez. 2 n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ritenendo più grave il reato sub 11, dopo aver analizzato l'entità dell'ingiusto profitto percepita, la spiccata vocazione delinquenziale dimostrata dal condannato (il quale aveva commesso una lunghissima serie di reati, con indubbia capacità di utilizzo fraudolento di mezzi telematici) e le singole modalità esecutive delle condotte accertate dai giudici della cognizione, con motivazione chiara e lineare, ha quantificato i singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione.

1.2. Il motivo di ricorso, inoltre, è manifestamente infondato, posto che i reati giudicati dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 21 gennaio 2019, definitiva il 7 maggio 2019, e quelli giudicati dal Tribunale di Pesaro con sentenza dell'Il novembre 2019, definitiva 1'11 febbraio 2020, non erano stati oggetto della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. del 10 luglio 2020, depositata al giudice dell'esecuzione il 17 luglio 2020.

Il ricorrente, inoltre, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di rigettare l'istanza in ordine al reato sub 10, evidenziando che l'unico reato di truffa astrattamente riconducibile al reato di calunnia reale accertato dal giudice dell'esecuzione era quello sub 8, commesso in agosto 2013, successivamente dichiarato estinto per remissione della querela.

Secondo il giudice dell'esecuzione, quindi, non vi erano ulteriori elementi in forza dei quali poter affermare che, alla commissione del primo reato, il condannato avesse già deciso di commettere anche il reato di calunnia sub

10. Nel provvedimento impugnato, pertanto, è spiegato in modo ineccepibile che non fossero elementi utili all'accoglimento dell'istanza con riguardo ai reati sub 5 e

10. A tal fine, si ricorda che, in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benvivenga, Rv. 275451).

Quanto alla censura inerente l'omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione sui reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Vercelli del 21.1.2019, del Tribunale di Pesaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del Tribunale di Vercelli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] vi è da rilevare che le prime due sentenze (quelle datate 21.1.2019 e 11.11.2019) non erano state incluse nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione rivolta al Tribunale di Vercelli in data 10.7.2020 e pervenuta alla cancelleria del Tribunale di Pesaro il 17.7.2020, mentre - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - il giudice dell'esecuzione si è pronunciato sul reato giudicato dal Tribunale di Vercelli in data 1.10.2019, rigettando l'istanza con motivazioni esposte a pagina 2 dell'ordinanza impugnata.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che detti reati giudicati con le sentenze sub 5 e 10, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

Al contrario, le deduzioni della difesa sono di per sé inammissibili attesa la loro genericità, infatti non affrontano in modo specifico le modalità delle singole condotte poste in essere nelle vicende oggetto delle sentenze di condanna.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serThit-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 12 dicembre 2020 del Tribunale di Pesaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. peri., giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 24 novembre 2017, definitiva il 13 febbraio 2018; 2) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 10 luglio 2018, definitiva il 16 novembre 2018; 3) al reato di truffa ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 13 novembre 2018, definitiva il 5 marzo 2019; 4) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 28 febbraio 2019, definitiva il 18 marzo 2019; 5) al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, ai sensi dell'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 17 gennaio 2019, definitiva il 3 maggio 2019; 6) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 25 gennaio 2019, definitiva il 12 giugno 2019; 7) a sei reati di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicati dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 12 aprile 2019, definitiva il 27 luglio 2019; 8) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso nel mese di agosto 2013 giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 5 luglio 2019, definitiva il 16 ottobre 2019; 9) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., giudicato dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 18 settembre 2019, definitiva il 4 novembre 2019; 10) al reato di calunnia, ai sensi dell'art. 368 cod. pen., commesso il mese di agosto 2013, giudicato dal Tribunale di Vercelli con sentenza emessa in data 1 ottobre 2019, definitiva il 24 novembre 2019; 11) al reato commesso nel mese di aprile 2013 in Catania, giudicato dal Tribunale di Catania con sentenza del 30 giugno 2016, definitiva il 20 settembre 2016. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimenti del 10 luglio 2018 e dell'Il febbraio 2020 aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato sub 11 (individuato quale reato più grave) e altri reati non oggetto della presente istanza; che non vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso con riferimento ai reati sub 5 e 10; che, in particolate, la calunnia reale sub 10 (commessa per realizzare truffe con l'utilizzo della Postpay) non era collegata con alcun reato oggetto dell'istanza, posto che l'unico reato di truffa, commesso in agosto 2013 (sub 8), era stato dichiarato estinto per remissione di querela; che, invece, vi era prova della sussistenza dell'unicità delle condotte criminose di cui a tutti gli altri reati oggetto dell'istanza indicati sub 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 11. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, ha rideterminato la pena finale per tali reati in anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, così quantificata: pena base di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato sub 11; aumentata di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascun reato sub 1, 2, 4, 6 e 9; aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato sub 3; aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati sub 7; aumentata di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il reato sub 8. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, evidenziando che il giudice non avrebbe applicato la continuazione nelle giuste determinazioni, applicando per i reati sub 1, 2, 4, 6 e 9 criteri diversi da quelli usati dai precedenti giudici dell'esecuzione nella riduzione della pena per ogni reato di truffa a due mesi di reclusione invece di un mese di reclusione. Nel provvedimento impugnato, inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di includere nel calcolo i reati giudicati con la sentenza del 21 gennaio 2019, definitiva il 7 maggio 2019, emessa dal Tribunale di Vercelli (che lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa) e quelli con la sentenza dell'Il novembre 2019, definitiva 1'11 febbraio 2020, emessa dal Tribunale di Pesaro (che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa). Infine, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso in maniera errata di riconoscere il vincolo della continuazione con il reato di calunnia sub 10, nonostante vi fosse prova del fatto che tale condotta - realizzata nel 2013, quando il condannato era già soggetto ludopatico - rientrasse nel medesimo disegno criminoso delle truffe, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva scaricato la responsabilità circa l'utilizzo di una carta posta pay ricaricabile su una persona di sua conoscenza, che lui sapeva essere innocente. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il rilievo mosso al provvedimento impugnato è del tutto infondato, posto che secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, dal quale il Collegio non intende distaccarsi, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, Oliveti, Rv. 276870; Sez. 2 n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361). Il giudice dell'esecuzione, quindi, ritenendo più grave il reato sub 11, dopo aver analizzato l'entità dell'ingiusto profitto percepita, la spiccata vocazione delinquenziale dimostrata dal condannato (il quale aveva commesso una lunghissima serie di reati, con indubbia capacità di utilizzo fraudolento di mezzi telematici) e le singole modalità esecutive delle condotte accertate dai giudici della cognizione, con motivazione chiara e lineare, ha quantificato i singoli aumenti di pena per i reati posti in continuazione. 1.2. Il motivo di ricorso, inoltre, è manifestamente infondato, posto che i reati giudicati dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 21 gennaio 2019, definitiva il 7 maggio 2019, e quelli giudicati dal Tribunale di Pesaro con sentenza dell'Il novembre 2019, definitiva 1'11 febbraio 2020, non erano stati oggetto della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. del 10 luglio 2020, depositata al giudice dell'esecuzione il 17 luglio 2020. Il ricorrente, inoltre, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di rigettare l'istanza in ordine al reato sub 10, evidenziando che l'unico reato di truffa astrattamente riconducibile al reato di calunnia reale accertato dal giudice dell'esecuzione era quello sub 8, commesso in agosto 2013, successivamente dichiarato estinto per remissione della querela. Secondo il giudice dell'esecuzione, quindi, non vi erano ulteriori elementi in forza dei quali poter affermare che, alla commissione del primo reato, il condannato avesse già deciso di commettere anche il reato di calunnia sub 10. Nel provvedimento impugnato, pertanto, è spiegato in modo ineccepibile che non fossero elementi utili all'accoglimento dell'istanza con riguardo ai reati sub 5 e 10. A tal fine, si ricorda che, in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Benvivenga, Rv. 275451). Quanto alla censura inerente l'omessa pronuncia del giudice dell'esecuzione sui reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Vercelli del 21.1.2019, del Tribunale di Pesaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del Tribunale di Vercelli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] vi è da rilevare che le prime due sentenze (quelle datate 21.1.2019 e 11.11.2019) non erano state incluse nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione rivolta al Tribunale di Vercelli in data 10.7.2020 e pervenuta alla cancelleria del Tribunale di Pesaro il 17.7.2020, mentre - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - il giudice dell'esecuzione si è pronunciato sul reato giudicato dal Tribunale di Vercelli in data 1.10.2019, rigettando l'istanza con motivazioni esposte a pagina 2 dell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che detti reati giudicati con le sentenze sub 5 e 10, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. Al contrario, le deduzioni della difesa sono di per sé inammissibili attesa la loro genericità, infatti non affrontano in modo specifico le modalità delle singole condotte poste in essere nelle vicende oggetto delle sentenze di condanna. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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