CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 34918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Palermo, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Palermo il 9 dicembre 2021, che aveva a sua volta respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in essere nei confronti del ricorrente, persona indagata per i reati dell'art. 416-bis e 615-ter cod. pen., perché quale ispettore di polizia del Commissariato di Canicattì rivelava ad esponenti di vertice di una associazione mafiosa agrigentina informazioni, ottenute anche attraverso accessi abusivi a sistema informatico, su attività investigative. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto erano stati dedotti elementi nuovi quali le chat introdotte quale prova documentale, le dichiarazioni della coindagata [OSCURATO:PERSONA] e l'interrogatorio dell'indagato del 18 ottobre 2021. Le dichiarazioni della coindagata non abbisognavano di riscontri esterni, al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale, in quanto rese in favore dell'indagato, e non contro. La restante parte del motivo ricorso confuta poi alcuni passaggi della ordinanza genetica applicativa della misura. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, che sarebbero state enunciate in modo apodittico, laddove andrebbe considerato che non è più possibile reiterare il reato in quanto la funzione è e cessata ed anche la unica interfaccia dell'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], è ormai in stato di custodia cautelare, e comunque cancellata dall'albo. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la trattazione orale. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Nella discussione orale in udienza la richiesta è stata modificata in quella del rigetto del ricorso. Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La vicenda processuale dell'ispettore Pitruzzella è stata già portata all'attenzione della Suprema Corte, che nella pronuncia 15 settembre 2021, n. 39526, ha annullato con rinvio la ordinanza del Tribunale del riesame in punto di esigenze cautelari, dichiarando inammissibile il ricorso in punto di gravi indizi. In quella pronuncia era stato evidenziato che l'ispettore della Polizia di Stato, [OSCURATO:PERSONA], in forza al Commissariato di Canicattì, pur senza essere intraneo alle famiglie mafiose dell'agrigentino, aveva offerto reiterati contributi, dotati di fondamentale importanza per la conservazione e il rafforzamento di '[OSCURATO:PERSONA]' e assistiti dalla sua piena consapevolezza della loro efficienza causale rispetto alla realizzazione dei detti obiettivi e del programma criminale del sodalizio. Elementi I di cui il Tribunale aveva a suo tempo dato puntualmente conto, evidenziando: I) come il ricorrente, con il fornire informazioni riservate sulle modalità di controllo del ristretto in detenzione domiciliare, [OSCURATO:PERSONA] (capo del mandamento di Canicattì), avesse offerto un prezioso ausilio all'associazione criminale - rivelando che il dispositivo elettronico applicato al detenuto non si attivava allorché questi riceveva visite nel luogo di sua dimora -, perché questo avrebbe consentito al detto esponente di vertice del sodalizio di continuare a dirigerlo, ricevendo affiliati presso la sua abitazione ed impartendo indicazione di rilievo strategico ed organizzativo; II) come le informazioni trasmesse a [OSCURATO:PERSONA], tramite l'[OSCURATO:PERSONA], circa l'assenza di iniziative giudiziarie in atto nei confronti di membri della congrega da lui capeggiata, consentisse al destinatario delle informazioni di calibrare lo svolgimento delle dinamiche criminali dell'associazione senza particolare allarme e senza la predisposizione di particolari cautele aggiuntive; III) come l'invito rivolto dal Pitruzzella alla Porcello di adottare particolari cautele nella scelta dei luoghi deputati ai loro incontri ovvero nei rapporti con altri esponenti delle Forze dell'Ordine disvelasse la piena consapevolezza da parte del primo dell'importanza strategica per l'associazione del suo contributo, posto che, nell'ambito di questa, la seconda esercitava un ruolo rilevantissimo di coordinamento e di veicolazione delle informazioni; IV) come la predisposizione da parte dell'ispettore, su sollecitazione della Porcello e del Buggea, di relazioni di servizio suscettibili di pregiudicare sul piano investigativo e giudiziario esponenti di gruppi criminali opposti alla fazione di costoro, si riverberasse sulla potenza dell'associazione criminale favorita dall'indagato. Nel primo motivo di ricorso il ricorrente ritiene che la gravità indiziaria, che già aveva superato lo scrutinio della Suprema Corte, possa essere rivalutata alla luce del sopraggiungere di fatti nuovi (la prova documentale, l'interrogatorio della coindagata, l'interrogatorio dello stesso indagato). Va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il ricorso è pertanto inammissibile quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi t esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Questo è quanto accaduto nel caso in esame, in cui il ricorrente fonda il ricorso sul diverso apprezzamento di elementi di fatto (essenzialmente le dichiarazioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], atteso che in sé l'interrogatorio dell'imputato non è valutabile in quanto tale) che il Tribunale del riesame ha in realtà valutato, ma cui ha dato un diverso significato. Infatti, il giudice dell'appello cautelare ha preso posizione su tali nuove dichiarazioni, ed ha sostenuto che esse erano estremamente generiche ed inidonee ad alleggerire il quadro probatorio. Non era, quindi, questione dell'esistenza o meno di riscontri esterni alle dichiarazioni della coindagata, che in ricorso si sostiene non essere necessarie per le dichiarazioni in favore dell'indagato, ma di genericità delle stesse e di insufficienza delle stesse a far rivalutare il compendio indiziario. Si tratta dell'apprezzamento di merito sulla decisività o meno di un elemento di prova, che, come evidenziato sopra, è sottratto al sindacato di legittimità. 2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso dedicato alle esigenze cautelari. In motivazione il tribunale ha spiegato che "la concretezza ed attualità del rischio non possono essere esclusi dalla cessazione del rapporto di servizio, posto che i comportamenti contestati al Pitruzzella non si sono esauriti nello sfruttare l'appartenenza alla Polizia di Stato, ma anche nel mettere a disposizione del sodalizio mafioso la propria rete di conoscenze e di contatti maturata nel corso della sua lunga esperienza professionale, sia all'interno dell'amministrazione - si pensi all'interessamento per far avere il passaporto a [OSCURATO:PERSONA], esponente mafioso di Campobello di Licata - che anche al di fuori della stessa". Si tratta di motivazione che ha una sua logica interna che è agevole da comprendere, e che è conforme ai principi giurisprudenziali più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 6566 del 13/12/2011, dep. 2012, Gambarino, rv. 252037, che ha sostenuto che "ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali inerenti a reati contro la P.A., la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva posto in essere la condotta addebitata, purché sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all'agente di mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (conforme t(2 • Sez. 6 , Sentenza n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020 , Carletti, Rv. 278338; Sez. 2, Sentenza n. 38832 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139), mentre con evidenza nessun rilievo può essere attribuito, ai fini del giudizio sulla reiterazione del reato, alla circostanza della custodia in carcere applicata alla coindagata avv. [OSCURATO:PERSONA], asseritamente unica interfaccia dell'ispettore Pitruzzella, posto che si tratta di titolo cautelare che può venire meno in qualsiasi momento. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce