CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 21455/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17740/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; -intimata- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore; -intimata avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.3771/2024, depositata i l 04/06/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che ha liquidato, in suo favore,le spese di lite del doppio grado di giudizio in euro 200,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. 4. Con nota del 6 agosto 2024 la parte ricorrente, preso atto che dalla visualizzazione dei documenti depositati con il ricorso non compariva la procura alle liti, ritualmente depositata (come dimostrato dalla riprodotta videata di deposito), per mero scrupolo materiale, rideposita la procura. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] formula un unico motivo di ricorso, con il quale fa valere, ex art. 360, comma 1 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ., 2233 cod. civ., degli artt. 1-11 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, nonché delle tabelle dei parametri ad esso allegate, come aggiornate dal d.m. 147 del 2022, nonché degli artt. 15, comma 2 septies e 17 bis, comma 9 bis del d. lgs. 546 del 1992, per avere il giudice di seconda cura liquidato, a titolo di spese di lite, per il doppio grado di giudizio, la somma di euro 200,00, lesiva dei minimi tariffari, senza, peraltro, procedere alla distinzione in voci, rendendo pertanto impossibile la verifica della correttezza e legittimità della liquidazione, come chiarito dalla Suprema Corte. 2. Il motivo è fondato. 3. Secondo questa Corte, infatti, “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815; cfr. anche: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760; Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 2023). 4. Deve, inoltre, ricordarsi che “la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle” (Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482; cfr. anche Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306, in tema di spese processuali, in applicazione ai sensi del previgente d.m. 20 luglio 2012, n. 140). 5. Il giudice di seconda cura non ha fatto buon governo di siffatti principi, avendo liquidato la somma di euro 200,00 per il doppio grado di giudizio, ponendosi al di sotto dei minimi tariffari di cui al d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13/08/2022, senza distinguere la liquidazione né per grado di giudizio, né per fasi processuali. 6. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazionedelle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese d