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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06333/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che iosefina [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo a. della rubrica) e bancarotta semplice (capo b.); considerato che il primo motivo di ricorso -con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di cui al capo a.), segnatamente senza attribuirle la qualità di amministratore di fatto né di extraneus- non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), la quale ha evidenziato che la condanna dell'imputato attiene a scritture contabili relative al periodo in cui ella era amministratrice di diritto (di cui la difesa non ha neppure allegato l'effettiva e regolare tenuta), il che esclude la denunciata violazione di legge; considerato che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di cui al capo b. - è manifestamente infondato e finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), affidandosi a enunciati assertivi, rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato che in maniera congrua e conforme al diritto, ha disatteso le allegazioni disattese evidenziando come l'attività sia proseguita allorché la fallita aveva patrimonio netto negativo; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito la fondatezza in particolare del primo motivo di ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che iosefina [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale (capo a. della rubrica) e bancarotta semplice (capo b.); considerato che il primo motivo di ricorso -con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di cui al capo a.), segnatamente senza attribuirle la qualità di amministratore di fatto né di extraneus- non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), la quale ha evidenziato che la condanna dell'imputato attiene a scritture contabili relative al periodo in cui ella era amministratrice di diritto (di cui la difesa non ha neppure allegato l'effettiva e regolare tenuta), il che esclude la denunciata violazione di legge; considerato che il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il delitto di cui al capo b. - è manifestamente infondato e finisce col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), affidandosi a enunciati assertivi, rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato che in maniera congrua e conforme al diritto, ha disatteso le allegazioni disattese evidenziando come l'attività sia proseguita allorché la fallita aveva patrimonio netto negativo; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato, che ha ribadito la fondatezza in particolare del primo motivo di ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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