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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09728/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 16/12/2021, confermava la sentenza del G.U.P del Tribunale di Torino 03/10/2019 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di concorso in rapina.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme; che in particolare la corte di appello ha sottolineato l'avvenuta esecuzione da parte della Bruno di una condotta tesa a permettere la consumazione dell'attività illecita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 16/12/2021, confermava la sentenza del G.U.P del Tribunale di Torino 03/10/2019 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di concorso in rapina. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme; che in particolare la corte di appello ha sottolineato l'avvenuta esecuzione da parte della Bruno di una condotta tesa a permettere la consumazione dell'attività illecita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/
Sentenza Cassazione n. 09728/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris