Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 31154/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2017 del Tribunale di Matera che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale e minaccia grave, condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorrente ha proposto ricorso mediante due distinti atti introduttivi, uno sottoscritto dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e depositato il 2 luglio 2021, e l'altro sottoscritto dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA] e depositato il 7 settembre 2021; - che il ricorso depositato il 7 settembre 2021 è inammissibile, avendo già in data 2 luglio 2021 l'imputato esercitato il potere di impugnazione tramite entrambi i suoi difensori (vedi § 7 del «considerato in diritto» di Sez.

U, n. 12164 del 15/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252028); - che il primo motivo del ricorso depositato in data 2 luglio 2021 - con il quale il ricorrente si duole, della violazione dell'art. 582 cod. pen. e della illogicità della motivazione, sostenendo che la prova è contraddittoria, in quanto dal referto redatto dalla struttura pubblica risultava essere stata cagionata una lieve iperemia allo zigomo destro, mentre dal certificato poi rilasciato dal medico curante risultava un'ecchimosi ed era illogico ritenere che il quadro clinico fosse successivamente peggiorato - è manifestamente infondato, atteso che normalmente è necessario che trascorra diverso tempo tra l'evento lesivo e la produzione dell'ecchimosi; - che il secondo motivo del ricorso depositato in data 2 luglio 2021 - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, considerata la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del 21 dicembre 2017 del Tribunale di Matera che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale e minaccia grave, condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorrente ha proposto ricorso mediante due distinti atti introduttivi, uno sottoscritto dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e depositato il 2 luglio 2021, e l'altro sottoscritto dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA] e depositato il 7 settembre 2021; - che il ricorso depositato il 7 settembre 2021 è inammissibile, avendo già in data 2 luglio 2021 l'imputato esercitato il potere di impugnazione tramite entrambi i suoi difensori (vedi § 7 del «considerato in diritto» di Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252028); - che il primo motivo del ricorso depositato in data 2 luglio 2021 - con il quale il ricorrente si duole, della violazione dell'art. 582 cod. pen. e della illogicità della motivazione, sostenendo che la prova è contraddittoria, in quanto dal referto redatto dalla struttura pubblica risultava essere stata cagionata una lieve iperemia allo zigomo destro, mentre dal certificato poi rilasciato dal medico curante risultava un'ecchimosi ed era illogico ritenere che il quadro clinico fosse successivamente peggiorato - è manifestamente infondato, atteso che normalmente è necessario che trascorra diverso tempo tra l'evento lesivo e la produzione dell'ecchimosi; - che il secondo motivo del ricorso depositato in data 2 luglio 2021 - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, considerata la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 31154/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris