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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14157/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37019/2022 Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso (vedi infra); Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod.pen. e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 489 cod.pen. in mesi 6 e giorni 20 di reclusione; Considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 489 cod. pen. e all'art. 100 C.D.

S. — non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2,3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso e che, nella memoria, ha sostanzialmente ammesso, proponendo di reputare dedotta la questione pretendendo erroneamente di evincerla dalla richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in spregio al dovere di specificità dell'appello; Considerato che il giudizio di inammissibilità va ribadito anche laddove si volesse ritenere comunque questa Corte correttamente investita della questione, ritenendola di mera qualificazione giuridica; ed invero, secondo il principio statuito da Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cognetta, Rv. 273035 (in motivazione), che il Collegio intende ribadire, la condotta di uso di una targa contraffatta è comunque riconducibile al reato di cui al combinato disposto degli articoli 100, comma 14 Codice della Strada e 489 cod. pen., con cui l'illecito amministrativo di cui al comma 12 del medesimo articolo del Codice della Strada può al più concorrere (ricostruzione non smentita dal richiamo al precedente di questa sezione evocato dal ricorrente); Considerato che quanto postulato nella memoria presentata n vista dell'odierna udienza dal difensore in punto di coefficiente soggettivo concerne un punto della decisione avversata che non era stato censurato con il ricorso; Considerato che la correttezza della qualificazione giuridica della condotta pone nel nulla anche la questione in punto di illegalità della pena posta nella memoria, che fonda sulla propugnata configurabilità del solo illecito amministrativo, di cui si è detto sopra; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 37019/2022 Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso (vedi infra); Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 337 cod.pen. e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 489 cod.pen. in mesi 6 e giorni 20 di reclusione; Considerato che l'unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 489 cod. pen. e all'art. 100 C.D. S. — non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2,3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso e che, nella memoria, ha sostanzialmente ammesso, proponendo di reputare dedotta la questione pretendendo erroneamente di evincerla dalla richiesta di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, in spregio al dovere di specificità dell'appello; Considerato che il giudizio di inammissibilità va ribadito anche laddove si volesse ritenere comunque questa Corte correttamente investita della questione, ritenendola di mera qualificazione giuridica; ed invero, secondo il principio statuito da Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cognetta, Rv. 273035 (in motivazione), che il Collegio intende ribadire, la condotta di uso di una targa contraffatta è comunque riconducibile al reato di cui al combinato disposto degli articoli 100, comma 14 Codice della Strada e 489 cod. pen., con cui l'illecito amministrativo di cui al comma 12 del medesimo articolo del Codice della Strada può al più concorrere (ricostruzione non smentita dal richiamo al precedente di questa sezione evocato dal ricorrente); Considerato che quanto postulato nella memoria presentata n vista dell'odierna udienza dal difensore in punto di coefficiente soggettivo concerne un punto della decisione avversata che non era stato censurato con il ricorso; Considerato che la correttezza della qualificazione giuridica della condotta pone nel nulla anche la questione in punto di illegalità della pena posta nella memoria, che fonda sulla propugnata configurabilità del solo illecito amministrativo, di cui si è detto sopra; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estens
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