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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 43283/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 8 febbraio 2022, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2021 in relazione a reati di furto in abitazione e altri.

L'esponente, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto mancante di una disamina degli atti e della vicenda processuale e della giustificazione del proprio convincimento di responsabilità dell'imputato.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, contestando la mancata valutazione della vicenda processuale, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito, a fronte del fatto che la sentenza d'appello - come già quella di primo grado, da leggersi come un unicum argomentativo, trattandosi di doppia conforme - ha correttamente argomentato circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, evidenziando che anche in appello le doglianze erano formulate in termini affatto generici.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 6 ottobre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 8 febbraio 2022, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2021 in relazione a reati di furto in abitazione e altri. L'esponente, con unico motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto mancante di una disamina degli atti e della vicenda processuale e della giustificazione del proprio convincimento di responsabilità dell'imputato. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, contestando la mancata valutazione della vicenda processuale, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito, a fronte del fatto che la sentenza d'appello - come già quella di primo grado, da leggersi come un unicum argomentativo, trattandosi di doppia conforme - ha correttamente argomentato circa la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, evidenziando che anche in appello le doglianze erano formulate in termini affatto generici. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 6 ottobre 20
Sentenza Cassazione n. 43283/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris