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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27531/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA], nato ROMANIA il 4 giugno 1987 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza difensiva presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla revoca provvisoria del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza n. 875/2016 emessa dal Tribunale di Matera in data 11 ottobre 2016 irrevocabile in data 28 novembre 2016 nonché con sentenza n. 377/2018 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 12 marzo 2018 ed irrevocabile in data 30 aprile 2018 e disposta con l'ordine di esecuzione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera in 'data 22 agosto 2025.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo la violazione, dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea interpretazione in particolare degli artt. 168, comma n. 1 e comma 3, 164 ultimo comma e 163 cod. pen. in relazione alla revocadefinitiva del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza 875/2016 dal Tribunale di Matera.

Deduce il ricorrente che il Tribunale di Tivoli ha concesso per la seconda volta la sospensione condizionale della pena in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., mentre il Giudice dell'esecuzione interpreta ed applica l'art. 168, comma 1 n.1 cod. pen. come un automatismo assoluto legato alla commissione del secondo delitto commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza, senza le eccezioni di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. 3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. L'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, statuisce che: "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora il condannato, nei termini stabiliti, commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti".

3. Nel caso in esame, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione, il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, dopo avere elencato le numerose condanne riportate dal Balla, revoca, in via provvisoria, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al medesimo Balia, oltre che con sentenza n. 875/2016 emessa dal Tribunale di Matera in data 11 ottobre 2016 irrevocabile in data 28 novembre 2016 e con sentenza n. 377/2018 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 12 marzo 2018 ed irrevocabile in data 30 aprile 2018, anche con sentenza n. 2019/2244 del 25 novembre 2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari irrevocabile in data 19 giugno 2020.

3.1. La revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Matera definitiva in data 28 novembre 2016 è stata espressamente disposta - nella ritenuta ricorrenza delle condizioni ivi previste - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., sul presupposto della avvenuta commissione di altro delitto entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa, in relazione alla sentenza del Tribunale di Tivoli emessa in data 12 marzo 2018; la revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Tivoli definitiva in data 30 aprile 2018 è stata espressamente disposta 2- nella ritenuta ricorrenza delle condizioni ivi previste - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., sul presupposto della avvenuta commissione di altro delitto entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa, in relazione alla sentenza del Tribunale di Castrovillari emessa in data 24 luglio 2023.

Il Tribunale di Matera, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha correttamente applicato la disposizione normativa, attesa l'esattezza sostanziale del presupposto.

3.2. Del tutto inconferente il richiamo del ricorrente alla norma di cui all'art. 164 cod. pen. ed alla norma di cui all'art. 163 cod. pen., in quanto il Tribunale di Tivoli, come sì legge nella motivazione della sentenza, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena non sul presupposto di condanna che cumulata alla precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., ma sul presupposto di essere il [OSCURATO:PERSONA] formalmente incensurato (v. pag. 2 della sentenza).

L'art. 168 cod. pen., nel disciplinare i casi di revoca di diritto della sospensione condizionale, fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 stesso codice, ove si prevede una deroga alla concessione non più di una volta del beneficio per il caso in cui il Giudice, nell'infliggere una nuova condanna, contenga la misura della pena irrogata in modo tale che il cumulo della pena con la condanna precedente non superi i limiti di legge di concedibilità del beneficio.

Come già si è detto appena prima, il Tribunale di Tivoli ha applicato la sospensione condizionale ignorando l'esistenza della precedente condanna e non ha quindi certamente operato un favorevole giudizio prognostico alla luce di tutti i dati a quel momento esistenti.

Non va poi trascurato di considerare che anche la sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Tivoli è stata a sua volta revocata ex art. 168, comma 1 n.1, cod. pen. e deve trovare applicazione il principio di dìritto fissato da Cass., Sez. 1, n. 15535/20 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278980, secondo cui una condanna concessa a pena condizionalmente sospesa costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna -intervenuta successivamente al quinquennio dalla irrevocabilità della prima condanna- non operando, in siffatta ipotesi, il disposto dì cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente richiamata dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si base sul presupposto che via siano solo condanne a pena sospesa.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA], nato ROMANIA il 4 giugno 1987 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza difensiva presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla revoca provvisoria del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza n. 875/2016 emessa dal Tribunale di Matera in data 11 ottobre 2016 irrevocabile in data 28 novembre 2016 nonché con sentenza n. 377/2018 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 12 marzo 2018 ed irrevocabile in data 30 aprile 2018 e disposta con l'ordine di esecuzione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera in 'data 22 agosto 2025. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo la violazione, dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea interpretazione in particolare degli artt. 168, comma n. 1 e comma 3, 164 ultimo comma e 163 cod. pen. in relazione alla revocadefinitiva del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza 875/2016 dal Tribunale di Matera. Deduce il ricorrente che il Tribunale di Tivoli ha concesso per la seconda volta la sospensione condizionale della pena in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., mentre il Giudice dell'esecuzione interpreta ed applica l'art. 168, comma 1 n.1 cod. pen. come un automatismo assoluto legato alla commissione del secondo delitto commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della prima sentenza, senza le eccezioni di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, statuisce che: "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora il condannato, nei termini stabiliti, commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti". 3. Nel caso in esame, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione, il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, dopo avere elencato le numerose condanne riportate dal Balla, revoca, in via provvisoria, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al medesimo Balia, oltre che con sentenza n. 875/2016 emessa dal Tribunale di Matera in data 11 ottobre 2016 irrevocabile in data 28 novembre 2016 e con sentenza n. 377/2018 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 12 marzo 2018 ed irrevocabile in data 30 aprile 2018, anche con sentenza n. 2019/2244 del 25 novembre 2019 emessa dal Tribunale di Castrovillari irrevocabile in data 19 giugno 2020. 3.1. La revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Matera definitiva in data 28 novembre 2016 è stata espressamente disposta - nella ritenuta ricorrenza delle condizioni ivi previste - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., sul presupposto della avvenuta commissione di altro delitto entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa, in relazione alla sentenza del Tribunale di Tivoli emessa in data 12 marzo 2018; la revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Tivoli definitiva in data 30 aprile 2018 è stata espressamente disposta 2- nella ritenuta ricorrenza delle condizioni ivi previste - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., sul presupposto della avvenuta commissione di altro delitto entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa, in relazione alla sentenza del Tribunale di Castrovillari emessa in data 24 luglio 2023. Il Tribunale di Matera, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha correttamente applicato la disposizione normativa, attesa l'esattezza sostanziale del presupposto. 3.2. Del tutto inconferente il richiamo del ricorrente alla norma di cui all'art. 164 cod. pen. ed alla norma di cui all'art. 163 cod. pen., in quanto il Tribunale di Tivoli, come sì legge nella motivazione della sentenza, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena non sul presupposto di condanna che cumulata alla precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., ma sul presupposto di essere il [OSCURATO:PERSONA] formalmente incensurato (v. pag. 2 della sentenza). L'art. 168 cod. pen., nel disciplinare i casi di revoca di diritto della sospensione condizionale, fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 stesso codice, ove si prevede una deroga alla concessione non più di una volta del beneficio per il caso in cui il Giudice, nell'infliggere una nuova condanna, contenga la misura della pena irrogata in modo tale che il cumulo della pena con la condanna precedente non superi i limiti di legge di concedibilità del beneficio. Come già si è detto appena prima, il Tribunale di Tivoli ha applicato la sospensione condizionale ignorando l'esistenza della precedente condanna e non ha quindi certamente operato un favorevole giudizio prognostico alla luce di tutti i dati a quel momento esistenti. Non va poi trascurato di considerare che anche la sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Tivoli è stata a sua volta revocata ex art. 168, comma 1 n.1, cod. pen. e deve trovare applicazione il principio di dìritto fissato da Cass., Sez. 1, n. 15535/20 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278980, secondo cui una condanna concessa a pena condizionalmente sospesa costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna -intervenuta successivamente al quinquennio dalla irrevocabilità della prima condanna- non operando, in siffatta ipotesi, il disposto dì cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., espressamente richiamata dal primo comma dell'art. 168 stesso codice, dal momento che esso si base sul presupposto che via siano solo condanne a pena sospesa. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 3 P.Q.M
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