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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 33972/2026

Testo disponibile della fonte

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gistrato di Sorveglianza di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 4 marzo2026, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza con cui il 26 gennaio 2026 lostesso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la richiesta di remissione del debitoproposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla multa inflitta e alle speseprocessuali.2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dellarichiesta relativa alle spese processuali, fondato sulla mancata espiazione di tuttala pena che il condannato sta espiando in affidamento in prova al serviziosociale.3.

In data 29 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nell’unico motivo la difesa deduce violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al rigetto della richiesta relativa alle spese processuali,fondato sulla mancata espiazione di tutta la pena che il condannato sta espiandoin affidamento in prova al servizio sociale.La doglianza è fondata nei temini si seguito indicati.2.1.

Ai fini della remissione del debito, a norma dell'art. 6 d.P.R. n. 115 del2002 (già art. 56 Ord. pen.), è necessario e sufficiente che sussistano duepresupposti, le disagiate condizioni economiche del detenuto e la regolarità dellasua condotta in istituto, che, in base all'art. 30-ter Ord. pen., richiamato dall'art.6 d.P.R. n. 115 cit., può definirsi regolare quando il detenuto ha costantementemanifestato senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale enelle attività organizzate nell'istituto (Sez. 1, n. 17808 del 05/03/2021, Virga,Rv. 281279 – 01; Sez. 1, n. 6827 del 28/01/2016, Virga, Rv. 265952-01; Sez. 1,n. 721 del 31/01/2000, Vitale, Rv. 215497-01; Sez. 1, n. 5304 del 16/10/1996,Alario, Rv. 206222-01).Il riferimento legislativo alla costanza di tale requisito impone di attendere ildecorso di un congruo periodo di tempo dall'inizio dell'espiazione della pena checonsenta una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal condannato(Sez. 1, n. 4058 del 07/07/1998, Cocca, Rv. 211409-01) in quanto lavalutazione del comportamento deve essere evidentemente protratta per unragionevole periodo di tempo, «proprio al f ine di non comprimereeccessivamente la valutazione sia in positivo che in negativo» Sez. 1, n. 17808del 05/03/2021, Virga, Rv. 281279 – 01; Sez. 1, n. 34618 del 22/01/2013,Rosmini, Rv. 257174 – 01; Sez. 1, n. 23588 del 27/05/2008, Senapa, Rv.240204 – 01; Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Branca, Rv. 243781-01).In tale prospettiva, pertanto, l’espiazione dell’intera pena non costituisceuna condizione per la presentazione della domanda relativa alle speseprocessuali e di mantenimento.2.2.

Nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non si è conformato aiprincipi indicati e il provvedimento deve essere annullato con rinvio sul punto.L’affermazione per cui si deve tenere conto del comportamento tenuto dalcondannato durante l’esecuzione della misura alternativa e, soprattutto, laconsiderazione circa l’arbitrarietà in tale situazione del requisito costituito dallanecessità che sia trascorso un “congruo periodo di tempo”, infatti, sonoapodittiche e inconferenti.Il magistrato non ha proceduto ad alcuna verifica o valutazione in ordine allecondizioni economiche del condannato e circa il comportamento dallo stessotenuto durante il periodo di detenzione, ciò pure considerato che gli è stataapplicata la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, né, hareso alcuna motivazione su tali aspetti.La pena cui si deve fare riferimento è quella complessiva, qualunque sia lamodalità di esecuzione della stessa, e, pertanto, la circostanza che il condannatosia stato ammesso o meno al servizio sociale risulta ininfluente ai fini dellavalutazione che il magistrato deve compiere esclusivamente con riferimento aipresupposti in precedenza indicati.Di nessun rilievo, infine, risulta la considerazione circa l’arbitrarietà delrequisito richiesto, l’essere trascorso un congruo periodo di tempo.La valutazione sul punto, infatti, è rimessa al prudente apprezzamento delgiudice e ciò, considerato l’obbligo di motivazione che su questo incombe e ilsuccessivo controllo cui la motivazione è sottoposta, non lascia spazio ad alcunaarbitrarietà.3.

Il rigetto della richiesta di remissione della multa non è stato oggetto diimpugnazione e pertanto la statuizione sul punto è divenuta irrevocabile.4.

Il vizio rilevato impone l’annullamento dell’ordinanza impugnatalimitatamente al rigetto dell’opposizione delle spese processuali con rinvioaffinché il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Lecce, attenendosi ai principi indicati elibero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell’opposizione inordine alle spese processuali e rinvia per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] diSorveglianza di Lecce.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gistrato di Sorveglianza di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 4 marzo2026, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza con cui il 26 gennaio 2026 lostesso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la richiesta di remissione del debitoproposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla multa inflitta e alle speseprocessuali.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dellarichiesta relativa alle spese processuali, fondato sulla mancata espiazione di tuttala pena che il condannato sta espiando in affidamento in prova al serviziosociale.3. In data 29 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nell’unico motivo la difesa deduce violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al rigetto della richiesta relativa alle spese processuali,fondato sulla mancata espiazione di tutta la pena che il condannato sta espiandoin affidamento in prova al servizio sociale.La doglianza è fondata nei temini si seguito indicati.2.1. Ai fini della remissione del debito, a norma dell'art. 6 d.P.R. n. 115 del2002 (già art. 56 Ord. pen.), è necessario e sufficiente che sussistano duepresupposti, le disagiate condizioni economiche del detenuto e la regolarità dellasua condotta in istituto, che, in base all'art. 30-ter Ord. pen., richiamato dall'art.6 d.P.R. n. 115 cit., può definirsi regolare quando il detenuto ha costantementemanifestato senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale enelle attività organizzate nell'istituto (Sez. 1, n. 17808 del 05/03/2021, Virga,Rv. 281279 – 01; Sez. 1, n. 6827 del 28/01/2016, Virga, Rv. 265952-01; Sez. 1,n. 721 del 31/01/2000, Vitale, Rv. 215497-01; Sez. 1, n. 5304 del 16/10/1996,Alario, Rv. 206222-01).Il riferimento legislativo alla costanza di tale requisito impone di attendere ildecorso di un congruo periodo di tempo dall'inizio dell'espiazione della pena checonsenta una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal condannato(Sez. 1, n. 4058 del 07/07/1998, Cocca, Rv. 211409-01) in quanto lavalutazione del comportamento deve essere evidentemente protratta per unragionevole periodo di tempo, «proprio al f ine di non comprimereeccessivamente la valutazione sia in positivo che in negativo» Sez. 1, n. 17808del 05/03/2021, Virga, Rv. 281279 – 01; Sez. 1, n. 34618 del 22/01/2013,Rosmini, Rv. 257174 – 01; Sez. 1, n. 23588 del 27/05/2008, Senapa, Rv.240204 – 01; Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Branca, Rv. 243781-01).In tale prospettiva, pertanto, l’espiazione dell’intera pena non costituisceuna condizione per la presentazione della domanda relativa alle speseprocessuali e di mantenimento.2.2. Nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non si è conformato aiprincipi indicati e il provvedimento deve essere annullato con rinvio sul punto.L’affermazione per cui si deve tenere conto del comportamento tenuto dalcondannato durante l’esecuzione della misura alternativa e, soprattutto, laconsiderazione circa l’arbitrarietà in tale situazione del requisito costituito dallanecessità che sia trascorso un “congruo periodo di tempo”, infatti, sonoapodittiche e inconferenti.Il magistrato non ha proceduto ad alcuna verifica o valutazione in ordine allecondizioni economiche del condannato e circa il comportamento dallo stessotenuto durante il periodo di detenzione, ciò pure considerato che gli è stataapplicata la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, né, hareso alcuna motivazione su tali aspetti.La pena cui si deve fare riferimento è quella complessiva, qualunque sia lamodalità di esecuzione della stessa, e, pertanto, la circostanza che il condannatosia stato ammesso o meno al servizio sociale risulta ininfluente ai fini dellavalutazione che il magistrato deve compiere esclusivamente con riferimento aipresupposti in precedenza indicati.Di nessun rilievo, infine, risulta la considerazione circa l’arbitrarietà delrequisito richiesto, l’essere trascorso un congruo periodo di tempo.La valutazione sul punto, infatti, è rimessa al prudente apprezzamento delgiudice e ciò, considerato l’obbligo di motivazione che su questo incombe e ilsuccessivo controllo cui la motivazione è sottoposta, non lascia spazio ad alcunaarbitrarietà.3. Il rigetto della richiesta di remissione della multa non è stato oggetto diimpugnazione e pertanto la statuizione sul punto è divenuta irrevocabile.4. Il vizio rilevato impone l’annullamento dell’ordinanza impugnatalimitatamente al rigetto dell’opposizione delle spese processuali con rinvioaffinché il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Lecce, attenendosi ai principi indicati elibero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dell’opposizione inordine alle spese processuali e rinvia per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] diSorveglianza di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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