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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 27175/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia - decidendo in sede di rinvio dall'annullamento della precedente sentenza di secondo grado, pronunciato dalla Corte di eassazione con sentenza del 25 febbraio 2021 - confermava la decisione di primo grado dell'il maggio 2015 con la quale il Tribunale di Venezia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione, tra l'altro, al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 605 cod. pen. per avere, in Oriano di Mira il 19 novembre 2011, in concorso tra loro, al fine di eseguire una rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], privato della libertà personale [OSCURATO:PERSONA], prelevandola con forza e costringendola con violenza a permanere all'interno dell'abitazione del Nordio (capo d'imputazione C).

Dopo aver ricordato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse annullato la precedente sentenza di appello per omesso esame delle doglianze difensive formulate dai difensori dei tre imputati con riferimento a quel capo, la Corte territoriale rilevava come le emergenze processuali avessero comprovato la colpevolezza dei prevenuti in ordine al sequestro di persona ai danni della [OSCURATO:PERSONA], che in quella circostanza si era trovata in compagnia del compagno [OSCURATO:PERSONA], vittima di analoga condotta violenta che era stata però ritenuta assorbita nel più grave delitto di rapina aggravata, consumato in quel medesimo contesto dal Nordio, dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] ai suoi danni.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Nordio, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna di primo grado, benché le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] fosse risultate contraddittorie e prive di riscontri estrinseci; e nonostante la stessa vittima non avesse mai riferito di essere stata costretta con violenza fisica ad entrare nella casa del Nordio; la coimputata [OSCURATO:PERSONA] avesse reso dichiarazioni sganciate dall'episodio della costrizione subita dalla persona offesa; e non fosse stato chiarito quale era stato il ruolo del Nordio, in una vicenda in cui non era stato in realtà spiegato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse patito una forza fisica o psichica.

3. Contro la stessa sentenza hanno proposto ricorso anche gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali hanno dedotto il vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di condanna di primo grado, omettendo un adeguato esame delle doglianze difensive e mancando di considerare aspetti determinanti della vicenda: in particolare, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di essere stata costretta con violenza dal solo Nordio a fare ingresso in casa, e che non era stato definito il ruolo che in quel contesto avevano avuto lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che non fosse stato comunque dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] era stata privata della libertà personale, considerato che i vicini di casa non avevano udito alcunché, che la stessa non era stata legata né le era stato sottratto il cellulare; ed ancora, il fatto che la predetta fosse stata al più vittima di una lesione della libertà di autodeterminazione psichica, ma non anche di una costrizione fisica.

Situazione nella quale sarebbe stato più corretto qualificare le condotte come integranti una ipotesi di violenza privata ai sensi dell'art. 610 cod. pen., anche in ragione della durata non apprezzabile della permanenza della donna in casa, che non era stata superiore a quindici minuti.

4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile perché il relativo motivo dedotto risulta in parte aspecifico e in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Con una disamina solo atomistica di alcuni specifici passaggi argomentativi della decisione impugnata, il ricorrente ha sostanzialmente cercato di sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, cosa che non è consentita nel giudizio di legittimità; ed ha offerto in forma confusa e molto indeterminata una ricostruzione alternativa della vicenda, senza adeguatamente confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza gravata nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale convincentemente chiarito quali fossero gli elementi di prova idonei a riscontrare la pienamente attendibile versione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito di avere assistito alla violenza aggressione del marito ad opera del Nordio e di altri tre uomini, che avevano poi portato il malcapitato in casa, sul quale avevano continuato ad infierire e dove anche lei era entrata materialmente indotta dal Nordio: abitazione nella quale la donna era stata costretta con le minacce a trattenersi per evitare che la stessa continuasse ad urlare e potesse altrimenti allertare le forze dell'ordine, continuando così ad assistere passivamente alla aggressione del marito (al quale gli imputati avevano alla fine sottratto 830 euro, cagionandogli lesioni personali al viso e al rachide), poco dopo da lei accompagnato in ospedale.[OSCURATO:PERSONA] era stata così privata per un apprezzabile lasso temporale della sua libertà di locomozione, vittima di una iniziativa che si era sostanziata dapprima in una azione fisicamente violenta ad opera diretta del Nordio, che l'aveva afferrata con le mani, e poi in una azione di costrizione psichica attuata da tutti e tre gli imputati: [OSCURATO:PERSONA] che rimasta annichilita dallo spettacolo della violenza esercitata sul compagno, era così rimasta a piangere costretta in un angolo della stanza in cui erano avvenuti i fatti e, alla fine, era stata minacciata di morte dai tre facinorosi al momento di allontanarsi da quella abitazione, tanto che, a causa del profondo stato di turbamento, si era "fatta la pipì" non appena rientrata nell'auto.

2. Anche i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili.

2.1. Manifestamente infondate sono le questioni poste dalla difesa in termini di contraddittorietà e di illogicità della motivazione, censure peraltro formulate con una esplicita ricostruzione alternativa dei fatti di causa, dunque proponendo una incursione nella valutazione delle prove che è compito riservato al giudice del merito e precluso a quello di legittimità.

Nella motivazione della sentenza oggetto di impugnazione non è riconoscibile alcuna incongruenza o lacuna logica, in quanto la Corte di appello di Venezia ha fornito una adeguata e non censurabile ricostruzione dell'accaduto.

Fermo restando quanto già evidenziato in occasione della valutazione dell'analogo motivo proposto dal coimputato nel punto che precede, al cui contenuto sarebbe sufficiente fare rinvio, va aggiunto come i giudici di merito avessero chiarito le ragioni per le quali la narrazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] doveva essere qualificata pienamente attendibile sia sotto l'aspetto intrinseco sia sotto quello estrinseco; come vi fosse stata una sostanziale sovrapponibilità delle deposizioni della prevenuta e del di lei marito, vittima della rapina aggravata, delle lesioni aggravate e della minacce aggravate, delitti per i quali è poi divenuta irrevocabile l'affermazione di colpevolezza degli odierni tre ricorrenti; e come la colpevolezza dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nello specifico delitto commesso ai danni della prevenuta fosse stato comprovato dal fatto che entrambi, dopo che il Nordio aveva fisicamente costretto la donna a entrare in casa, avevano continuato a "pestare" il marito, costringendo la prevenuta all'immobilità per evitare di dover percuotere anche lei, e - in un contesto evidentemente qualificato dall'iniziativa concordata da tutti gli imputati - avevano formulato le minacce all'indirizzo dei coniugi ai quali, alla fine, era stato consentito di allontanarsi non senza aver prima subito l'intimazione a non rivolgersi ai carabinieri se non volevano essere "ammazzati".2.2.

Pur senza una espressa indicazione formale nell'intestazione delle censure formulate con i ricorsi, la difesa ha prospettato una violazione di legge per erronea qualificazione giuridica dei fatti, per avere i giudici di merito ritenuto che i fatti accertati avessero integrato gli estremi del delitto di sequestro di persona e non anche quelli del meno grave reato di violenza privata.

La doglianza è manifestamente infondata.

Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione i principi secondo i quali il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, che si può sostanziare tanto in forme di violenza fisica quanto di violenza morale, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, T., Rv. 264685): limitazione della libertà di movimento che può essere caratterizzata da una durata anche relativamente breve nel tempo (così, ex multis, Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746).

Di tali regulae iuris - la cui mancata osservanza è stata denunciata in forma inappropriata dal difensore dei due ricorrenti, con un non consentito tentativo di una differente lettura dei dati informativi a disposizione - la Corte di appello di Venezia ha fatto buon governo, spiegando in maniera convincente e con una analitica disamina degli elementi di conoscenza offerti dalle carte del processo, come la [OSCURATO:PERSONA], che era stata fisicamente forzata a entrare in quella casa, fosse stata poi costretta a trattenersi nell'abitazione per circa venticinque minuti, dunque per un apprezzabile lasso temporale, durante i quali la porta di ingresso era stata chiusa a chiave, subendo l'intimazione minacciosa degli aggressori di rimanere immobile in un angolo, costretta ad assistere alle violenti percosse di cui era vittima il marito, e da dove, piangendo, non si era mossa, evidentemente temendo di subire anch'ella lo stesso trattamento laddove avesse provato ad allontanarsi.

3. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia - decidendo in sede di rinvio dall'annullamento della precedente sentenza di secondo grado, pronunciato dalla Corte di eassazione con sentenza del 25 febbraio 2021 - confermava la decisione di primo grado dell'il maggio 2015 con la quale il Tribunale di Venezia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione, tra l'altro, al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 e 605 cod. pen. per avere, in Oriano di Mira il 19 novembre 2011, in concorso tra loro, al fine di eseguire una rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], privato della libertà personale [OSCURATO:PERSONA], prelevandola con forza e costringendola con violenza a permanere all'interno dell'abitazione del Nordio (capo d'imputazione C). Dopo aver ricordato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse annullato la precedente sentenza di appello per omesso esame delle doglianze difensive formulate dai difensori dei tre imputati con riferimento a quel capo, la Corte territoriale rilevava come le emergenze processuali avessero comprovato la colpevolezza dei prevenuti in ordine al sequestro di persona ai danni della [OSCURATO:PERSONA], che in quella circostanza si era trovata in compagnia del compagno [OSCURATO:PERSONA], vittima di analoga condotta violenta che era stata però ritenuta assorbita nel più grave delitto di rapina aggravata, consumato in quel medesimo contesto dal Nordio, dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] ai suoi danni. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Nordio, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna di primo grado, benché le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] fosse risultate contraddittorie e prive di riscontri estrinseci; e nonostante la stessa vittima non avesse mai riferito di essere stata costretta con violenza fisica ad entrare nella casa del Nordio; la coimputata [OSCURATO:PERSONA] avesse reso dichiarazioni sganciate dall'episodio della costrizione subita dalla persona offesa; e non fosse stato chiarito quale era stato il ruolo del Nordio, in una vicenda in cui non era stato in realtà spiegato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse patito una forza fisica o psichica. 3. Contro la stessa sentenza hanno proposto ricorso anche gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali hanno dedotto il vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità, per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di condanna di primo grado, omettendo un adeguato esame delle doglianze difensive e mancando di considerare aspetti determinanti della vicenda: in particolare, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di essere stata costretta con violenza dal solo Nordio a fare ingresso in casa, e che non era stato definito il ruolo che in quel contesto avevano avuto lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che non fosse stato comunque dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] era stata privata della libertà personale, considerato che i vicini di casa non avevano udito alcunché, che la stessa non era stata legata né le era stato sottratto il cellulare; ed ancora, il fatto che la predetta fosse stata al più vittima di una lesione della libertà di autodeterminazione psichica, ma non anche di una costrizione fisica. Situazione nella quale sarebbe stato più corretto qualificare le condotte come integranti una ipotesi di violenza privata ai sensi dell'art. 610 cod. pen., anche in ragione della durata non apprezzabile della permanenza della donna in casa, che non era stata superiore a quindici minuti. 4. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile perché il relativo motivo dedotto risulta in parte aspecifico e in parte presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Con una disamina solo atomistica di alcuni specifici passaggi argomentativi della decisione impugnata, il ricorrente ha sostanzialmente cercato di sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, cosa che non è consentita nel giudizio di legittimità; ed ha offerto in forma confusa e molto indeterminata una ricostruzione alternativa della vicenda, senza adeguatamente confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza gravata nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale convincentemente chiarito quali fossero gli elementi di prova idonei a riscontrare la pienamente attendibile versione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito di avere assistito alla violenza aggressione del marito ad opera del Nordio e di altri tre uomini, che avevano poi portato il malcapitato in casa, sul quale avevano continuato ad infierire e dove anche lei era entrata materialmente indotta dal Nordio: abitazione nella quale la donna era stata costretta con le minacce a trattenersi per evitare che la stessa continuasse ad urlare e potesse altrimenti allertare le forze dell'ordine, continuando così ad assistere passivamente alla aggressione del marito (al quale gli imputati avevano alla fine sottratto 830 euro, cagionandogli lesioni personali al viso e al rachide), poco dopo da lei accompagnato in ospedale.[OSCURATO:PERSONA] era stata così privata per un apprezzabile lasso temporale della sua libertà di locomozione, vittima di una iniziativa che si era sostanziata dapprima in una azione fisicamente violenta ad opera diretta del Nordio, che l'aveva afferrata con le mani, e poi in una azione di costrizione psichica attuata da tutti e tre gli imputati: [OSCURATO:PERSONA] che rimasta annichilita dallo spettacolo della violenza esercitata sul compagno, era così rimasta a piangere costretta in un angolo della stanza in cui erano avvenuti i fatti e, alla fine, era stata minacciata di morte dai tre facinorosi al momento di allontanarsi da quella abitazione, tanto che, a causa del profondo stato di turbamento, si era "fatta la pipì" non appena rientrata nell'auto. 2. Anche i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili. 2.1. Manifestamente infondate sono le questioni poste dalla difesa in termini di contraddittorietà e di illogicità della motivazione, censure peraltro formulate con una esplicita ricostruzione alternativa dei fatti di causa, dunque proponendo una incursione nella valutazione delle prove che è compito riservato al giudice del merito e precluso a quello di legittimità. Nella motivazione della sentenza oggetto di impugnazione non è riconoscibile alcuna incongruenza o lacuna logica, in quanto la Corte di appello di Venezia ha fornito una adeguata e non censurabile ricostruzione dell'accaduto. Fermo restando quanto già evidenziato in occasione della valutazione dell'analogo motivo proposto dal coimputato nel punto che precede, al cui contenuto sarebbe sufficiente fare rinvio, va aggiunto come i giudici di merito avessero chiarito le ragioni per le quali la narrazione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] doveva essere qualificata pienamente attendibile sia sotto l'aspetto intrinseco sia sotto quello estrinseco; come vi fosse stata una sostanziale sovrapponibilità delle deposizioni della prevenuta e del di lei marito, vittima della rapina aggravata, delle lesioni aggravate e della minacce aggravate, delitti per i quali è poi divenuta irrevocabile l'affermazione di colpevolezza degli odierni tre ricorrenti; e come la colpevolezza dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] nello specifico delitto commesso ai danni della prevenuta fosse stato comprovato dal fatto che entrambi, dopo che il Nordio aveva fisicamente costretto la donna a entrare in casa, avevano continuato a "pestare" il marito, costringendo la prevenuta all'immobilità per evitare di dover percuotere anche lei, e - in un contesto evidentemente qualificato dall'iniziativa concordata da tutti gli imputati - avevano formulato le minacce all'indirizzo dei coniugi ai quali, alla fine, era stato consentito di allontanarsi non senza aver prima subito l'intimazione a non rivolgersi ai carabinieri se non volevano essere "ammazzati".2.2. Pur senza una espressa indicazione formale nell'intestazione delle censure formulate con i ricorsi, la difesa ha prospettato una violazione di legge per erronea qualificazione giuridica dei fatti, per avere i giudici di merito ritenuto che i fatti accertati avessero integrato gli estremi del delitto di sequestro di persona e non anche quelli del meno grave reato di violenza privata. La doglianza è manifestamente infondata. Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione i principi secondo i quali il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, che si può sostanziare tanto in forme di violenza fisica quanto di violenza morale, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015, T., Rv. 264685): limitazione della libertà di movimento che può essere caratterizzata da una durata anche relativamente breve nel tempo (così, ex multis, Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746). Di tali regulae iuris - la cui mancata osservanza è stata denunciata in forma inappropriata dal difensore dei due ricorrenti, con un non consentito tentativo di una differente lettura dei dati informativi a disposizione - la Corte di appello di Venezia ha fatto buon governo, spiegando in maniera convincente e con una analitica disamina degli elementi di conoscenza offerti dalle carte del processo, come la [OSCURATO:PERSONA], che era stata fisicamente forzata a entrare in quella casa, fosse stata poi costretta a trattenersi nell'abitazione per circa venticinque minuti, dunque per un apprezzabile lasso temporale, durante i quali la porta di ingresso era stata chiusa a chiave, subendo l'intimazione minacciosa degli aggressori di rimanere immobile in un angolo, costretta ad assistere alle violenti percosse di cui era vittima il marito, e da dove, piangendo, non si era mossa, evidentemente temendo di subire anch'ella lo stesso trattamento laddove avesse provato ad allontanarsi. 3. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame
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