CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 16921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-) _LZ7G7-27443-9/2022 — -ReL _GuardiarLo7 ud.-1_6_1177112Z7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazioni di norme processuali in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui il rigetto dell ' istanza di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, è manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l 'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag. -_ - nto delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere E