CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 36032/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE di APPELLO di ROMA Dato atto che si procede con le forme di cui art. 23, comma 8, n. 137/20 e successive modifiche; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo non accogliersi il ricorso, e, per il ricorrente, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, ribadendo le sue conclusioni in memoria di replica [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell'imputato in ordine al reato di rapina aggravata dall'impiego di un'arma bianca illegalmente portata, alla pena rite4a di giustizia, lamentando la mancata esclusione della recidiva qualificata contestatagli, pur senza mai essere stato in precedenza dichiarato recidivo, ed il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., e sollecitando, di conseguenza, un giudizio di prevalenza della o delle circostanze attenuanti riconosciute sulla residua circostanza aggravante concorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per un motivo infondato e per un motivo privo della necessaria specificità, va, nel complesso, rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. Intervenute per risolvere il contrasto sussistente in ordine ala questione posta dal ricorrente con il primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 32318 del 30/03/2023, non mass. allo stato) hanno recentissimamente ritenuto che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione. Il collegio ritiene che non sussistano ragioni ulteriori che possano indurre a discostarsi da tale orientamento. 1.1. Il motivo riguardante il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. reitera doglianze già compiutamente esaminate e disattese dalla sentenza impugnata: all'uopo, unitamente agli effetti di natura strettamente economica connessi alla consumazione della condotta predatoria posta in essere, vanno contestualmente valorizzati, per costante orientamento giurisprudenziale, anche i profili di danno alla persona conseguenti alla grave condotta accertata, posta in essere con l'impiego di un'arma bianca. 1.2. Le statuizioni che precedono assorbono la richiesta di un più favorevole esito del bilanciamento tra le circostanze eterogenee concorrenti, correttamente compiuto, ceteris paribus, dalla sentenza impugnata. 1.4. Il ricorso va, pertanto, rigettato; ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process